Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-22, n. 201801122
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Pubblicato il 22/02/2018
N. 01122/2018REG.PROV.COLL.
N. 03188/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2015, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
contro
Università degli Studi di Bergamo, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Scuola Internazionale di Dottorato di Ricerca in "Formazione della Persona e Mercato del Lavoro" non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01026/2014, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del decreto prot. 378/IV/9 del 08.01.2013 dell’Università degli Studi di Bergamo di esclusione dalla prosecuzione del corso della scuola di dottorato di ricerca in formazione della persona e mercato del lavoro
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bergamo e di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati G B e Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’ appellante, M M, era stata ammessa al “corso della Scuola internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro, XXV ciclo”, indetto dall’Università degli Studi di Bergamo con D.R. prot. n. 21251/1V/009 del 15.10.2009, pubblicato sulla. G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale - n. 82 del 23.10.2009.
2 - Dopo aver frequentato il predetto percorso formativo, l’appellante accedeva, senza condizioni, al terzo e ultimo anno del dottorato in questione.
3 - In data 06.10.2012, l’appellante era stata coinvolta in un gravissimo incidente stradale, riportando lesioni alla spalla e alla gamba sinistra, oltre che al braccio destro, con conseguente impossibilità di scrivere e di raggiungere la sede dell’Università.
4 - In forza del decreto prot. 378/IV/9 del 08.01.2013, notificato il 21.01.2013 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e del verbale n. 3, datato 04.12.2012, del Collegio docenti della Scuola internazionale di dottorato (SID), l’Università degli Studi di Bergamo ha disposto la non ammissione dell’appellante all’esame finale e l’esclusione della stessa dalla prosecuzione del dottorato.
5 - Con ricorso rubricato al n. 333/2013, la dottoranda esclusa adiva il T.A.R. Lombardia ̶ Brescia, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento. Il TAR Brescia, all’esito dell’udienza del 02.07.2014, ha respinto il ricorso.
6 - Avverso tale pronuncia M M propone appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.
7 - Prima di esaminare i motivi di appello giova ricordare le seguenti circostanze di fatto utili ai fini della decisione:
7.1 - dalla lettura dell’atto di esclusione impugnato, e come confermato dalla stessa parte appellante nei propri atti, l’Università degli Studi di Bergamo ha adottato il contestato decreto per tre ordini di ragioni:
a) l’assenza di scientificità e originalità nonché la lacunosità dell’elaborato di tesi dell’appellante;
b) la mancata richiesta formale di proroga dell’esame finale;
c) la circostanza che la dottoranda non avrebbe accettato il giudizio della tutor e avrebbe mostrato la sua indisponibilità a portare a termine il lavoro di tesi secondo le indicazioni fornite dalla tutor e dal coordinatore dell’area.
7.2 - Gli eventi più significativi antecedenti al provvedimento di esclusione possono essere così riassunti:
a) la Scuola ha comunicato a tutti i dottorandi tramite apposite e-mail le scadenze intermedie per l’elaborazione della tesi finale: (1) entro il 15 settembre 2012 consegna di indice, literature review definitiva, e primo capitolo;(2) entro il 30 novembre 2012 consegna del secondo e terzo capitolo, previa verifica del tutor;(3) entro il 30 novembre 2012 eventuale richiesta di proroga;(4) il 20 dicembre 2012 consegna dell'elaborato completo, con possibilità di correzioni residuali;(5) entro il 10 gennaio 2013 consegna formale dell’elaborato al collegio dei docenti;
