Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200273
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00273/2022REG.PROV.COLL.

N. 07301/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7301 del 2014, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P C, con domicilio eletto presso lo studio Alpa in Roma, piazza B. Cairoli n. 6;

contro

la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L B e F N, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini n 12;
Direzione generale delle politiche territoriali;
Direzione generale bilancio e finanze Settore Contabilità, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del provvedimento di revoca del contributo pubblico per alloggio di edilizia agevolata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha partecipato ad una procedura concorsuale indetta dalla Regione Toscana con bando approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 387 del 27 dicembre 1991 e pubblicato il 3 febbraio 1992 per l’assegnazione di contributi finalizzati all’acquisto di un alloggio nell’ambito di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, ai sensi della legge n. 5 agosto 1978 n. 457 e della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48, “ Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata ” modificata dalla legge 17 giugno 1991, n. 28.

La delibera n. 387 del 27 dicembre 1991 indicava i requisiti soggettivi degli assegnatari all’art. 7 richiedendo la cittadinanza italiana (lettera a ), la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa prevalente nella provincia di realizzazione dell’alloggio (lettera b ), la mancanza di titolarità del richiedente o del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione di altro alloggio adeguato (considerato adeguato un alloggio di 45 metri quadri per una o due persone) nel Comune di realizzazione degli alloggi o di altri alloggi in altri Comuni (lettere c e d );
con riferimento ai requisiti di reddito, alla lettera e ), si richiedeva il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando determinato, ai sensi dell’art. 21 della legge 457 del 1978, e non superiore all’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti con riferimento alla dichiarazione fiscale presentata nel 1991(redditi 1990);
la previsione della lettera e) rimandava al nucleo familiare individuato ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, disponendo che “ la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio ”.

Il signor -OMISSIS- presentava domanda per un intervento di edilizia residenziale convenzionata agevolata realizzato dalla Cooperativa -OMISSIS-.

Il contributo è stato concesso con decreto del 12 maggio 1995.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, il sig. -OMISSIS- presentava una dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 2 marzo 1996, riguardante il nucleo familiare in formazione da lui composto con la fidanzata signora -OMISSIS- di cui dichiarava il reddito (pari a lire 14.085.000) indicando il suo in lire 6.659.000. Nel modulo predisposto dall’Amministrazione era indicato in nota che per nucleo familiare si intendeva “ la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi ”, “ dal convivente more uxorio, dagli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima del bando di concorso ( 3 febbraio 1992) ”. Era altresì indicato: “ Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale sia stata instaurata almeno due anni prima della data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente che dei conviventi . La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio ”.

Verificati i documenti prodotti, il Dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della Regione Toscana veniva rilasciato, in data 20 giugno 1996, un certificato attestante il possesso, da parte del sig. -OMISSIS-, dei requisiti previsti per fruire dei benefici richiesti, in qualità di assegnatario dell’alloggio contraddistinto con il n. 18 nel Q.T.E. dell’intervento realizzato dalla Cooperativa -OMISSIS-.

Veniva dunque erogato al richiedente il contributo in questione, per un importo pari a euro 29.619,12. L’11 giugno 1997 è stato stipulato il contratto di assegnazione in proprietà dell’alloggio (situato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-) in favore del sig. -OMISSIS-, acquirente per il 100% della proprietà.

Successivamente, con nota del 1°luglio 2008, la Regione Toscana, Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore politiche abitative e riqualificazione insediamenti, comunicava l’avvio del procedimento preordinato alla revoca del contributo erogato, in quanto il contributo in questione era stato richiesto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di nubendi, ovvero coppia in formazione, mentre era stato rilevato che l’unico intestatario dell’alloggio acquistato nel 1997 con detto contributo era il sig. -OMISSIS-, che i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- non avevano costituito un nucleo familiare e non avevano residenza comune nell’alloggio in questione, in cui risultava risiedere il solo sig. -OMISSIS-, con i genitori fino all’8 gennaio 2003, poi con il coniuge sig.ra -OMISSIS- dal 13 gennaio 2003;
ritenendo che dovesse permanere una reale corrispondenza tra i soggetti in capo ai quali era stata accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti (nel caso di specie nubendi o coppia in formazione) e coloro che risultavano effettivamente beneficiari del contributo e occupavano l’alloggio con esso acquistato, a causa della mancata formazione di un nuovo nucleo familiare da parte dei soggetti a cui era stato concesso il contributo, la Regione considerava venuto meno il presupposto per il mantenimento di tale beneficio.

