Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-01-30, n. 202300374

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-01-30, n. 202300374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300374
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00030/2023 REG.RIC.

N. 00374/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00030/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da R C, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Mirabella Eclano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

V T, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 02897/2022, resa tra le parti, previa sospensione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirabella Eclano e di V T;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;


Rilevato che:

a) la questione riguarda il rilascio del permesso di costruire (n. 18 del 23.9.2021) avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da destinare a casa funeraria nell' area limitrofa a quella di proprietà dell’appellante;

b) l’attività che si intende svolgere nell’immobile in questione, casa funeraria, coinvolge comunque molteplici interessi relativi, da un lato, alla compatibilità della detta attività in zona residenziale e, dall’altro, all’esplicarsi di una attività commerciale che richiede impiego di risorse economiche;

c) le esigenze cautelari prospettate sono apprezzabili favorevolmente e possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi degli artt. 98 e 55, comma 10, del c.p.a.;

d) deve essere fissata l’udienza pubblica del 13 aprile 2023 per la decisione nel merito;

Ritenuto che sussistano i presupposti (in ragione della complessità della questione prospettata) per disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.


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