Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202405441

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202405441
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405441
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 05441/2024REG.PROV.COLL.

N. 08354/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2021, proposto dal Comune di Carmiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la signora A C, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, I, n. 533 del 13 aprile 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.




FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di Carmiano avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, del 13 aprile 2021, n. 533.

2. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa dell’ente locale circa le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e sanzioni per il permesso di costruire in favore della signora A C.

3. Si espongono brevemente i fatti rilevanti per la decisione.

3.1. Con permesso a costruire n. 149 del 19 novembre 2007, rilasciato in data 20 novembre 2007, veniva autorizzata la sig.ra C alla costruzione di “n.4 civili abitazioni in via San Francesco (Sistemazione urbanistica B/2 Totero Clementina)”, determinando il contributo di urbanizzazione nella misura complessiva di €.15.810,31, di cui €.10.091,56 per oneri di urbanizzazione ed €. 5.718,75 per costo di costruzione.

Il predetto contributo veniva rateizzato ma la sig.ra C pagava solo alcune rate.

3.2. Con nota del 13 maggio 2013, rimasta senza seguito alcuno, il Comune di Carmiano intimava il pagamento del dovuto e delle relative sanzioni.

3.3. Successivamente, il Comune inviava una nuova intimazione di pagamento con la nota del 15 marzo 2015, anche in questo caso senza riscontro.

3.4. Non ottenendo quanto richiesto, l’ente locale ha proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia ricorso per decreto ingiuntivo (n.r.g. 507/2020), ottenendo l’emissione del decreto ingiuntivo n. 07/20 del 22 maggio 2020, notificato in data 02 luglio 2020, con il quale si è intimato alla signora A C il pagamento della somma di €.18.338,16, oltre interessi legali, specificando nel dettaglio le singole ragioni di credito.

4. Con atto notificato in data 11 agosto 2020, la signora C proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/20, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto di credito e l’infondatezza della pretesa.

4.1. Il Comune di Carmiano non si è costituito in giudizio.

5. Con la sentenza n. 533/2021, il T.a.r. ha accolto in parte l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha compensato le spese di lite.

In particolare, il T.a.r. ha ritenuto prescritte le rate n. 2, 3 e 4 degli oneri di urbanizzazione, nonché la rata n. 4 del costo di costruzione, stante la decorrenza del termine decennale, mentre ha ritenuto dovuta la rata n. 5 del costo di costruzione, esigibile a partire dal 19 novembre 2010.

Il T.a.r. ha altresì dichiarato la prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzione, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

6. Il Comune ha proposto appello formulando due motivi di impugnazione.

6.1. L’appellata non si è costituita in giudizio.

6.2. In data 18 marzo 2024, il Comune ha depositato una memoria difensiva.

7. All’udienza del 18 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo di appello, il Comune si duole che il T.a.r. non avrebbe considerato che nella fase monitoria del giudizio era stata allegata la diffida del 10 marzo 2015, interruttiva della prescrizione, e che, dunque, l’eccezione di prescrizione non doveva essere accolta, essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera prosecuzione della fase monitoria.

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