Con la memoria partecipativa del 18 luglio 2008 il signor -OMISSIS- rappresentava che l’immobile era stato acquistato in vista del matrimonio con la signora -OMISSIS- programmato per il mese di maggio del 1998, ma il fidanzamento si era interrotto nel settembre 1997 successivamente all’acquisto dell’immobile, per cui egli era andato a vivere nell’appartamento da solo, poi con i propri genitori che lo aiutavano a sostenere le spese, visto che in quel periodo lavorava a -OMISSIS-, e successivamente con la moglie con cui contraeva matrimonio nel 2003. La signora -OMISSIS- confermava in altra memoria inviata alla Regione le circostanze di fatto relative al fidanzamento e alla interruzione dello stesso successivamente all’acquisto dell’immobile.

Con nota del 15 settembre 2008 la Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore politiche abitative e riqualificazione insediamenti, della Regione Toscana, in riscontro alla memoria del signor -OMISSIS-, rappresentava che la finalità della normativa di favore era quella di consentire ai “nubendi” di presentare la domanda facendo riferimento al loro reddito e non a quello del nucleo familiare ma a condizione che fosse poi effettivamente instaurata una stabile convivenza nell’alloggio, nel caso di specie mai realizzata;
in nota veniva riportato l’art. 5 della legge regionale n. 25 del 4 maggio 1989 “ oggi legge regionale n. 20 dicembre 1996, n. 96 ”, per cui “ per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale sia stata instaurata almeno due anni prima della data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente che dei conviventi. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio che partecipano in modo autonomo al bando. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 per il requisito relativo al reddito”.

Con decreto n. -OMISSIS- è stato dunque revocato il contributo, richiedendone la restituzione per la somma di euro 29,619,12 oltre a 5.998,76 per interessi.

Avverso tale provvedimento il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, formulando varie censure di eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, contraddittorietà e insufficienza della motivazione;
di violazione di legge per violazione dell’art. 36 della legge n. 457 del 1978, dell’art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
della legge regionale n. 28 del 1991;
degli artt. 13 e 23 della Costituzione;
di violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, illogicità manifesta, di contraddittorietà tra gli atti della amministrazione con riferimento al bando e agli atti regionali di verifica dei requisiti. Con tali motivi si deduceva che il contributo era stato concesso in quanto la stessa Regione aveva accertato, rilasciando il certificato del 20 giugno 1996, la sussistenza dei requisiti, che erano stati dichiarati dai richiedenti con riferimento alla data del 3 febbraio 1992, di pubblicazione del bando;
rispetto ai requisiti richiesti a tale data sarebbero state irrilevanti le circostanze sopravvenute, che hanno modificato la situazione di fatto e di diritto allora esistente non idonee quindi a giustificare il provvedimento di revoca, mancando un’espressa previsione che attribuisse rilievo a tali circostanze successive o impegnasse alla successiva conclusione del matrimonio o convivenza per i nubendi, né un tale obbligo poteva ricavarsi da una attività interpretativa del sistema normativo non richiedibile al beneficiario del contributo;
in ogni caso poi il richiedente aveva effettivamente contratto matrimonio anche se con una persona diversa e formato una nuova famiglia, per la quale la Regione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti;
contestava, inoltre, che la interpretazione della amministrazione regionale della sussistenza del potere di verificazione dei requisiti anche successivamente avrebbe comportato la compressione e limitazione di diritti della persona quali la scelta di contrarre matrimonio;
inoltre sosteneva che i requisiti erano stati originariamente accertati dalla Regione solo con riferimento al sig. -OMISSIS- che era l’unico socio della cooperativa e richiedente il contributo, mentre l’interpretazione della Regione che assegnatario del contributo fosse il nucleo familiare che avrebbe dovuto rimanere immodificabile era una forzatura priva di riscontri sul piano normativo e nel bando della procedura.

