Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401727

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401727
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401727
Data del deposito : 10 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01379/2014 REG.RIC.

N. 01727/2014REG.PROV.COLL.

N. 01379/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2014, proposto da:
P M S farmacista titolare della Farmacia “dell'Ospedale” in Leinì, A B farmacista titolare della Farmacia “Sant'Alberto” in Leinì, rappresentati e difesi dagli avv. C D, F P, con domicilio eletto presso F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. G S, G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

nei confronti di

Comune di Leinì, Azienda Sanitaria Locale -Asl To 4, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01020/2013, resa tra le parti, concernente revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Torino


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il Pres. P G L e uditi per le parti gli avvocati Paoletti Francesco su delega di Paoletti Fabrizio e Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, sono i due farmacisti titolari delle farmacie n. 1 e n. 2 del Comune di Leinì (Torino).

Con delibera n. 28-3629 del 28 marzo 2012, la Giunta regionale ha approvato la nuova pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Torino per il biennio 2011-2012, disponendo, fra l’altro, l’istituzione di due ulteriori sedi nel Comune di Leinì, e assegnando alle nuove sedi il territorio di competenza.

I due farmacisti hanno impugnato la nuova pianta organica davanti al T.A.R. Piemonte, e poi, con motivi aggiunti, hanno esteso l’impugnazione agli atti con i quali le nuove sedi sono state messe a concorso.

2. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 1020/2013, ha respinto tutte le impugnazioni.

I ricorrenti hanno proposto appello, chiedendo anche la sospensiva.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

3. Che l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Leinì fosse legittima, anzi doverosa, tenuto conto dei coefficienti demografici, non è messo in dubbio dai ricorrenti.

La contestazione riguarda esclusivamente i criteri di individuazione e di delimitazione delle porzioni di territorio assegnate alle nuove farmacie, ed inevitabilmente sottratte alle due preesistenti.

Va ancora precisato che i due ricorrenti riconoscono apertamente che la configurazione delle quattro zone, recepita negli atti impugnati, è equilibrata, nel senso che i rispettivi bacini di utenza risultano equivalenti dal punto di vista demografico e come composizione geografica. In effetti il territorio comunale è di non grande estensione e di conformazione approssimativamente circolare, con la popolazione quasi per intero addensata nell’unico vero e proprio centro abitato, mentre la fascia periferica appare scarsamente popolata;
ed è stato equamente diviso in quattro quadranti (rispettivamente nord ovest, nord est, sud ovest, e sud est).

4. La tesi dei ricorrenti, però, è che il vizio sta proprio in questo sostanziale equilibrio. A loro avviso (così si ritiene di poter interpretare e sintetizzare le argomentazioni abilmente esposte) si sarebbe dovuto invece lasciare alle due vecchie farmacie il nucleo centrale, con il grosso della popolazione, dislocando le due nuove nelle fasce periferiche scarsamente abitate.

A parte ciò, essi sostengono che gli atti impugnati sono carenti di motivazione.

Sin qui, le prospettazioni delle parti.

5. Il Collegio osserva, innanzi tutto, che gli atti impugnati sono stati emessi con riferimento alla disciplina anteriore al decreto legge n. 1/2012 e seguendo le procedure e i criteri ivi previsti. Ciò ha comportato, fra l’altro, che il numero delle nuove farmacie (due) è stato stabilito secondo i vecchi parametri, mentre secondo i nuovi criteri si dovrebbe istituire una quinta farmacia. Infatti, stando alle allegazioni dei ricorrenti, il numero degli abitanti del Comune supera le 15.800 unità;
applicando il coefficiente 3300 vi sarebbero dunque quattro quozienti interi più un resto superiore alla metà.

Peraltro, la normativa anteriore al decreto legge n. 1/2012 non dettava, in via generale, specifici criteri riguardo alla dislocazione delle farmacie e alla delimitazione delle rispettive zone;
e la giurisprudenza formatasi in proposito riconosceva all’autorità competente una discrezionalità molto ampia, censurandola solo per manifesta irrazionalità senza richiedere, peraltro, l’enunciazione di una vera e propria motivazione.

