Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-22, n. 202400695

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-22, n. 202400695
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400695
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00695/2024REG.PROV.COLL.

N. 07734/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7734 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F Z, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, viale Parioli 47;



contro

Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00136/2022, resa tra le parti, concernente la determinazione n. M_D E24094 REG2021 0069993 del 25 agosto 2021 (notificata il 6 settembre 2021) con la quale il Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha rigettato l'istanza di riunione del nucleo familiare presentata dal ricorrente il 13 luglio 2021;


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, parte ricorrente, Sottotenente dell’Esercito Italiano, in servizio presso il 4° Reggimento Aves “Altair” di Bolzano e residente nello stesso Comune in un immobile che divideva con la moglie Mansseri Francesca, ha appellato la sentenza n. 136/2022 del TRGA di Bolzano concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’annullamento della determinazione n. M_D E24094 REG2021 0069993 del 25 agosto 2021, con la quale il Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha rigettato l'istanza di riunione del nucleo familiare presentata dal ricorrente il 13 luglio 2021.

1.1. In particolare, in data 13 luglio 2021 il ricorrente, volendo riunire il proprio nucleo familiare, ha chiesto il trasferimento presso la sede di Viterbo alla quale è stata assegnata, con decorrenza 1° luglio 2021, la sig.ra M che risultava tra i vincitori di un concorso interno per la copertura di 400 posti di Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, indetto con D.M. 31dicembre 2019, collocata nella relativa graduatoria di merito al 350esimo posto in generale e al ventesimo posto dei 63 assegnati ed in particolare di uno dei posti presso il servizio sanitario –profilo professionale di infermiere - vice ispettore tecnico infermiere, (cfr. allegato 2, pag. 40 della graduatoria di merito, depositata dal ricorrente in primo grado il 10.12.2021).

La domanda di trasferimento per riunire il nucleo familiare è stata negata con la motivazione che” la direttiva di settore per la Forza Armata esclude l’attuazione di tale istituto ‘qualora uno dei due coniugi abbia disgregato volontariamente il proprio nucleo familiare, fino a quel momento convivente, a seguito di reimpiego nell’ambito delle rispettive pianificazioni annuali ovvero ad istanza di parte’. Quanto sopra, attesa la comunicazione del Ministero dell’Interno - DAGEP, con il foglio A RIFE “B” e “C”, con la quale si rappresenta che il Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato…, vincitrice di concorso, è stata chiamata ad esprimere 10 sedi di preferenza al fine dell’assegnazione al termine del corso di formazione. Pur essendo disponibile 1 (uno) posto nella sede di precedente servizio (Moena), ha inteso optare, in via prioritaria, per un’assegnazione presso la sede di Viterbo, indicando solo come terza scelta, la sede di Moena. Pertanto, ne consegue l’inapplicabilità dell’istituto in parola. Si soggiunge che non si procede ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, in quanto nessun nuovo elemento può modificare il quadro situazionale…”

1.2. Avverso il diniego, l’odierno appellante aveva proposto ricorso al TAR, eccependo quale unico motivo di impugnazione “ Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria, violazione e falsa applicazione della Direttiva DIPE “P001”, edizione 2021 - Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito e della Direttiva SSMD REG2017 0125294 del 28 agosto 2017 - Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità”.

Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe applicato erroneamente le disposizioni relative ai militari in servizio presso la Forza Armata (prima sottocategoria della sezione ‘Altre Fattispecie’), nonostante la consorte fosse un’appartenente alla Polizia di Stato e non già un militare dell’Esercito italiano, come il ricorrente. Le cause di esclusione riportate nel provvedimento impugnato non sarebbero applicabili al caso di specie. Sosteneva che, anche volendo ritenere applicabili le cause di esclusione, le eccezioni opposte dall’Amministrazione sarebbero comunque infondate, perché il trasferimento presso la Questura di Viterbo della moglie del ricorrente sarebbe conseguenza della prima assegnazione disposta all’esito del concorso cui la medesima ha partecipato e non costituirebbe certo un “reimpiego nell’ambito delle pianificazioni annuali”, consistente, al contrario, nel processo di assegnazione (con cadenza annuale e mediante procedura programmata) del personale in servizio ai diversi Enti/Reparti dell’Amministrazione.

1.3. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto la censura, ritenendo che:

- sarebbe chiaro che il trasferimento a Viterbo della moglie del ricorrente non è avvenuta d’ufficio, ma su scelta della stessa, in presenza di alternative, nell’ambito di una procedura concorsuale; di talché non può configurarsi un trasferimento d’ufficio, così come riconosciuto anche dalla giurisprudenza;

- alla luce della scelta posta in essere in piena volontà e libertà dalla moglie del ricorrente e dettata da ragioni esclusivamente private, l’istituto del ricongiungimento del nucleo familiare non può trovare alcuna giustificazione istituzionale, essendo espressamente previsto nella citata Direttiva DIPE del 2021 che il trasferimento su base volontaria del personale in servizio permanente non può essere disposto se uno dei due coniugi abbia disgregato volontariamente il proprio nucleo familiare, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato;

- nella voce “Altre fattispecie”, che si distingue da quella delle “Fattispecie inquadrabili nell’art. 17 della legge n. 266 del 1999”, rientrano tutte le sottocategorie di cui parla il ricorrente e il paragrafo che sancisce l’esclusione dal trasferimento qualora uno dei due coniugi abbia disgregato volontariamente il nucleo familiare, contenuto nelle premesse della voce “Altre fattispecie”, non può che intendersi riferito a tutte le sottocategorie di cui parla il ricorrente.

2. Avverso tale sentenza è stato interposto appello per chiederne la riforma, sostenendo che:

- per i

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