Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2016-04-05, n. 201601326

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2016-04-05, n. 201601326
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601326
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00391/2010 REG.RIC.

N. 01326/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in opposizione proposto, nell’ambito dell’appello R.G. 391/2010,


da G F, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Titomanlio Studio Abbamonte - in Roma, Via Terenzio N. 7;


avverso


il decreto presidenziale del Presidente Terza Sezione 29.7.2015 n.808, che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio (appello R.G. 391 del 2010) proposto da:


G F, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Titomanlio Studio Abbamonte - in Roma, Via Terenzio N. 7;


contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Per L'Attuazione del Piano Intermodale Area Flegrea (Copin);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 20193/2008, resa tra le parti, concernente fermo amministrativo a titolo di indennità di occupazione - ris danno


Visto il decreto presidenziale n. 808/2015;

Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, dato per la notifica il 7.10.2015 e depositato il 17.10.2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. L A O S e uditi per le parti gli avvocati Sergio Como su delega di G A e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.


Rilevato che il decreto di perenzione n.808/2015, oggetto della opposizione in epigrafe, è stato notificato il 21.1.2015 all’indirizzo pec giuseppeabbamonte@pec.giuffre.it, ai sensi dell’art.136 cp, mentre il difensore costituito non aveva indicato la pec come mezzo per le comunicazioni giudiziarie né nell’appello né in atti successivi;

Considerato che, trattandosi di appello depositato prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16 settembre 2010), il difensore non aveva tale onere imposto dall’art.136 cpa ;

Visto che la parte non ha presentato né una nuova istanza di fissazione di udienza entro 180 giorni dall’entrata in vigore del cpa né, a seguito dell’adozione del decreto di perenzione, la dichiarazione di persistente interesse alla trattazione della causa ai sensi dell’Allegato 3, art 1, comma 2, cpa;

Preso atto che, nel caso di specie, la parte deduce di non aver potuto presentare la dichiarazione di persistente interesse alla trattazione della causa, a causa del difetto dalla notifica del medesimo decreto di perenzione, avvenuta via pec, e rilevato, altresì, che a tal fine il difensore ha formulato domanda di rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art.37 cpa;

Ritenuto, pertanto, che, essendo la notifica non regolare, non si può porre a carico della parte l’intervenuto decorso del termine di 180 giorni (dalla comunicazione del suddetto decreto di perenzione, emesso ai sensi dell’Allegato 3, art1, comma 1, cpa,) entro il quale il difensore ha l’onere di depositare (ai sensi dell’Allegato 3, art1, comma 2, cpa) una dichiarazione sottoscritta dalla parte e dal difensore medesimo e notificata alla controparti, attestante il persistente interesse alla trattazione della causa;

Ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per riconoscere l’invocato errore scusabile, ai sensi dell’art.37 cpa, disponendo, quindi, la rimessione in termini della parte per la presentazione della suddetta dichiarazione di persistente interesse;

Accolta, quindi,l’opposizione in epigrafe, e, per l’effetto, annullato il decreto di perenzione n.808/2015, nonché concesso un nuovo termine di giorni 180 per la presentazione della dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio, fissandone l’inizio dalla data di comunicazione della presente ordinanza all’opponente da parte della segreteria di questa Sezione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in considerazione dell’incertezza connessa alla prima applicazione delle disposizioni transitorie;

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