E’ stata poi formulata una ulteriore censura relativa alla violazione dell’affidamento in relazione al lungo periodo di tempo intercorso fra la concessione del contributo e l’avvio della procedura di revoca, intervenuta dopo oltre 10 anni dalla stipula del contratto di acquisito dell’immobile;
rispetto alla situazione così consolidata il provvedimento impugnato non sarebbe stato sufficientemente motivato, sarebbe inoltre sproporzionato e comunque illegittimo perché applicativo di un decreto dirigenziale (n. 743 del 2004 in tema di controlli) posteriore alla concessione del contributo ed applicabile solo ai procedimenti successivi alla sua adozione;
in via subordinata, è stata dedotta la illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi legali sull’importo del contributo revocato, tenuto conto che il ritardo nell’effettuazione dei controlli era dipeso dalla stessa Regione Toscana. Nel ricorso di primo grado è stata proposta, altresì, una generica domanda di risarcimento dei danni.

Nel frattempo il sig -OMISSIS- provvedeva con bonifico del 2 luglio 2009 a versare la somma richiesta alla Regione Toscana.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso è stato respinto, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti indicati dalla Regione ovvero la inesistenza di un nuovo nucleo familiare residente nell’alloggio acquistato, idoneo a giustificare il mantenimento del contributo concesso fino al 2003 anno in cui il sig. -OMISSIS- aveva contratto matrimonio con la con la sig.ra -OMISSIS-;
ha respinto le ulteriori censure, ritenendo irrilevante il tempo decorso dalla concessione del contributo rispetto al numero ed alla complessità dei controlli da effettuare nonché l’affidamento, ingenerato nel ricorrente, recessivo rispetto all’esigenza di evitare indebiti esborsi di denaro pubblico;
ha ritenuto legittima anche la richiesta di interessi in quanto naturali accessori del credito.

Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello contestando le argomentazioni del giudice di primo grado ed insistendo, anche sulla base di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato relativamente ad analoghe procedure di erogazione dei contributi, per la rilevanza dei requisiti solo al momento della pubblicazione del bando e della presentazione della domanda, con conseguente ininfluenza del mutamento delle condizioni soggettive intervenute successivamente, nel caso di specie, peraltro, anche dopo il perfezionamento dell’acquisto dell’immobile;
inoltre si è dedotto che la sentenza non ha esaminato le ulteriori censure - riprodotte nell’atto di appello- relative alla impossibilità di trarre dal bando di gara qualsiasi elemento per ritenere rilevanti i mutamenti successivi delle condizioni soggettive e alla contraddittorietà della revoca con i precedenti atti della Regione di verifica positiva dei requisiti;
inoltre, sono state riproposte le censure relative alla insindacabilità delle scelte personali dei beneficiari e quelle relative alla violazione dell’affidamento e alla illegittimità della richiesta degli interessi;
è stata quindi chiesta la restituzione di quanto versato e genericamente è stata riproposta la domanda risarcitoria.

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che, nella memoria per l’udienza pubblica, ha contestato la fondatezza dell’appello, in particolare sostenendo che le norme regionali richiamate nel bando consentivano ai nubendi di presentare la domanda, anche se non ancora costituenti un nucleo familiare, ma che dovessero, alla data di ultimazione e/o consegna dell’alloggio o almeno alla data del contratto, iniziare la convivenza mentre, nel caso di specie, per stessa ammissione del sig. -OMISSIS- la convivenza non era mai iniziata.

Il sig. -OMISSIS- ha presentato memoria, riportandosi ai precedenti atti, e memoria di replica, contestando le affermazioni della difesa regionale ed insistendo per le proprie tesi difensive.

