Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-27, n. 201502150

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-27, n. 201502150
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502150
Data del deposito : 27 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05835/2012 REG.RIC.

N. 02150/2015REG.PROV.COLL.

N. 05835/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2012, proposto da:
Laura D'Ambrosio e dall’Associazione Italiana di Fisica Medica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. L R, con domicilio eletto in Roma, presso Antonia De Angelis, Via Portuense, n. 104;

contro

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera, Gestione liquidatoria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto in Roma, presso Barbara Braggio, Via Proba Petronia, n. 86;

nei confronti di

Iole F, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Roma, presso Alfredo Placidi, Via Cosseria, n. 2;
Pierluigi D'Andria, Maria Mormile, Snabi Sds, Sindacato Nazionale Dirigenti SSN, e Arpa, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 30 del 17 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera, Gestione liquidatoria, e di Iole F

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati L R, V C e Giovanna Corrente, su delega dell'avvocato Filippo Panizzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La dr.ssa Laura D'Ambrosio si è classificata al secondo posto nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, indetto dall’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera, in seguito USL.

1.1.- La dr.ssa D'Ambrosio e l’Associazione Italiana di Fisica Medica hanno impugnato, davanti al T.A.R. per la Basilicata, la deliberazione, n. 1195 del 25 novembre 2008, con la quale il Commissario straordinario dell’USL ha approvato la graduatoria del concorso e disposto la nomina della vincitrice Iole F, nonché gli atti presupposti e, in particolare, la delibera di ammissione dei candidati al concorso e la delibera con la quale l’USL ha previsto che l’ammissione medesima doveva essere effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 5, del d.lgs. n. 187 del 2000. In particolate, la dr.ssa D'Ambrosio e l’Associazione Italiana di Fisica Medica hanno sostenuto che la dr.ssa F non era in possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso e, comunque, che erano illegittime le valutazioni operate dalla apposita Commissione.

1.2.- Al ricorso si sono opposte l’USL n.4 di Matera e la controinteressata dr.ssa I S che ha anche proposto ricorso incidentale.

2.- Il T.A.R. per la Basilicata, con sentenza n. 30 del 17 gennaio 2012, ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell’Associazione Italiana di Fisica Medica, per la presenza di una situazione di potenziale conflitto interno tra gli iscritti o iscrivibili all’associazione in possesso di laurea in fisica e quelli in possesso di laurea in chimica o in ingegneria (come la controinteressata).

2.1.- Il T.A.R. per la Basilicata ha poi esaminato il ricorso incidentale proposto dalla dr.ssa S ed ha ritenuto fondata ed assorbente, « determinando da sola l’effetto paralizzante, quanto all’interesse, del ricorso principale », la censura compresa nel secondo motivo riguardante l’erronea attribuzione alla dr.ssa D'Ambrosio di punti 1,50 per il servizio da lei espletato, dal 27 maggio 2004 al 27 novembre 2005, presso il Dipartimento di Scienze fisiche dell’Università degli Studi di Napoli « prima del conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria e dell’abilitazione quale esperto qualificato », in contrasto con quanto stabilito dalla Commissione di gara nella predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

Per effetto della sottrazione di punti 1,5 dal punteggio totale assegnato di 69,463, la dr.ssa D’Ambrosio (con punti 67,963) aveva pertanto perduto la posizione di seconda classificata in graduatoria e si collocava al terzo posto, alle spalle del dr. D’Andria Pierluigi (al quale erano stati assegnati 68,490 punti) ed aveva quindi perso « la fonte di radicamento del suo interesse al ricorso ». Con la conseguente improcedibilità dello stesso ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

3.- La dr.ssa D'Ambrosio e l’Associazione Italiana di Fisica Medica hanno appellato l’indicata sentenza, ritenendola erronea, ed hanno poi riproposto le censure che erano state sollevate nel giudizio di primo grado avverso gli esiti della procedura concorsuale in esame.

3.1.- All’appello si oppongono l’USL n. 4 di Matera (Gestione liquidatoria) e la controinteressata I S che, quale vincitrice del concorso in questione, è in servizio dal 4 dicembre 2008 dopo aver stipulato il relativo contratto individuale di lavoro.

4.- La Sezione ritiene, preliminarmente di dover confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Associazione Italiana di Fisica Medica.