Solo l’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 ha esplicitato alcuni criteri orientativi, disponendo che il Comune «identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate» . Si potrebbe sostenere che questa disposizione riguardi solo le “nuove” farmacie, intendendosi per tali quelle istituite grazie alla riduzione del coefficiente demografico: riguarderebbe, dunque, la (istituenda) quinta farmacia del Comune di Leinì e non le altre. Ma, senza giungere a tanto, basta rilevare che la finalità di estendere il servizio alle aree meno abitate non è indicata come tassativa né come esclusiva, laddove il criterio prioritario è quello della “equa distribuzione sul territorio”.

In questa luce, si può dunque concludere che la ripartizione del territorio comunale in quattro zone omogenee per conformazione geografica, e praticamente equivalenti per estensione e popolazione, non appare in contrasto con norme imperative, né viziata da manifesta irrazionalità.

I ricorrenti sostengono che il vizio consista proprio nella perfetta omogeneità dei quattro settori: essi vorrebbero che la ripartizione fosse sperequata a loro vantaggio e a danno dei titolari delle nuove farmacie. Ma di solito chi impugna una pianta organica di farmacie si lamenta del contrario, anche se non sempre simili impugnazioni vengono accolte. Non è detto che la sperequazione sia necessariamente un vizio, ma certamente la perequazione non lo è.

6. Resta da esaminare il motivo di ricorso riferito al difetto di motivazione.

6.1. In proposito si ricorda che la giurisprudenza consolidata (da decenni) è nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all’istituzione di nuove sedi, oppure l’istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico.

6.2. Anche volendo ammettere, tuttavia, che occorra una motivazione, è da ritenere che a tal fine sia sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati. Non si può invero pretendere che l’autorità emanante (in questa materia come in qualunque altra) si dia carico di rispondere in anticipo ad ogni possibile obiezione che a posteriori si voglia escogitare contro le sue scelte;
né che spieghi analiticamente perché abbia scartato ciascuna delle innumerevoli altre soluzioni concepibili. A tacer d’altro, si tratterebbe di un’impresa impossibile.

In effetti, l’esternazione dei criteri ispiratori (che può risultare anche dall’insieme degli atti del procedimento) è sufficiente in quanto consente di verificare: primo, se detti criteri siano legittimi, congrui, ragionevoli, etc.;
secondo, se il provvedimento sia realmente coerente con essi.

6.3. Nel caso in esame, i criteri si trovano enunciati nel preambolo del principale atto impugnato, e cioè la delibera di giunta regionale n. 28-3629 del 28 marzo 2012. Relativamente alla pianta organica del Comune di Leinì, si dà conto dell’ iter seguito e si cita una recente nota del commissario prefettizio di quel Comune il quale «ribadisce che da una verifica del numero dei residenti per zona, la distribuzione demografica risulta essere omogenea per ognuna di esse, e conferma pertanto quanto indicato nella deliberazione consiliare [13 ottobre 2011] sopra richiamata» .

Risulta dunque che il criterio proposto dal Comune, e recepito dalla Regione, era quello di configurare le quattro zone in modo che la “distribuzione demografica” fosse “omogenea”. D’altra parte, che il criterio fosse quello era talmente chiaro che non vi era bisogno di dirlo.

Come e perché tale criterio fosse pienamente legittimo, si è detto sopra. Che la configurazione delle quattro zone risponda effettivamente al criterio che il Comune si era prefisso, i ricorrenti non lo negano: anzi, paradossalmente, denunciano come vizio proprio la piena omogeneità dei quattro settori.

Peraltro, non è compito del giudice amministrativo giudicare se la soluzione adottata dall’amministrazione sia ottimale sotto tutti i punti di vista – stante il noto principio della insindacabilità delle scelte discrezionali – ma solo se essa rientri fra tutte quelle (pur diverse fra loro) che legittimamente potevano essere prese.

In conclusione le censure dei ricorrenti risultano, più che infondate, pretestuose o altrimenti non pertinenti in sede di giudizio di legittimità.

7. Ne consegue il rigetto dell’appello, con condanna alle spese del grado, non essendovi ragione per disporre diversamente anche perché a tutte le doglianze aveva già risposto adeguatamente la sentenza appellata

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