b) nel quadro delle scadenze sopra indicate la tutor dell’appellante (dott.ssa Roberta Caragnano) con e-mail del 5 aprile 2012 aveva anticipato il termine di presentazione del primo capitolo della tesi al 7 luglio 2012;la ricorrente ha, però, inviato il primo capitolo soltanto il 27 luglio 2012;la tutor, rispondendo il 28 luglio 2012, ha manifestato perplessità sulla modifica dell’indice rispetto alla literature review approvata dal docente e sul cambiamento di impostazione e di metodo (“ è proprio differente il punto di partenza e la metodologia della nostra scuola ”), e ha criticato l’esigua lunghezza dello scritto (solo sei pagine, anziché le trenta normalmente richieste per un lavoro di qualità);il 19 agosto 2012 la ricorrente ha trasmesso una nuova versione del primo capitolo. Anche sulla nuova stesura la tutor, con e-mail del 5 settembre 2012, ha espresso critiche severe (“ mancano la esposizione del problema e le ragioni della ricerca ”, “ si tratta di un lavoro embrionale ancora acerbo e sul quale occorre lavorare ”);nel seguito del messaggio la tutor ha specificato dettagliatamente la struttura del primo capitolo “ come dovrebbe essere e come, a suo tempo, approvato ”. Una versione aggiornata del primo capitolo è stata trasmessa dalla ricorrente il 14 settembre 2012;la tutor con e-mail di pari data ha comunicato le correzioni introdotte e formulato alcuni giudizi critici (“ a parte iniziale del capitolo ha ancora un’impostazione troppo storica ”, “ in alcuni punti serve contestualizzare e ci sono dei salti logici ”);è stata quindi fissata un’altra scadenza intermedia, al 25 settembre 2012, per la consegna del primo capitolo con i maggiori approfondimenti richiesti;la ricorrente con e-mail del 30 ottobre 2012 ha dichiarato alla tutor di ritenere valida l’impostazione della propria tesi;rispondendo lo stesso giorno, la tutor ha precisato di non aver ancora ricevuto la versione integrata del primo capitolo e ha rimesso alla ricorrente la scelta tra proseguire o parlare con il docente;
c) il prof. T con e-mail del 5 novembre 2012 ha invitato gli studenti a non insistere a ogni costo nella richiesta di ammissione all’esame finale in presenza di elaborati privi di qualità (“ Come già segnalato, a fronte delle numerose criticità sin qui rilevate, segnalo che un conto è la richiesta di proroga da parte vostra, altra cosa il mio giudizio di non ammissione. Pertanto, chi ritiene necessaria una proroga di un anno me lo deve far sapere rapidamente, entro e non oltre il 30 novembre. Dopo di che sarà il Consiglio a decidere ”);il 9 novembre 2012, anche la tutor ha invitato la ricorrente a riflettere attentamente sull’opportunità di chiedere la proroga;la ricorrente ha, però, risposto con e-mail del 10 novembre 2012 trasmettendo il primo capitolo nella versione definitiva.
8-Alla luce delle circostanze innanzi evidenziate deve ritenersi inconferente la prima censura contenuta nell’atto di appello, con la quale sostanzialmente si ripropone il primo motivo di ricorso di primo grado, in cui si è dedotta l’illegittimità del gravato decreto rettorale n. 21/2013, in quanto adottato in violazione della normativa che consente al dottorando di ricerca di poter usufruire della sospensione dal percorso formativo nel caso di impedimenti temporanei per malattia.
Al riguardo l’appellante cita, oltre alla normativa statale primaria, l’art. 10, comma 10, del regolamento dell’Università degli Studi di Bergamo e l’art. 15 del bando del corso di dottorato secondo i quali: “ è consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi-ai seguenti casi, debitamente documentati: malattia grave e servizio civile ”. Precisa, inoltre, che in data 12.10.2012, aveva comunicato alla Scuola e alla sua tutor di aver subito il giorno 06.10.2012 un gravissimo incidente stradale, riportando pesanti lesioni, tra cui consistenti fratture agli arti.
8.1 - In questa sede l’appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha rilevato che nel caso di specie non sarebbe applicabile l’istituto della sospensione del dottorato di ricerca di cui all’art. 10, comma 10 del regolamento dell’Università, bensì quello della proroga disciplinato dall’art. 14, commi 2 del predetto Regolamento e dallo speculare art. 16 del bando di concorso.
8.2 - Come anticipato, con tale censura non si svolge alcuna critica alla legittimità dell’atto di esclusione impugnato, essendo pacifico che l’appellante non ha richiesto alcuna sospensione per malattia del dottorato, avendo anzi esplicitato l’intento di terminare il percorso nei termini stabiliti, escludendo così, essa stessa, sia l’opzione della sospensione per malattia, che quella della proroga suggeritale dagli organi universitari.
Per tale ragione risulta, altresì, inconferente la contestazione, di cui al quarto motivo di appello, relativa alla mancata informazione da parte degli organi universitari della facoltà di avvalersi della sospensione per malattia, a seguito della comunicazione del sinistro occorso all’appellante. In ogni caso, non è prospettabile un tale dovere da parte dell’ateneo, posto che il regolamento ed il bando già contemplavano tale facoltà e, con l’adeguata pubblicazione di tali atti, l’amministrazione ha correttamente adempiuto ad ogni dovere di trasparenza a riguardo.
9 - Con una seconda censura l’appellante contesta la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che la mancata richiesta della proroga, come suggeritole dal Prof. T e dalla tutor, non potrebbe comunque fondare l’esclusione.
9.1 - La censura è infondata. Il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla mancata richiesta di proroga deve intendersi connesso alle ulteriori ragioni di esclusione già innanzi evidenziate, rispetto alle quali la prospettata proroga si presentava quale strumento per tentare di sanarle, proprio al fine di non addivenire all’esclusione. In questo senso la mancata richiesta dalla dottoranda conferma l’atteggiamento scarsamente collaborativo con gli organi universitari necessario al proficuo completamento del percorso di studi. In tale ragione, unitamente all’insoddisfacente valutazione dell’elaborato (peraltro costituito dal solo primo capitolo), trova dunque l’effettivo fondamento il provvedimento di esclusione.
Oltretutto, posto che l’esclusione dell’appellante non è in ogni caso stata cagionata dalla sola mancata richiesta di proroga, ma da ulteriori ragioni esplicitate nello stesso provvedimento, deve ricordarsi che, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all’invalidazione dell’atto ( ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769).
10 - L’appellante, con il terzo ed il quarto motivo di appello, ripropone, inoltre, il secondo motivo di ricorso di primo grado, con il quale si è dedotta l’illegittimità della contestata esclusione per la violazione dell’art. 10, comma 11 e dell’art. 14 del regolamento di ateneo sui corsi di dottorato di ricerca. Dal combinato disposto di tali articoli, si desumerebbe che al termine del corso il Collegio dei docenti valuta l’attività del dottorando e, in caso di risultati insufficienti, può escluderlo.
Secondo l’appellante, il Collegio dei docenti poteva escludere i candidati, che avessero presentato una tesi di dottorato insufficiente, al termine del corso coincidente con il 01.02.2013 o al più allo scadere del termine di consegna della tesi di dottorato fissato dalla SID per il giorno 10.01.2013;invece, il Collegio dei docenti ha deciso arbitrariamente di anticipare la valutazione della tesi di dottorato della Misto al 04.12.2012, ovvero ben tre mesi prima la conclusione del percorso formativo (01.02.2013) e ben due mesi prima del termine finale di consegna della tesi (10.01.2013).
10.1- La censura è infondata, essendo condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata che ha ben messo in luce le circostanze fattuali idonee a giustificare la scelta dell’Università di procedere all’esclusione senza attendere il termine finale del corso. Precisamente: “ quando il docente ha comunicato la propria intenzione di proporre la non ammissione all’esame finale (16 novembre 2012) non solo era ampiamente scaduto il termine (prorogato) di consegna del primo capitolo, ma era ormai imminente la scadenza del termine di consegna del secondo e terzo capitolo (30 novembre 2012), e mancava circa un mese alla consegna dell’elaborato completo (20 dicembre 2012)”.