4.1.- Per principio pacifico, come ha ricordato anche il T.A.R., le associazioni di settore, nel cui ambito vanno ricomprese pure le associazioni scientifiche e professionali, sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale ogniqualvolta si tratti di perseguire, comunque, il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 474 del 3 febbraio 2014).

4.2.- Si è poi anche affermato che le associazioni sindacali di categoria possono agire in giudizio per far valere interessi propri ed esclusivi dell’associazione, ma non degli associati, e che la circostanza che una controversia relativa a singoli associati possa interessare indirettamente la generalità degli appartenenti alla categoria, non trasforma la controversia da individuale a collettiva.

Con la precisazione che le associazioni sindacali di categoria sono in ogni caso prive di legittimazione ad agire per azioni in cui l’interesse dedotto in giudizio riguardi solamente una parte dei singoli associati (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3033 del 3 giugno 2013).

4.3.- Nella fattispecie, come ha già evidenziato il T.A.R., il ricorso proposto dall’Associazione Italiana di Fisica Medica non poteva ritenersi ammissibile, perché volto a contestare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base di ragioni di tutela degli interessi di una sola parte di iscritti (benché probabilmente maggioritaria) e in conflitto potenziale con una restante parte degli iscritti che non sono laureati in fisica.

4.4.- Né si può giungere a conclusioni diverse per il fatto che l’USL ha consentito all’Associazione l’accesso agli atti del procedimento oggetto poi del giudizio.

4.5.- L’Associazione ha insistito nel suo appello nel sostenere che, nella fattispecie, non ha proposto il suo ricorso per difendere l’interesse della candidata (non vincitrice) dr.ssa D’Ambrosio ma la specificità dei titoli legittimanti l’accesso al posto messo a concorso (laurea in fisica e diploma di specializzazione in fisica sanitaria) e, quindi, a tutela della professionalità di coloro che, in forza degli specifici titoli posseduti, hanno diritto all’iscrizione nell’apposito elenco degli specialisti in fisica medica.

Ma, come il T.A.R. ha rilevato, lo Statuto dell’Associazione consente che fra i soci della stessa possano esservi anche soggetti che non hanno la laurea in fisica e che sono in possesso di altra laurea e di comprovata attività scientifica e professionale nei campi di applicazione della fisica medica.

L’azione proposta si pone, quindi, in contrasto con le suindicate disposizioni statutarie.

Del resto la stessa Associazione ha ammesso che la dr.ssa F, laureata in ingegneria, ben potrebbe essere socia (e sostanzialmente per le stesse ragioni che hanno fatto ritenere alla USL possibile la sua partecipazione al concorso in questione).

4.6.- La sentenza appellata deve essere, quindi, sul punto, confermata.

5.- Nel merito, la Sezione deve, in primo luogo, occuparsi della questione, sulla quale si è fondata la decisione del T.A.R., riguardante la contestata assegnazione alla dr.ssa D'Ambrosio, in sede di valutazione dei titoli, del punteggio per il servizio da lei prestato presso il Dipartimento di Scienze fisiche dell’Università degli Studi di Napoli.

6.- Oggetto del giudizio di appello, infatti, è, in primo luogo, la sentenza del giudice di primo grado, nei confronti della quale tutte le parti cercano di far valere le proprie ragioni, per chiederne la riforma integrale o parziale e impedire la formazione del giudicato, ovvero la conferma, in tutto o in parte.

Il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato non ha, infatti, per oggetto immediato il provvedimento impugnato in primo grado ma innanzitutto la sentenza con la quale è stato deciso il ricorso della quale si contesta la giustizia e della quale viene chiesta la riforma integrale o parziale (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5057 del 13 ottobre 2014).

L’interesse dell’appellante è, pertanto, volto innanzitutto all’eliminazione (anche solo parziale) della sentenza appellata, per evitare che la situazione giuridica oggetto del ricorso si cristallizzi e diventi definitiva con il passaggio in giudicato, e per giungere, così, ad una regolamentazione degli interessi diversa da quella disposta all’esito del giudizio di primo grado.

7.- Ciò posto è chiaro che, nell’ordine di esame delle questioni, il Collegio deve tenere presente innanzitutto i contenuti della decisione appellata.

