Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202304149

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202304149
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304149
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 04149/2023REG.PROV.COLL.

N. 09227/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9227 del 2020, proposto da
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS- non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. A E B e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’interno, impugna la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso dell’odierno appellato e annullato, nei suoi confronti, il bando del concorso pubblico per il conferimento di 19 posti di Commissario tecnico-psicologo nella parte in cui richiedeva, quale requisito di partecipazione, un’età non superiore a trent’anni.

2. In particolare, con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio, un gruppo di aspiranti ha impugnato il bando del 02.05.2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03.05.2019) del concorso per il conferimento di 19 posti di Commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato nella parte in cui ha stabilito il limite massimo di età di trent’anni per la partecipazione, nonché la comunicazione, diretta singolarmente a ciascuno di essi, con cui è stato negato l’accesso alla procedura in ragione dell’età superiore al limite citato, contestando altresì l’art. 31 del d.lgs. n. 334 del 2000 e l’art. 3 del d.m. n. 103 del 13.07.2018; hanno inoltre domandato l’accertamento del diritto a essere ammessi alla selezione o, in subordine, al risarcimento del danno.

3. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile nei confronti di alcuni ricorrenti e lo ha accolto rispetto all’odierno appellato, annullando il bando e la norma regolamentare «nella parte in cui lo escludono dalla procedura concorsuale per la limitazione anagrafica in questione», con salvezza del suo inserimento nella graduatoria finale e ammissione alle eventuali fasi ulteriori della procedura.

4. Il Ministero ha appellato la sentenza dinanzi a questo Consiglio di Stato.

5. L’appellato non si è costituito, nonostante l’impugnazione sia stata regolarmente notificata.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’esecutività della sentenza impugnata è stata sospesa in attesa della definiva pronuncia di merito.

7. Con ordinanza n.-OMISSIS- questo Consiglio di Stato ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, «nella parte in cui fissa l’età massima di anni trenta per la partecipazione al concorso per

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