Entrambe le parti hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2021 il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità del provvedimento di revoca di un contributo per edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata, attribuito in base al bando approvato con la delibera del Consiglio regionale della Toscana del 27 dicembre 1991, ai sensi della legge della Regione Toscana 11 luglio 1988, n. 48, “ finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata ”, modificata dalla legge regionale 17 giugno 1991, n. 28.

In particolare l’art. 7 lettera e) del bando, così come il modulo per la dichiarazione dei requisiti predisposto dall’Amministrazione e compilato dall’odierno appellante, richiamavano, ai fini della individuazione del nucleo familiare, l’art. 5 della legge regionale n. 25 del 1989, “ Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale ”.

La motivazione del provvedimento regionale contestato si fonda sulla circostanza che la domanda di erogazione del contributo sarebbe stata presentata dall’attuale parte appellata quale componente, con l’allora fidanzata, di un nucleo familiare in via di formazione, mentre tale nucleo familiare non si sarebbe successivamente mai costituito, in quanto il sig -OMISSIS- avrebbe vissuto nell’immobile prima da solo, poi con i genitori, e, successivamente, dal 2003 con il nucleo familiare composto da altra persona rispetto a quella indicata nella domanda e per la quale erano stati accertati i requisiti.

Secondo l’Amministrazione, il venir meno del nucleo familiare, ancorché in formazione, relativamente al quale la richiesta di contributo era stata presentata avrebbe giustificato la revoca del beneficio ed il recupero degli importi erogati.

Ritiene il Collegio che le questioni poste con l’atto di appello debbano essere risolte alla luce della giurisprudenza della Sezione formatasi su casi analoghi (sentenze n. 5670 e n. 5676 del 28 settembre 2020), a cui si intende dare continuità.

In tali pronunce è stato espressamente affermato, con riferimento alla medesima ipotesi di revoca del contributo, erogato ai sensi della delibera del Consiglio regionale del 27 dicembre 1991, per non essere stato costituito il nucleo familiare, che la figura dei “nubendi” quali soggetti beneficiari dell’agevolazione rileva solo ai fini della verifica del requisito reddituale, individuato in quello dei nubendi stessi e non del nucleo familiare di appartenenza, altrimenti rilevante ai fini della misura dei limiti di reddito.

In base a tali pronunce da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, “ dal quadro normativo che regola la fattispecie (art. 5 L. R. n. 25-1989 e Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 387 del 27.12.1991) si evince che la figura dei nubendi, individuata dall’art. 5 della L.R. n. 25-1989, consente esclusivamente di considerare i soggetti stessi come nucleo familiare richiedente, autonomo rispetto a quello di originaria appartenenza anagrafica, ai soli fini della partecipazione al bando e della verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed, in particolare, dei limiti reddituali che consentono di accedere al beneficio in questione. In altre parole, la fattispecie dei nubendi consente di considerare come nucleo familiare aspirante al contributo pubblico quello composto dalle due persone richiedenti legate da un progetto di vita in comune e non anche il rispettivo nucleo familiare di originaria appartenenza;
infatti, solo in relazione ai nubendi viene accertato il possesso dei requisiti soggettivi, ovvero in particolare, il requisito soggettivo del reddito imponibile
. Infatti, il reddito annuo complessivo convenzionale deve essere calcolato dalla somma dei redditi imponibili relativi all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Pertanto, ai sensi della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie in esame, la figura dei nubendi è presa in considerazione non quale entità beneficiaria ovvero ai fini di un particolare favor per ottenere specifici aiuti e benefici, ma soltanto ai fini del calcolo del reddito complessivo per poter partecipare al bando di assegnazione degli alloggi… considerando quindi, anche il reddito del nubendo e non solo del richiedente.

Il regime giuridico, quindi, è evidentemente non di favore per i nubendi, anzi, considera gli stessi alla stregua di un nucleo familiare, obbligando gli stessi alla sommatoria dei redditi che, altrimenti, non sarebbe esigibile.

