Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-29, n. 201803206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-29, n. 201803206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803206
Data del deposito : 29 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2018

N. 03206/2018REG.PROV.COLL.

N. 00594/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 12 ottobre 2017 e non notificata, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso con il quale il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- aveva richiesto:

- l’annullamento del diniego del Ministero dell’Interno, giusta nota del 13 aprile 2017 prot. -OMISSIS-, ricevuto per posta ordinaria dai sottoscritti procuratori e dal ricorrente in data 4 maggio 2017, di accesso agli atti afferenti il procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 9, lett. f) L. 91/92 per il conferimento della cittadinanza italiana;

- l’annullamento del diniego della Prefettura di Venezia Ministero dell’Interno, giusta nota del 2 maggio 2017, ricevuta asseritamente solo dai sottoscritti procuratori in data 3 maggio 2017, di accesso agli atti afferenti il procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 9, lett. f) l. n. 91/92 per il conferimento della cittadinanza italiana;

- l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;

- la condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione dei documenti richiesti anche con tutte le cautele di legge previste per tali tipologie di atti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ufficio Territoriale del Governo Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l’Avvocato A M e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Espone l’appellante che l’Autorità aveva respinto l’istanza per l’acquisizione della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale. Conseguentemente lo stesso rivolgeva domanda di ostensione degli atti e comunque di chiarimento in merito al procedimento in data 13 marzo 2017.

Il Ministero dell’Interno, con nota del 13 aprile 2017 prot. -OMISSIS-, riscontrava la nota negando, in primo luogo, l’accesso, atteso che “i documenti che potrebbero condurre all’adozione di un provvedimento di respingimento della domanda di cittadinanza, rientrano tra quelli indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d) e lett. b) del D.M. 10/05/1994 n. 415”.

Il Tribunale di prime cure si pronunziava negativamente sulla domanda dell’odierno esponente. In particolare, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio respingeva la richiesta, in quanto sussistenti nel caso concreto i motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata e perciò solo sottratti all’accesso in base al combinato dell’art. 8 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 352/1992, e dell’art. 3, comma 1), lett. a), del d.M. n. 415 del 10 maggio 1994.

L’appellante deduce i seguenti motivi di appello:

1 – error in iudicando, erronea valutazione delle censure mosse in primo grado con il primo motivo di ricorso: violazione degli artt. 1, 2, 3, co. 1, lett. b) e 6, 24, com. 7, l. n. 241 del 1990;
violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., errata applicazione dell’art. 2, lett. b) e d), d.m. n. 415 del 10 maggio 1004;
nonché violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto i motivi posti a base del diniego di accesso, ossia “la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale” indicati nella nota del Ministero dell’Interno impugnata in primo grado nonché nel decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza altro non sarebbero che – asseritamente - una mera formula di stile applicata in migliaia di provvedimenti dello stesso tenore;

2 – error in procedendo, mancata valutazione delle censure mosse in primo grado con il secondo motivo di ricorso: - violazione di legge, violazione degli artt. 13, 29 e 41 Cost., violazione dei principi a tutela della persona, della famiglia e dell’iniziativa economica e connessa violazione della Convezione europea dei diritti dell’uomo;

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che i casi di esclusione dal diritto di accesso sono espressamente contemplati dall’ art. 24 della l. n. 241/1990.

In particolare, il comma 6 di detto articolo dispone che “con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, tra cui - cfr. lett. c) – “ quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

A tale fattispecie è ricondotto, nel caso che occupa, il diniego di ostensione gravato dall’appellante.

In questo caso, come già affermato dalla Sezione (sent. n. 519 del 2018), la stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di precisare (v. Corte Cost. 10.4.1998 n. 110) che “la sicurezza interna ed esterna dello Stato costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro” e che, “pertanto, nel caso in cui si tratti di agire per la salvaguardia dei supremi interessi dello Stato, può trovare legittimazione il segreto, quale strumento necessario per raggiungere il fine di quella sicurezza e per garantire l’esistenza, l’integrità e l’assetto democratico dello Stato, valori tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost.”.

Le censure di parte appellante alla decisione di primo grado ed al diniego opposto dall’Amministrazione non possono essere condivise.

III - Nella specie, peraltro, va rilevato che l’Amministrazione, pur avendo sottratto gli atti all’accesso, ha illustrato la motivazione del diniego, risultando garantito un idoneo livello di difesa.

La giurisprudenza ha più volte rilevato, a proposito, che il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.

Il provvedimento di diniego impugnato dinanzi al Tribunale di prime cure risulta motivato sulla base dell’appartenenza a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, cosicché possono comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell’Interno ha ritenuto di non poter accogliere la domanda (Cons. Stato Sez. IV, 6504/05;
942/99;
ecc.).

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi