Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-08-23, n. 201805032
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2018
N. 05032/2018REG.PROV.COLL.
N. 04994/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2017, proposto da
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Soa Hi-Quality Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 354;
Impregica Costruzioni s.r.l., Mediappalti s.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sez. I n. 4150/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soa Hi-Quality Organismo di Attestazione S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. G G e uditi per le parti l’avvocato de Portu e l’avvocato dello Stato Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo per il Lazio aveva accolto il ricorso proposto dalla Soa Hi-Quality Organismo di Attestazione s.p.a. avverso la delibera n. 578 del 25 maggio 2016, con la quale il Consiglio aveva: a ) accertato la violazione da parte della SOA Hi-Quality Spa dell'art. 70, comma 1 lett. a), c), e), f), e g) d.P.R. n. 207 del 2010; b ) comminato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 73, comma 2 lett. b) e c) d.P.R. cit., quantificata in € 4.000; c ) disposto l'iscrizione nel Casellario della relativa annotazione.
2.- La vicenda aveva tratto origine a valle della procedura tesa alla dimostrazione del requisito di cui all’art. 79, comma 5, lettera a) del d.P.R. n. 207 del 2010, da parte dell’impresa Impregica Costruzioni s.r.l., la quale aveva reso una dichiarazione sostitutiva da cui si evinceva che l’arch. Enzo D’Amaro rientrava tra i propri direttori tecnici, depositando, altresì, un contratto d’associazione in partecipazione datato 19 ottobre 2010 perfezionato tra l’impresa e il medesimo professionista, nonché una dichiarazione sostitutiva di esclusività dell’incarico.
La SOA HI-Quality, pertanto, aveva rilasciato all’Impresa l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 2392/62/01, in data 29 dicembre 2010, confermante l’idoneità della direzione tecnica da parte dell’arch. Enzo D’Amaro.
Successivamente, il suddetto direttore tecnico ritualmente notificava alla Impregica Costruzioni, in data 20.6.2012, formali dimissioni dall’incarico, con decorrenza 18 giugno 2012; di tale notizia veniva data comunicazione all’Autorità con segnalazione prot. 75434 del 30 luglio 2012 e contestualmente veniva annotata nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 20 del /2010 in data 4 agosto 2012.
La SOA, tuttavia, non provvedeva (come avrebbe dovuto) all’aggiornamento dell’attestazione di qualificazione all’uopo rilasciata a Impregica Costruzioni; ed invero rilasciava altro attestato di qualificazione in favore di Mediappalti s.r.l., che si avvaleva del medesimo direttore tecnico. L’impresa Mediappalti s.r.l. infatti rendeva, in data 28 ottobre 2013, una dichiarazione sostitutiva attestante la composizione della direzione tecnica dell’impresa nella persona dell’arch. Enzo D’Amaro, depositando, altresì, un contratto d’opera datato 19 giugno 2013 perfezionato tra l’Impresa e il medesimo professionista, nonché una dichiarazione sostitutiva di esclusività dell’incarico.
La medesima SOA, rilasciava alla suddetta Mediappalti l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, n. 4208/62/01 in data 2 dicembre 2013, confermante l’idoneità della direzione tecnica da parte dell’arch. Enzo D’Amaro.
A questo punto, l’Autorità con nota prot. 118236 del 17 settembre 2015 prospettava alla SOA la presunta violazione all’art. 87, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, avendo la società valutato idonea la direzione tecnica dello stesso professionista in capo a due operatori economici ed avendo, quindi, rilasciato le rispettive attestazioni di qualificazione e richiedeva, con nota prot. 154121 del 16 novembre 2015, l’adozione dei provvedimenti di competenza; da ciò scaturiva l’avvio di due procedimenti ex art. 40, comma 9- ter d.lgs. n. 163 del 2006, diretti ad accertare la sussistenza dei requisiti presupposti al rilascio delle attestazioni n. 2392/62/01 in data 29 dicembre 2010 e n. 4208/62/01 in data 2 dicembre .2013. Per effetto dei due procedimenti di cui sopra, la SOA dichiarava la decadenza dei due certificati di attestazione rilasciati alle imprese in questione.
Contestualmente, il Consiglio dell’Autorità, nella seduta