Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-12-04, n. 201503318

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-12-04, n. 201503318
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503318
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03970/2013 AFFARE

Numero 03318/2015 e data 04/12/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015




NUMERO AFFARE

03970/2013

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri in s.p.e. C R V, nato a Novoli (LE) l’ 8 maggio 1960 e residente in Bologna, avverso mancato conferimento della qualifica di luogotenente (aliquota 31 dicembre 2008).

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. M-D

GMIL

2

VDGM II

5 SC 21088 del 30 luglio 2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso, proposto con atto del 5 luglio 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.


Premesso.

Con il ricorso indicato in epigrafe il maresciallo A.S. UPS dell’Arma CC in s.p.e. Visconti, sottoposto a valutazione per la promozione alla qualifica di luogotenente in riferimento all’aliquota 31 dicembre 2008 e collocato al 1504° posto in graduatoria con il punteggio di 12,24, non utile ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, ha impugnato, chiedendone l’annullamento:

- la graduatoria della procedura selettiva per titoli anno 2009 per il conferimento della qualifica di luogotenente (aliquota 31 dicembre 2008) formata dalla competente commissione di avanzamento con verbale n. 534 del 19 febbraio 2010;

- il decreto dirigenziale n. 677 del 12 marzo 2010, di approvazione della graduatoria di merito;

- il decreto dirigenziale del Ministero della difesa n. 2037 del 2 luglio 2009, con il quale sono state determinate le modalità di svolgimento della procedura selettiva per il conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza;

- gli atti presupposti, connessi, consequenziali, anteriori e successivi.

L’interessato deduce l’illegittimità degli atti impugnati contestando sostanzialmente la violazione e l’errata applicazione dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che regola il conferimento della qualifica di che trattasi;
ad avviso del ricorrente, la corretta applicazione delle norme invocate avrebbe comportato il conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli A.s. UPS secondo l’ordine di ruolo fino a concorrenza dei posti disponibili anche per l’aliquota 31 dicembre 2008;
il ricorrente sostiene altresì che l’Amministrazione con riferimento a detta aliquota avrebbe illegittimamente posto in essere la procedura selettiva per titoli prevista dall’art. 38-ter, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

In sostanza, secondo il maresciallo Visconti, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare, nel caso di specie, la disposizione transitoria che prevedeva meccanismi di automatismo per gli anni dal 2002 al 2008 e non la procedura selettiva per titoli dettata a partire dall’anno 2009.

Il Ministero della difesa nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame, sostenendo che il ricorrente, pur dichiarando di voler agire nei confronti dei marescialli A.s. UPS M P, G M e V N, individuati come contro interessati, in realtà non avrebbe provveduto a notificare il ricorso ad almeno uno dei contro interessati, in conformità di quanto disposto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/71.

Nel merito respinge le censure avanzate dal maresciallo Visconti facendo presente che l’Amministrazione ha correttamente operato applicando la procedura selettiva anche per l’aliquota 31 dicembre 2008, tenuto conto che la qualifica superiore viene attribuita con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e, quindi, nel caso di specie dal 1° gennaio 2009.

In realtà, sostiene l’Amministrazione, le censure avanzate dal ricorrente (che non ha eccepito alcuna illegittimità del punteggio attribuitogli dalla commissione di avanzamento) si tradurrebbero in una “censura di costituzionalità alle norme che disciplinano il conferimento della qualifica di luogotenente a decorrere dal 31 dicembre 2008”, con la conseguenza, ad avviso del Ministero della difesa, che tale censura, a prescindere dall’inammissibilità all’epoca in sede di ricorso straordinario, risulterebbe comunque del tutto generica, atteso che l’interessato non ha “specificato i parametri delle norme costituzionali che assume violati”.


Considerato.

La Sezione, esaminati gli atti del ricorso e tenuto conto, in particolare, del pregiudizio di inammissibilità eccepito dall’Amministrazione, ritiene opportuno consentire, in conformità del principio del contradditorio tra le parti, l’accesso agli atti difensivi dell’Amministrazione da parte del ricorrente, che ha peraltro richiesto la produzione degli atti afferenti alla valutazione del ricorrente e dei contro interessati relativamente alle procedure selettive in parola;
conseguentemente invita il Ministero della difesa a trasmettere al maresciallo Visconti copia della relazione istruttoria e degli atti richiesti dal ricorrente, assegnando un termine perentorio per produrre eventuali repliche o motivi aggiunti che dovranno essere inviati direttamente allo stesso Dicastero, il quale provvederà poi a trasmetterli alla Sezione, corredandoli delle proprie osservazioni.

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