Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-09, n. 201903029
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2019
N. 03029/2019REG.PROV.COLL.
N. 03819/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2019, proposto da:
R B, M C G, R M, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Confalonieri n. 5;
contro
Comune di Soave, Nona Sottocommissione Elettorale Circondariale di Soave, Comune di Zimella, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Matteo Brunello non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA - SEZIONE III n. 00551/2019, resa tra le parti, concernente la richiesta di annullamento della:
della deliberazione prot. n. 8567 del 28/04/2019 del Comune di Soave, adottata dalla IX sottocommissione elettorale circondariale di Soave, avente ad oggetto la “decisione relativa all'esame della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale pervenuta dal segretario del comune di Zimella il giorno 26/04/2019 avente il seguente contrassegno: “ per mano insieme ”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 9 maggio 2019 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati A M e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente controversia è l’esclusione della lista denominata “Per mano insieme” disposta dalla competente Sottocommissione Elettorale, poichè “ dall’esame del certificato del casellario giudiziale del candidato Sindaco Sig. Benin Roberto…risulta una causa di incandidabilità prevista dall’art. 10 comma 1 lett. c) del d.lgs. 31/12/2012 n. 235; dal suddetto certificato del casellario giudiziale non risulta essere emessa sentenza di riabilitazione ”.
Secondo il sig. Benin, parte ricorrente in primo grado e odierno appellante, il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione/errata applicazione del combinato disposto dal I e III comma dell’art. 13 del DLgs n. 235/2012 ai sensi del quale “in ogni caso l'incandidabilità [alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo], anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni…. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità…è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità…è aumentata di un terzo ”,