Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-07-14, n. 201403654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-07-14, n. 201403654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403654
Data del deposito : 14 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01541/2011 REG.RIC.

N. 03654/2014REG.PROV.COLL.

N. 01541/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2011, proposto da:
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. G C, S A R, con domicilio eletto presso S A R in Roma, viale Xxi Aprile, 11;

contro

L P, A M, L M, M M, rappresentati e difesi dall'avv. M D, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – Sezione Staccata di PARMA - SEZIONE I n. 00505/2010, resa tra le parti, concernente espropriazione lotti di terreno edificabile per la realizzazione di una strada


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio con appello incidentale di L P e di A M e di L M e di M M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati S A R e M D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Sede di Parma - ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla parte odierna appellata e volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di espropriazione del Direttore del Servizio Patrimonio del Comune di Parma in data 05.05.2004 n. 58328 seguito dal relativo avviso di esecuzione 6-V-2004 prot. n. 58769 (notificato l’8 e il 12 - V- 2004) e la conseguente con condanna del Comune di Parma al risarcimento dei danni da parte appellata subiti.

Gli originari ricorrenti avevano avversato il detto provvedimento con il quale il comune di Parma aveva espropriato i lotti di cui essi erano proprietari ( censiti al foglio 3/41 ai mappali 512-856-857 di mq. 4370) al fine di realizzare una strada di collegamento tra Via Venezia e Via Magellano.

Avevano in proposito articolato una serie di doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere (in particolare sotto il profilo della carenza di potere in concreto) facendo presente che il vincolo espropriativo sui predetti immobili era stato apposto con deliberazione della Giunta Provinciale di Parma 30/08/2001 n. 624 (approvativa del P.R.G. del Comune di Parma): detta delibera era stata oggetto di impugnativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 10/01/2002 risoltasi favorevolmente per la predetta parte odierna appellata: infatti il vincolo preordinato all’espropriazione, che costituiva il presupposto del provvedimento impugnato era stato annullato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29/07/2009, in accoglimento del sopracitato ricorso straordinario.

Il primo giudice, riscontrata la esattezza dei detti presupposti ha accolto il segmento demolitorio del ricorso, affermando l’illegittimità del decreto di espropriazione, che –a cagione del predetto annullamento del vincolo preordinato all’esproprio- appariva emanato in assenza del presupposto indefettibile (appunto il vincolo preordinato all’esproprio, ormai venuto meno).

Quanto al petitum risarcitorio, affermata la propria giurisdizione, e dato atto della circostanza che l’opera pubblica era stata completamente realizzata con conseguente irreversibile trasformazione del suolo il Tar ha esaminato –ed accolto -la richiesta di risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione dei detti terreni.

Ha in proposito affermato che, da un canto, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 con sentenza n. 293 del 8 ottobre 2010, non poteva incidere in senso preclusivo sul petitum risarcitorio (trattandosi di procedimento espropriativo regolarmente concluso con il provvedimento di esproprio, poi dichiarato illegittimo a seguito della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Per altro verso – e con più specifico riferimento alla quantificazione dell’importo da versare a parte originaria ricorrente a titolo di risarcimento, il Tar ha dato atto della discordanza tra le parti nelle valutazioni in merito al valore delle aree in questione.

Ha quindi ordinato (art. 34 comma 4 del c.p.a.) che il debitore-Comune di Parma dovesse proporre a favore degli originari ricorrenti-creditori la somma che intendeva liquidare a titolo di risarcimento del danno ( entro il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza) stabilendo al contempo i criteri determinativi della somma medesima.

Ha all’uopo fatto presente che l’offerta avrebbe dovuto tenere conto della natura edificatoria dei suoli al momento dell’espropriazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 20 della legge regionale Emilia-Romagna n. 37/2002 e tenere in debito conto il vincolo di inedificabilità assoluta gravante su di esse in quanto ricadenti in fasce di rispetto stradale e degli elettrodotti, contemperando tuttavia tale vincolo con l’indice edificatorio virtuale che il Comune aveva successivamente attribuito alle aree degli originarii ricorrenti.

L’amministrazione comunale odierna parte appellante ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma e sostanzialmente riproponendo gli argomenti contenuti nel mezzo di primo grado disatteso dal Tribunale amministrativo.

In particolare parte appellante ha ripercorso le vicende sottese alla procedura espropriativa ed ha ribadito che del tutto erroneamente il TAR aveva annullato il decreto espropriativo 5.5.2004 n. 58328 sul presupposto che il sottostante vincolo espropriativo del piano regolatore del 2001 era stato annullato all’esito del ricorso straordinario.

Ciò era bene vero (avverso la localizzazione impressa dal PRG approvato nel 2001 i proprietari avevano presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato e con decreto presidenziale 20.7.2009 il ricorso era stato accolto, essendosi ritenuto nel parere reso nell’ambito del ricorso straordinario, che la classificazione per servizi pubblici e verde pubblico di quartiere integrasse un vincolo a carattere espropriativo, sicchè la prescrizione del PRG del 2001 era stata annullata per infruttuoso decorso del quinquennio di validità del vincolo).

Senonchè, successivamente, nelle more della decisione del ricorso straordinario, il Comune di Parma (con delib. cons.

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