Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-30, n. 202400914
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2024
N. 00914/2024REG.PROV.COLL.
N. 05463/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2020, proposto da
AS MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Ministero della Cultura (già per i Beni e le Attività Culturali), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12734/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma MI AS, proprietaria di un lotto di terreno destinato all’attività agricola sito nel Comune di Roma alla via Pompeo Licinio n. 130 in zona del P.R.G. inserita all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica e vincolata ai sensi delle l. n. 1089/1939 e n. 1497/1939, ha impugnato, domandandone l’annullamento, le determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma nn. 433 e 435 del 13 novembre 2003 con cui sono state rigettate le domande di concessione in sanatoria ex lege n. 47 del 1985 dalla stessa presentate in relazione agli abusi realizzati agli inizi degli anni ’60 su tale fondo (consistiti nella realizzazione di un’abitazione familiare della superficie di mq. 140,93 - ora censita in catasto alla p.lla n. 149 del fg. n. 972 - composta da un solo piano fuori terra, nonché nella trasformazione di un locale accessorio originariamente destinato al ricovero di attrezzi in un locale ad uso abitativo), il parere negativo espresso dalla ND Archeologica di Roma ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 del 26 novembre 2002 prot. n. 36378 da essi richiamato nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/85 in relazione all’art. 49 e 23 D. lgs. n. 490/99. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Difetto di Istruttoria e di motivazione ;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85 in relazione all’art. 49 D.lgs. 490/99. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione ;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione ;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85 sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria ;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/85 Eccesso di potere per difetto di istruttoria ;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/85 in relazione alla normativa del Parco dell’Appia antica ;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85 in relazione al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 11/2/1960 di approvazione del Piano territoriale Paesistico Zona Appia Antica e dell’art. 6 delle NTA del PTP. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti illogicità manifesta difetto di istruttoria ;
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85 e dell’art. 5 1 comma 1 della L. n. 449/97. Incompetenza ;
9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della L. n. 47/85. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizie manifeste ;
10) Violazione e falsa applicazione degli art. 31 e 32 della L. n. 47/85 e successive modificazioni e di tutta la normativa del Parco dell’Appia antica. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione ;
11) Illegittimità derivata e riflessa .
1.2 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso.
2. Con ricorso notificato 25 giugno 2020 e depositato l’8 luglio 2020 MI AS ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
3. Nelle date del 17 luglio 2020 del 27 luglio 2020 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso tale appello Roma Capitale ed il Ministero della cultura.
4. L’11 dicembre 2023 l’appellante ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del gravame.
5. Nelle date, rispettivamente, del 15 dicembre e del 21 dicembre 2023 Roma Capitale e parte appellante hanno depositato memorie in replica.
6. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
2. Con l’unico articolato motivo di gravame si deduce che l’area su cui sorge l’abitazione di proprietà dell’odierna appellante è interna al parco dell’Appia antica ed è stata tipizzata nel piano di gestione del parco come ricadente nella “zona 2/3 Riserva Generale: Aree a prevalente valore insediativo” e come ricadente in zona C, con indice fondiario di 0,15 mc/mq, nel piano territoriale paesistico vigente nel parco (una volta che il territorio di questo è stato vincolato come bellezza naturale di insieme dal D.M. 14 dicembre 1953).
Parte appellante aggiunge, poi, che in data 20 aprile 1990 gli è stato notificato il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 13 febbraio 1990 n. 117060, al quale è allegata una planimetria, che individua:
- con tratteggio obliquo le aree in cui sono presenti lungo la Via Appia reperti di età romana dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- con tratteggio più scuro due fasce periferiche (della larghezza di ml. 150 ciascuna) qualificate “pertinenze dirette della Via Appia Antica”;
- e con maglia quadrata aree ulteriori, nelle quali “è fatto divieto di realizzare costruzioni anche a carattere provvisorio di mettere a dimora alberature di alto fusto; di realizzare coltivazioni estese in quanto incompatibili con le esigenze di luce, prospettive e godimento dei monumenti pertinenti all’area” e in cui “i progetti di opere e interventi di pubblica utilità saranno preventivamente esaminati dalla ND Archeologica di Roma”.
Deduce ancora parte appellante che l’area de qua rientra nell’ultima delle tre tipologie ed è, pertanto, oggetto di una prescrizione di tutela indiretta (ora) prevista dall’art. 45 D.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ne fa discendere che i vincoli archeologici e paesaggistici derivanti dai DD.MM. 13 febbraio 1990 e 14 dicembre 1953 richiamati dalla ND nei suoi pareri negativi non sarebbero in sè preclusivi della condonabilità degli abusi edilizi; e ciò in quanto né l’uno e né l’altro determinerebbero l’inedificabilità assoluta dell’area di proprietà dell’appellante
2.1 Tanto premesso parte appellante censura, sotto un primo profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata l’illegittimità dei provvedimenti di diniego gravati in prime cure per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 47/85 in relazione agli artt. 49 e 23 del d.lgs. n. 490 dl 1999 nonchè per eccesso di potere per difetto di presupposti e difetto di Istruttoria e motivazione.
In particolare, secondo parte appellante, la valutazione discrezionale