Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-11, n. 202502000

CS
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
TAR Catania
Sentenza
29 maggio 2024
TAR Catania
Ordinanza cautelare
9 ottobre 2017
0
0
00:00:00
TAR Catania
Ordinanza cautelare
9 ottobre 2017
>
TAR Catania
Sentenza
29 maggio 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-11, n. 202502000
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502000
Data del deposito : 11 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2025

N. 02000/2025REG.PROV.COLL.

N. 08060/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8060 del 2024, proposto da:
CC AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;



contro

Università degli studi di Milano “Bicocca”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

RI ON LL, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quinta, n. 1993/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano “Bicocca”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere Laura Marzano;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025, l’avvocato Aldo Sandulli per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il prof. CC AL ha impugnato la sentenza del Tar Lombardia, sezione quinta, n. 1993, del 27 giugno 2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto rettorale n. 2982 del 13 settembre 2023, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 12/G1 - diritto penale (s.s.d. IUS/17 - diritto penale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza ( School of Law ) dell’Università degli studi di Milano “Bicocca”, di cui è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa RI ON LL. Con la stessa sentenza il Tar ha, altresì, dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti contro la relazione integrativa della commissione, depositata in primo grado in vista dell'udienza cautelare.

Si è costituita l’Università depositando successiva memoria con cui ha argomentato le ragioni di infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

L’appellante ha replicato con memoria depositata il 10 febbraio 2025.

All’udienza pubblica del 4 marzo 2025, sentito il difensore dell’appellante che ha nuovamente illustrato le ragioni dell’appello, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appellante ha partecipato, insieme ad altri 3 candidati, al concorso per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12G1 e nel settore scientifico disciplinare IUS/17 (diritto penale) presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano "Bicocca", all’esito del quale è risultata vincitrice la controinteressata prof.ssa RI ON LL.

In corso di procedura gli altri due candidati hanno rinunciato quindi la commissione ha effettuato la valutazione finale soltanto con riguardo all’appellante e alla controinteressata.

Avverso gli esiti della procedura l’appellante, in primo grado, ha proposto ricorso lamentando:

- con il primo motivo la “ radicale assenza di motivazione alla base della designazione della Prof.ssa LL quale candidata più idonea alla chiamata ”;

- con il secondo motivo che emergerebbe “ dal confronto tra i curricula presentati e da una più attenta valutazione dell’attività didattica e della produzione scientifica, l’irrefutabile divario fra i profili dei due candidati, che avrebbe dovuto senz’altro determinare la Commissione a designare l’odierno Ricorrente quale candidato “comparativamente più meritevole” ”, operando egli stesso la comparazione, contestando che la controinteressata fosse in possesso di titoli asseritamente valutati, infine assumendo quale criterio comparativo “ le critiche mosse alle opere della Prof.ssa LL, contenute in giudizi pubblici espressi dai professori membri delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale ” e concludendo che “ in applicazione del criterio di cui all’art. 3, co. 7, della legge n. 127 del 1997, che dispone che venga preferito, a parità di merito, il candidato più giovane d’età, la scelta non avrebbe potuto che vertere sul Prof. AL ”.

Con i motivi aggiunti ha impugnato la “relazione integrativa” della commissione, depositata in giudizio, da una parte evidenziando come dalla stessa risultasse a suo dire confermata l’assenza di motivazione negli atti della procedura e, dall’altra, deducendone l’inammissibilità trattandosi di motivazione postuma. Sempre con i motivi aggiunti ha poi formulato ulteriori censure avverso gli atti della procedura impugnati con il ricorso introduttivo.

3. Il Tar Lombardia, cui è stata demandata la sollecita decisione della causa con ordinanza n. 426 del 7 febbraio 2024 di questa sezione, ha respinto il ricorso introduttivo affermando che dagli atti della commissione risulta la prevalenza della controinteressata ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, quanto all'impugnazione della relazione integrativa perché trattasi di atto endoprocedimentale privo di valenza provvedimentale, quanto alle ulteriori censure per tardività.

4. L’appellante ritiene errata la sentenza per i motivi di seguito sintetizzati.

I) Con il primo motivo sostiene che il giudice di primo grado si sarebbe sostituito alla commissione nell’effettuare la valutazione comparativa, riportando giudizi assenti nei verbali nella procedura.

Quindi lamenta che, nel giudizio collegiale e nel giudizio complessivo finale, non vi sarebbe traccia del confronto fra i due candidati. Sostiene che non affiorerebbe con immediatezza alcun elemento lampante e decisivo in favore della vincitrice. Quindi ribadisce la censura di difetto di motivazione formulata in primo grado.

II) Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che, nella comparazione fra i candidati, non può darsi rilievo ai seguenti parametri: a) che l’appellante abbia ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore di seconda fascia nel 2014 e a professore dei prima fascia nel 2018, mentre l’appellata ha conseguito la sola ASN di seconda fascia nel 2022, dopo una prima bocciatura nel 2020; b) che l’appellante abbia ricevuto il giudizio di “eccellente” e l’appellata il giudizio di “ottimo” all’esame di dottorato; c) che l’appellante abbia preso servizio quale professore associato di diritto penale in altro ateneo, a differenza dell’appellata; d) che l’appellante vanti la borsa di studio post dottorale dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, nonché la titolarità di complessivi 3 assegni di ricerca della medesima università (per totali 45 mesi di finanziamento), laddove l’appellata non possiede né borse di studio post dottorali e né assegni di ricerca; e) che sono insignificanti le ore di didattica impiegate nei vari corsi tenuti dai candidati (l’appellante ne vanta 1370, di cui 432 in lingua inglese).

Inoltre censura la sentenza nella parte in cui afferma che

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi