Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202405441

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202405441
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405441
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 05441/2024REG.PROV.COLL.

N. 08354/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2021, proposto dal Comune di Carmiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la signora A C, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, I, n. 533 del 13 aprile 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di Carmiano avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, del 13 aprile 2021, n. 533.

2. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa dell’ente locale circa le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e sanzioni per il permesso di costruire in favore della signora A C.

3. Si espongono brevemente i fatti rilevanti per la decisione.

3.1. Con permesso a costruire n. 149 del 19 novembre 2007, rilasciato in data 20 novembre 2007, veniva autorizzata la sig.ra C alla costruzione di “n.4 civili abitazioni in via San Francesco (Sistemazione urbanistica B/2 Totero Clementina)”, determinando il contributo di urbanizzazione nella misura complessiva di €.15.810,31, di cui €.10.091,56 per oneri di urbanizzazione ed €. 5.718,75 per costo di costruzione.

Il predetto contributo veniva rateizzato ma la sig.ra C pagava solo alcune rate.

3.2. Con nota del 13 maggio 2013, rimasta senza seguito alcuno, il Comune di Carmiano intimava il pagamento del dovuto e delle relative sanzioni.

3.3. Successivamente, il Comune inviava una nuova intimazione di pagamento con la nota del 15 marzo 2015, anche in questo caso senza riscontro.

3.4. Non ottenendo quanto richiesto, l’ente locale ha proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia ricorso per decreto ingiuntivo (n.r.g. 507/2020), ottenendo l’emissione del decreto ingiuntivo n. 07/20 del 22 maggio 2020, notificato in data 02 luglio 2020, con il quale si è intimato alla signora A C il pagamento della somma di €.18.338,16, oltre interessi legali, specificando nel dettaglio le singole ragioni di credito.

4. Con atto notificato in data 11 agosto 2020, la signora C proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/20, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto di credito e l’infondatezza della pretesa.

4.1. Il Comune di Carmiano non si è costituito in giudizio.

5. Con la sentenza n. 533/2021, il T.a.r. ha accolto in parte l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha compensato le spese di lite.

In particolare, il T.a.r. ha ritenuto prescritte le rate n. 2, 3 e 4 degli oneri di urbanizzazione, nonché la rata n. 4 del costo di costruzione, stante la decorrenza del termine decennale, mentre ha ritenuto dovuta la rata n. 5 del costo di costruzione, esigibile a partire dal 19 novembre 2010.

Il T.a.r. ha altresì dichiarato la prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzione, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

6. Il Comune ha proposto appello formulando due motivi di impugnazione.

6.1. L’appellata non si è costituita in giudizio.

6.2. In data 18 marzo 2024, il Comune ha depositato una memoria difensiva.

7. All’udienza del 18 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo di appello, il Comune si duole che il T.a.r. non avrebbe considerato che nella fase monitoria del giudizio era stata allegata la diffida del 10 marzo 2015, interruttiva della prescrizione, e che, dunque, l’eccezione di prescrizione non doveva essere accolta, essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera prosecuzione della fase monitoria.

8.1. Il motivo di appello è fondato.

8.2. L’opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non costituisce, per pacifica e consolidata giurisprudenza, una “ actio nullitatis ” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13 gennaio 2022, n. 927).

In applicazione di questo principio, ossia della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall’opposizione ex art. 645 c.p.c., si è affermato che i documenti allegati al ricorso monitorio, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati “nuovi” in un eventuale secondo grado del giudizio, proprio perché già acquisiti nel corso dell’unitario giudizio di primo grado, durante la fase monitoria (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22 agosto 2019, n. 21626).

8.3. In linea con il principio ritraibile da questo orientamento, consistente nell’unitarietà delle fasi monitoria e di opposizione del giudizio di primo grado, va pertanto valutato anche il primo motivo di appello.

Nell’ambito della fase monitoria, agli atti del fascicolo di ufficio recante il n.r.g. 507/2020, è presente, infatti, il documento avente ad oggetto la “ Richiesta per recupero dei costi di costruzione e oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire ” del 10 marzo 2015, che risulta regolarmente recapitata alla signora A C.

Con questo atto, il Comune pretende dalla signora C a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione la somma pari ad euro 12.141,27, “ maggiorata dalla sanzione e interessi come previsti dalla legge ”.

Di questo atto, dunque, il T.a.r. avrebbe dovuto tenere conto e verificarne l’attitudine ad interrompere il decorso della prescrizione e per quali ragioni creditizie del Comune.

8.4. A tale proposito, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “ In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto ” (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 04 gennaio 2024, n. 279).

In considerazione delle indicazioni offerte dal richiamato orientamento, costituente vero e proprio jus receptum , il Collegio ritiene che l’atto del 10 marzo 2015 presenti tutti i requisiti per poter essere qualificato come intimazione di pagamento delle somme e, dunque, come atto interruttivo della prescrizione, perché manifesta, in maniera univoca, la volontà dell’ente di voler ricevere il pagamento e costituisce pertanto estrinsecazione della facoltà di pretesa.

8.5.

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