Sebbene, per effetto del principio devolutivo, il giudice di appello possa avere, infatti, cognizione dell'intera controversia, in relazione ai motivi sollevati, oggetto dell’appello, come si è detto, è innanzitutto la sentenza appellata e solo in via mediata la controversia sollevata nel giudizio di primo grado nel quale era stata contestata la legittimità di uno o più atti amministrativi. E solo l’eliminazione della sentenza consente al giudice di appello di poter eventualmente esaminare, nei limiti dei motivi di impugnazione, le altre questioni che hanno formato oggetto del giudizio di primo grado.

8.- Passando al merito della questione, si deve osservare che, come si evince dal verbale n. 1 del 20 novembre 2008, la Commissione di gara, nell’individuare i parametri cui si sarebbe poi attenuta nella valutazione dei titoli e nell’attribuzione dei punteggi, aveva stabilito che non sarebbero stati valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell’abilitazione professionale (lett. f) e gli altri titoli, oltre i servizi, acquisiti prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione (lett. m).

8.1.- Come ha ritenuto il T.A.R., peraltro, tale criterio è stato violato con riguardo al titolo rappresentato dal servizio di collaborazione coordinata e continuativa che era stato prestato dalla appellante dr.ssa D'Ambrosio, presso il Dipartimento di Scienze fisiche dell’Università degli Studi di Napoli, dal 27 maggio 2004 al 27 novembre 2005, in data quindi precedente sia al conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria (31/10/2007) e sia al conseguimento dell’esame di abilitazione per esperto qualificato di terzo grado per la radio protezione (3/6/2008).

Risultava quindi non corretta l’attribuzione di punti 1,5 per tale servizio.

8.2.- Nel suo appello la dr.ssa D’Ambrosio ha insistito nel sostenere che per la partecipazione al concorso era richiesto il solo titolo di studio della laurea in fisica e che, per l’esercizio dell’attività di fisico medico, non è prevista l’abilitazione professionale. Correttamente, pertanto, la Commissione le aveva assegnato 1,5 punti per il servizio svolto negli anni successivi al conseguimento della laurea.

Ma tale prospettazione si pone in contrasto con le previsioni del bando di concorso che prevedevano, per la partecipazione al concorso, non solo il possesso della laurea in fisica (o equipollente), ma anche la specializzazione nella disciplina di fisica sanitaria (o equipollente), nonché l’abilitazione per esperto qualificato di terzo grado nella radioprotezione (e di esperto in fisica medica ed esperto responsabile nella risonanza magnetica nucleare), mentre, nella fattispecie, come si è già ricordato, il servizio prestato dalla dr.ssa D’Ambrosio, che aveva determinato l’attribuzione del punteggio in questione, era precedente sia al conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria (31/10/2007) e sia al conseguimento dell’esame di abilitazione per esperto qualificato di terzo grado (3/6/2008).

8.3.- La sentenza del T.A.R. risulta, sul punto, condivisibile e deve essere pertanto confermata.

La mancata (ritenuta) assegnazione del punteggio determina che l’appellante non può ritenersi più collocata al secondo posto della graduatoria del concorso (in quanto scavalcata dal dr. D’Andria Pierluigi), con la conseguenza che, come ha ritenuto il T.A.R., non poteva essere più esaminato il suo ricorso per carenza di interesse attuale.

8.4.- Non può invece essere esaminata in appello la questione riguardante l’asserita indebita partecipazione al concorso del dr. D’Andria (per la sua tardiva iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti qualificati di terzo grado), trattandosi di questione che non è stata oggetto del giudizio di primo grado.

9.- La correttezza delle conclusioni raggiunte dal T.A.R., sul motivo che era stato sollevato in primo grado nel ricorso incidentale dalla dr.ssa S, determina, quindi, la conseguenza processuale, affermata dal T.A.R., che risulta precluso (anche e soprattutto al giudice di appello) l’esame delle doglianze che erano state sollevate dalla dr.ssa D'Ambrosio avverso gli atti con i quali era stata ammessa al concorso e poi dichiarata vincitrice la dr.ssa S.

10.- L’appello deve essere pertanto respinto.

Le spese anche del grado di appello possono essere tuttavia integralmente compensate fra le parti.

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