Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-18, n. 202400578
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00578/2024REG.PROV.COLL.
N. 10290/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2019, proposto da
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Hotel Hermitage S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Portoferraio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione terza) n. 01052/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Hotel Hermitage S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per le amministrazioni appellanti l’Avv. dello Stato Paolo Marchini;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla parte appellata.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto da Hotel Hermitage S.p.a. per l’annullamento del parere negativo reso dall’Ente Parco in relazione alla sanatoria di due piccoli depositi in legno e canniccio.
1.1 La società ricorrente aveva presentato una richiesta di sanatoria per alcune opere abusive costruite ai margini di un campo da golf e consistenti in due tettoie in legno con copertura in canniccio, di superficie pari a complessivi mq. 37,41, in un deposito in legno, chiuso da canniccio, con copertura del medesimo materiale, di superficie pari-a mq. 30,36, e in due piccoli depositi in legno, chiusi da canniccio, con copertura del medesimo materiale, di superficie pari a complessivi mq. 13,38.
1.2 L’Ente Parco esprimeva parere favorevole alla sanatoria delle tettoie, mentre comunicava il diniego in relazione ai depositi, rilevando che la tipologia dei manufatti in questione risulterebbe incompatibile con le caratteristiche dell’ambiente circostante, in quanto inseriti all’interno di una zona che, per il ridotto intervento antropico esistente e per le sue caratteristiche paesaggistiche-ambientali, risulta sicuramente meritevole di tutela e salvaguardia ambientale.
1.3 Il TAR adito dall’interessata accoglieva il ricorso, rilevando che “ I modesti manufatti da sanare non rientrano nelle categorie su cui era necessario acquisire il parere dell’Ente Parco cosicché la subordinazione della concessione del condono a detto parere da parte del Comune di Portoferraio appare ultronea. Peraltro il parere non dovuto è stato emesso con una motivazione che lo ha reso un doppione di quello paesaggistico già concesso dal Comune; peraltro le conclusioni cui l’Ente è giunto sono contraddittorie poiché a fronte di manufatti pressoché identici è giunto a conclusioni opposte ritenendo sanabili le tettoie ma non i manufatti in legno che presentano le stesse caratteristiche tipologiche con l’unica differenza di essere chiusi dai lati ”.
2. Le amministrazioni soccombenti chiedono la riforma della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 6 comma 3 l. 394/1991 e dell’art. 3 d.p.r. 22.07.1996, motivazione apparente in violazione dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., dell’art. 118 disp. att.