Tenuto conto che alla data dell’esclusione l’appellante aveva consegnato solo il primo capitolo, oltretutto valutato come deficitario sotto molteplici aspetti, la scelta di procedere all’esclusione non pare affatto arbitraria. Esclude tale eventualità il clamoroso ritardo della dottoranda nello svolgimento della tesi, maturato ben prima del sinistro occorsole, come si desume dalla innanzi ricordata corrispondenza intercorsa con la tutor, da cui emerge anche la scarsa attitudine dell’appellante a seguire le indicazioni che le venivano rivolte e necessarie all’elaborazione della tesi.
Stanti le carenze di metodo e la mancata ottemperanza alle indicazione della tutor nella stesura del primo capitolo, risulta irrilevante che la Misto abbia in seguito ed entro la scadenza di gennaio inviato alla SID la tesi composta di tre capitoli per un totale di 100 pagine. Invero, tale lavoro è stato svolto autonomamente dalla dottoranda, senza alcun controllo e supervisione da parte della tutor e, quindi, non in conformità al percorso di dottorato.
10.2 - Non appare inoltre violato l’art. 14 del Regolamento d’Ateneo secondo il quale: “ Alla conclusione del corso il Collegio dei Docenti dovrà esprimere un giudizio sull’attività complessiva del dottorando ”.
Al riguardo, l’inciso “ alla conclusione del corso ” non può essere inteso come una preclusione assoluta di procedere alla valutazione dei dottorandi prima della scadenza del termine di deposito della tesi. Esso pare esprimere più ragionevolmente l’intenzione che la valutazione, e l’eventuale esclusione, non possano che intervenire a seguito dall’acquisizione di idonei elementi relativi all’attività del dottorando, svoltasi per un consistente lasso temporale e durante tutto il corso, ma senza la necessità di rispettare rigidamente in termini di data un momento preciso nel quale procedere.
Tanto precisato, come già detto, l’esclusione è intervenuta durante il terzo anno ed in data prossima alla scadenza del termine;essa si basa sulla valutazione dell’attività posta in essere dalla dottoranda durante un considerevole lasso temporale, nel quale sono emerse le criticità evidenziate nel provvedimento.
Per le ragioni esposte risulta, altresì, irrilevante che in data 28.11.2012, l’appellante ha richiesto, in evidente ritardo e solo a seguito della proposta di esclusione, chiarimenti sull’istanza di proroga.
11 - Con un’ulteriore censura di cui al terzo motivo l’appellante deduce violazione ed omessa applicazione dell’art. 21 bis della legge. 241/1990 e travisamento dei fatti ed atti di causa. In particolare, si censura il fatto che il giudice di prime cure, nel pronunciare l’appellata sentenza, non avrebbe esaminato il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui si è dedotta la violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi, atteso che l’Università degli studi di Bergamo ha disposto che l’efficacia della contestata esclusione decorresse dal 01.01.2013, ovvero prima della sua adozione (coincidente con il giorno 08.01.2013) e prima della sua notifica (avvenuta il 21.01..2013) alla Misto. Secondo l’appellante, alla stregua dell’art. 21 bis della legge. 241/1990, l’esclusione, diversamente da quanto asserito nel decreto in parola, ha acquistato efficacia solo con la notifica della stessa avvenuta il 21.01.2013, con la conseguenza che l’invio della tesi di dottorato di ricerca in data 10.01.2013 sarebbe tempestivo.
11.1 - Il motivo è infondato. Il provvedimento di esclusione, invero, non si fonda sul ritardo con il quale è stata consegnata la tesi, bensì su altre ragioni innanzi evidenziate, dalle quali emerge come la tesi non sia mai stata ultimata, non potendosi considerare a tal fine idonei gli ultimi capitoli inviati dall’appellante. L’irrilevanza dell’invio della tesi entro la data del 10.01.2013 non dipende, infatti, dal momento di decorrenza del provvedimento di esclusione, bensì dal fatto che il lavoro è stato completato dalla dottoranda in completa autonomia, senza alcuna supervisione, controllo ed approvazione da parte della tutor e del docente responsabile, e cioè in totale spregio alla metodologia ed alla regolamentazione all’uopo prevista dal regolamento universitario.
12 – In definitiva, l’appello deve essere respinto. L’appellante, vista la soccombenza, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.