Soltanto nel caso in cui il beneficio fosse specificamente destinato ai soggetti nubendi e fosse quindi determinato dalla ratio di favorire la creazione di un nuovo nucleo familiare, potrebbe giustificarsi la tesi dell’Amministrazione secondo cui, se il nucleo familiare destinatario del contributo non si fosse mai formato, verrebbe meno la causa del beneficio pubblicistico e l’Amministrazione avrebbe il potere-dovere di intervenire in via di autotutela sull’originaria concessione del beneficio, sul postulato che l’originario provvedimento di concessione, destinato ad un nucleo familiare determinato, ancorché in formazione, sarebbe rimasto privo del presupposto di legittimità per la sua erogazione, in quanto quel nucleo non si è mai formato.

In una tale situazione, infatti, giustamente, sarebbe come se il provvedimento di concessione fosse stato emanato nei confronti di un soggetto privo dei requisiti soggettivi per poter fruire del contributo medesimo e, quindi, per partecipare al bando;
infatti, se l’attuale appellante avesse partecipato da solo al bando in questione non sarebbe stato ammesso a fruire del beneficio in questione.

Nel caso in esame, invece, l’attuale appellante è l'unico soggetto che ha richiesto e beneficiato del contributo assegnato dalla Regione Toscana.

L'Amministrazione regionale ha concesso la possibilità di richiedere l'accesso al contributo in conto interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa, anche ai soggetti singoli che avessero intenzione di iniziare una convivenza con un'altra persona, purché nella dichiarazione di possesso dei requisiti venisse indicato anche il reddito del futuro convivente” .

In effetti, nessuna norma, né del bando né delle leggi regionali, e nemmeno il provvedimento regionale che ha verificato i requisiti soggettivi hanno fatto riferimento alla partecipazione alla procedura dei “nubendi” come tali o del nucleo familiare in formazione, essendo il riferimento al nucleo familiare, tramite il richiamo alla legge regionale n. 25 del 1989, contenuto nella delibera del 27 dicembre 1991, riguardante solo la determinazione del reddito (art. 7 lettera e); inoltre nessuna delle disposizioni che regolavano la procedura imponeva tra i requisiti posti a pena di esclusione per concorrere alla assegnazione del contributo, quello della permanenza in essere del rapporto con il soggetto indicato come futuro convivente, il quale - come nel caso di specie - non risulta né socio della cooperativa edificatrice, né richiedente il contributo, né acquirente dell'immobile, né beneficiario del contributo stesso, aspetti che hanno riguardato sempre ed esclusivamente il sig. -OMISSIS-.

Neppure la deliberazione del Consiglio Regionale n. 387 del 27 dicembre 1991, contenente il bando per l’assegnazione dei contributi, individuava la necessità del permanere della stabile convivenza con il soggetto dichiarato futuro convivente come requisito a pena di esclusione dall'erogazione del contributo.

Inoltre, la legge regionale n. 48 del 1988, sulla base della quale è stata adottata la delibera citata, ed il conseguente programma straordinario di intervento di edilizia residenziale agevolata, non ha affatto la finalità specifica di favorire, attraverso l’agevolazione all’acquisto della prima casa, la costituzione di un nuovo nucleo familiare tra i soggetti richiedenti indicati nella domanda, bensì quella espressamente indicata nell’art. 1 della detta legge e riprodotta nella delibera regionale, secondo il quale “ gli interventi sono volti a ridurre la tensione abitativa ed a favorire l'accesso alla casa delle categorie sociali meno abbienti”.

Pertanto, nessuna norma imponeva al momento della pubblicazione del bando una futura stabile convivenza, né poneva la costituzione di un nucleo familiare con la persona indicata come futura convivente (ma estranea al beneficio) come condizione di esclusione dal contributo.

