Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-02, n. 202308615

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-02, n. 202308615
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308615
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2023

N. 08615/2023REG.PROV.COLL.

N. 08750/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2022, proposto da
T T, rappresentato e difeso dall'avvocato M L A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Comando Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 01736/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando generale della Guardia di Finanza e del Comando regionale per la Puglia della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Pres. Carlo Saltelli, nessuno presente per le parti e preso atto della richiesta del difensore dell’appellante di passaggio in decisione della causa senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nella resistenza del Ministero dell’economia e delle finanze, del Comando generale della Giardia di Finanza e del Comando regionale per la Puglia della Guardia di Finanza, ha respinto il ricorso proposto dal sig. Tiberio Turchetti, brigadiere della Guardia di Finanza, per l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, in relazione al suo trasferimento presso la Tenenza di Leuca con decorrenza dal 1° ottobre 2015 a causa della soppressione della Brigata Isole Tremiti, presso la quale prestava precedentemente servizio.

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego di corresponsione di quell’indennità opposto dall’amministrazione giacché, come emergeva dalla documentazione in atti, l’Amministrazione in occasione della soppressione della sede delle Isole Tremiti aveva avviato una specifica procedura di trasferimento del personale allo scopo di privilegiare le relative istanze di trasferimento, così che solo in caso di mancata presentazione di tale istanza ovvero della sua irricevibilità o inammissibilità o di un suo rigetto sarebbe stata applicata la procedura di trasferimento d’ufficio;
nel caso di specie non si versava neppure in una ipotesi di gradimento (al trasferimento), ma di un vero e proprio trasferimento a domanda (ancorché incoraggiato dall’Amministrazione), che escludeva il diritto all’indennità di trasferimento.

2. L’interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Erroneità e non condivisibilità della sentenza per errore in fatto e in diritto. Carenza motivazionale. Contraddittorietà intrinseca ed irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 86/2001. Violazione del principio del giusto procedimento”.

A suo avviso infatti, diversamente da quanto ritenuto in modo superficiale, contraddittorio, perplesso e affatto condivisibile dal primo giudice, il suo trasferimento presso la Tenenza di Leuca doveva essere correttamente qualificato come trasferimento d’ufficio a causa della soppressione della Brigata Isole Tremiti, ove precedentemente prestava servizio, non essendo idonea a mutarne la natura quale trasferimento a domanda la circostanza della scelta della sede e della formalizzazione di un’istanza in tal senso, per altro imposta dall’Amministrazione.

3. Hanno resistito al gravame il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comando generale della Guardia di Finanza e il Comando regionale per la Puglia della Guardia di Finanza che con ampia memoria hanno insistito per l’infondatezza del gravame in ragione della indubbia natura di trasferimento d’ufficio del movimento che aveva interessato l’appellante.

4. Quest’ultimo nell’imminenza dell’udienza di trattazione ha a sua volta insistito per l’accoglimento del gravame.

All’udienza pubblica del 19 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e va accolto.

5.1. La controversia concerne la natura giuridica del trasferimento che ha riguardato l’appellante e cioè se si tratti di un tipico trasferimento autoritativo o d’ufficio, come da questi sostenuto, ovvero se, essendo stato disposto su istanza dello stesso (circostanza invero pacifica tra le parti), sia da qualificare tout court come trasferimento a domanda, cui non consegue il diritto ad indennità, come rivendicato dall’Amministrazione e riconosciuto dal giudice di primo grado.

5.2. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, per trasferimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell’interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell’indennità non viene meno quando l’Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un’altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione che per la miglior cura dell’interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando inderogabilmente i militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5125;
5 maggio 2021, n. 3499;
sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029).

5.3. Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali non può dubitarsi che il trasferimento de quo debba essere qualificato come trasferimento d’ufficio, essendo diretto a soddisfare in via prioritaria l’interesse pubblico (per in caso identico Cons. Stato, sez. II, 17 aprile 2023, n. 3830).

E’ invero incontestabile che esso si inquadra nell’ambito del piano di ricollocazione del personale della Guardia di Finanza della Brigata Isole Tremiti a causa della soppressione di quest’ultima.

A diverse conclusioni non può condurre la circostanza che l’Amministrazione abbia previsto un’apposita procedura di trasferimento per i militari in servizio di quella sede, incoraggiando e sollecitando proprio la presentazione da parte degli stessi, tra cui l’appellante, di un’istanza di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l’accoglimento, dal momento che, com’è intuibile, detto trasferimento non origina in ragioni personali o familiari del militari, quanto piuttosto ed esclusivamente nelle prioritarie esigenze riorganizzative dell’amministrazione;
né tanto meno la ulteriore circostanza che in luogo del “gradimento” richiesto al trasferimento da parte del militare l’Amministrazione abbia in tale occasione optato per una procedura di trasferimento, incoraggiando o sollecitando la domanda di trasferimento.

Ciò che è decisivo è la causa del movimento necessitato del personale, causa da rinvenire nell’interesse pubblico prioritario dell’Amministrazione e non in esigenze personali o familiari del militare, a nulla rilevando che queste ultime possano avere anche trovato occasionale e indiretta soddisfazione.

Del resto, fermo che con il trasferimento de quo è stato assicurato in via prioritaria l’interesse pubblico alla corretta e funzionale ricollocazione del personale già in servizio presso la soppressa Brigata Isole Tremiti, non può sottacersi che il comportamento concretamente tenuto dall’Amministrazione di incoraggiare e sollecitare le domanda di trasferimento degli interessati per assicurare tendenziale anche una ricollocazione a loro quanto più favorevole possibile non può che correttamente inquadrarsi nei normali obblighi di esecuzione del contratto e del rapporto di lavoro secondo buona fede e non può valere a mutare la natura giuridica del predetto trasferimento come d’ufficio.

6. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado e deve essere dichiarato il diritto del brigadiere della Guardia di Finanza, sig. T T, a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, in relazione al trasferimento de quo .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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