Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-30, n. 202107991

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-30, n. 202107991
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107991
Data del deposito : 30 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2021

N. 07991/2021REG.PROV.COLL.

N. 00780/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2021, proposto da Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Imperia Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F R, O S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Imperia Sviluppo S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Gianluca Rovelli e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Espone l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria che la ricorrente in primo grado – Imperia Sviluppo S.r.l. – è titolare di una quota, pari ad un terzo, del capitale della società Porto Imperia S.p.a., dichiarata fallita.

Tale ultima società è stata titolare della concessione rep. n. 2306/2006, rilasciata dal Comune di Imperia, avente ad oggetto le aree di demanio marittimo che si trovano sul litorale di Porto Maurizio.

Con provvedimento n. 1649, datato 18/12/2014, il Comune di Imperia ha decretato, ai sensi dell’art. 47 C.N. e 26 del Reg. Es., la decadenza della Porto Imperia S.p.a. dalla concessione sopracitata.

Avverso il provvedimento di decadenza la Porto Imperia S.p.a. ha proposto ricorso che, con sentenza n. 686/2015 del T.A.R. Liguria – poi confermata dalla pronuncia n. 686/2015 del Consiglio di Stato – è stato rigettato.

E’ stato quindi ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza adottato in conseguenza del mancato pagamento dei canoni per gli anni 2011, 2012 e 2014.

Riferisce ancora l’appellante che il 27 luglio 2020 la società Imperia Sviluppo S.r.l. ha presentato un’istanza all’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale della Liguria – Genova, con cui “ premesso che da notizie di stampa risulta che sarebbe in corso un procedimento di incameramento delle pertinenze demaniali marittime ad oggi realizzate o sarebbe già stato emanato il relativo provvedimento … chiede ai sensi dell’art. 25, L. n. 241/1990 il rilascio del menzionato provvedimento di incameramento o dell’altro atto che fosse stato emanato e di tutti quelli del relativo procedimento … precisa che tale documentazione … serve all’istante per tutelare la posizione giuridica propria e della società cui è azionista; che specificamente la documentazione richiesta è indispensabile per agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni interessate al fine di ottenere la restituzione dei canoni eccedentari, il risarcimento del danno e l’annullamento degli atti di incameramento eventualmente emessi da codeste Amministrazioni, che ledono posizioni giuridiche soggettive di Imperia Sviluppo S.r.l. e di Porto di Imperia S.p.a., ciò nanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il Giudice Amministrativo”.

Con nota prot. 5578, datata 29 luglio 2020, di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, l’Agenzia del Demanio ha comunicato a Imperia Sviluppo S.r.l. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso e, con provvedimento n. 6198 del 24 agosto 2020, ha negato il diritto di accesso in quanto “ codesta società non è titolare di una posizione giuridica rilevante che legittimi la richiesta di accesso, trattandosi di soggetto terzo, non portatore di un interesse diretto, concreto e di una situazione giuridicamente rilevante. Nell’ambito del diritto di accesso, ex legge n. 241/1990, è necessario dimostrare una rigida necessità, non essendo sufficiente una mera utilità del documento cui si chiede di accedere, tanto più nei casi in cui l’accesso sia esercitato in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo, ciò in quanto, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una fattispecie di puro e semplice controllo generalizzato dell’attività amministrativa precluso dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990”.

Avverso il diniego di accesso Imperia Sviluppo S.r.l. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria che, con sentenza n. 1/2021, pubblicata il 2 gennaio 2021, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento n. 6198 del 24 agosto 2020, emesso dal Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio – Filiale Liguria, avente ad oggetto il diniego di accesso agli atti, ordinando all’Agenzia del Demanio – Filiale Liguria di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione di cui alla istanza, datata 27 luglio 2020, della ricorrente.

Di tale sentenza, asseritamente ingiusta ed illegittima, l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua di due articolati motivi, rubricati:

1) “ Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti. Travisamento del fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ultrapetizione”;

2) “Travisamento del principio espresso dalla sentenza n. 26581/2019 della Corte Suprema di Cassazione civile”.

Ha resistito al gravame Imperia Sviluppo s.r.l. chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto in sintesi quanto segue.

1.1. Non risulta sufficientemente messa a fuoco la natura della documentazione richiesta (incameramento del bene demaniale) rispetto ad una vicenda amministrativa definita – in capo ad altra Società – con sentenze passate in giudicato da circa cinque anni, con effetti di cristallizzazione della disposta decadenza demaniale. Sulla base dell’impostazione elaborata in sentenza si giungerebbe ad una totale equiparazione di posizione giuridica fra una società e i soci della società stessa. Analizzando il ragionamento seguito dal T.A.R. Liguria emerge che il principio guida concretamente seguito è stato quello secondo cui il socio di una società di capitali sarebbe titolare di una posizione qualificata ai fini dell’art. 22, comma 1, lett. b) della l. 241/1990, poiché tutti gli atti che incidono negativamente sulla consistenza patrimoniale della società partecipata diminuirebbero il valore della partecipazione facente capo alla società partecipante.

1.2. La partecipazione societaria, quindi, legittimerebbe il socio all’esercizio del diritto di accesso a tutti gli atti della società partecipata che incidono negativamente sulla quota societaria. Applicando il principio appena illustrato al caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la società Imperia Sviluppo S.r.l. fosse titolare di una posizione qualificata tale da consentirle di ottenere l’ostensione degli atti di incameramento, atteso che “ L’atto in esame, essendo consequenziale alla pronuncia di decadenza, assume una incontestabile idoneità a determinare il depauperamento del patrimonio della società, avendo realizzato lo spossessamento del bene”.

1.3. Osserva l’appellante che, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, Imperia Sviluppo S.r.l. ha dichiarato di agire al fine di tutelare sia la situazione giuridica propria sia quella della Società partecipata, Porto Imperia S.p.a. Non risulta, tuttavia, alcun mandato né alcun atto di delega, onde non si comprende quale possa essere il meccanismo giuridico che abilita un socio di minoranza a rappresentare o

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