Ne deriva, in virtù del consolidato principio secondo cui i requisiti richiesti a pena di esclusione da concorsi e gare pubbliche devono essere espressamente indicati dalla legge o dal bando, la illegittimità del provvedimento di revoca del contributo, in quanto “ il requisito di partecipazione non era costituito dalla qualità di nubendo, ma dal rispetto dei limiti di reddito al quale concorreva anche il nubendo ” (Consiglio di Stato, Sezione II, sentenze n. 5670 e n. 5676 del 2020 citate).

La possibilità di un soggetto singolo di richiedere ed ottenere il contributo, in presenza dei requisiti di cui all’art. 7 del bando, era inoltre espressamente consentita e confermata dalla indicazione delle dimensioni di alloggio considerato come non adeguato alle esigenze del nucleo familiare se composto indifferentemente da una sola persona ovvero da due persone qualora inferiore a 45 mq.

Tale ricostruzione normativa della vicenda si attaglia esattamente anche al caso di specie, in cui l’appellante aveva presentato la domanda per un alloggio adeguato per sé e per il futuro convivente ed ha, pertanto, indicato il reddito di entrambi, ma, come dimostrano la certificazione rilasciata dalla stessa Regione il 20 giugno 1996 e il contratto di acquisto stipulato l’11 giugno 1997, unico soggetto richiedente e beneficiario è sempre stato il solo signor -OMISSIS-.

A conferma di tale interpretazione deve rilevarsi che la Regione, a sostegno dei propri poteri di intervento cita normative regionali, quali la legge regionale n. 25 del 1989, poi modificata dalla legge regionale n. 96 del 1996 nonché la successiva legge 3 novembre 1998, n. 77, che riguardano gli interventi di edilizia residenziale pubblica mentre la presente vicenda riguarda l’attribuzione di un contributo per edilizia agevolata, che non può essere integralmente equiparata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali la necessaria permanenza dei requisiti e la possibilità di verifica costante dell’Amministrazione dipende dalla permanenza del rapporto in corso con l’Amministrazione stessa.

Ne deriva anche l’irrilevanza della previsione dell’art. 5 della legge regionale n. 96 del 1996, per cui “ i requisiti di cui alle lettere c), d), ed e), del paragrafo 2 dell'allegato A devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo ”, che non può che riferirsi alla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Deve, infatti, evidenziarsi che l’art. 5 della legge regionale n. 25 del 1989, “ Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale ”, era richiamato dall’art. 7 lettera e ) della delibera del 27 dicembre 1991, ai fini della individuazione della nozione di nucleo familiare, mentre la disciplina complessiva della procedura restava regolata unicamente dal bando stesso, il quale per le coppie in formazione escludeva solo l’applicazione dei requisiti della convivenza pregressa fissati da tale legge, senza null’altro specificare, se non il riferimento alle “ coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio ”, ma senza richiedere alcun impegno della parte o verifica da parte dell’Amministrazione circa l’effettiva formazione della coppia.

Sotto tale profilo non può che condividersi quanto già affermato dalla Sezione, per cui “ nessuna norma impone un ulteriore verifica, da parte dell’Amministrazione, dei requisiti oggettivi e soggettivi del nucleo personale esistente alla data del rogito notarile e un tale obbligo introdurrebbe un’ulteriore fase procedimentale in contrasto con il principio di semplificazione e di non aggravamento del procedimento sancito in via generale dall’art. 2 L. n. 241-1990” ( Sezione II, n. 5670 e n. 5676).

Peraltro, solo con la legge regionale 31 marzo 2015, n. 41 nella disciplina della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 è stato inserito l’art. 5 bis, che ha espressamente regolamentato al comma 4 la presentazione della domanda da parte un nucleo familiare in formazione, prevedendo la possibilità di presentare “ domanda congiunta ” ai componenti di coppie di futura formazione e richiedendo che “ al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio ”, con ciò confermando la carenza di una specifica disciplina previgente.

Il ricorso sotto tali profili è, quindi, fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento di revoca impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

All’accoglimento del ricorso consegue l’accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate.

Non deve invece essere esaminata la domanda risarcitoria in quanto proposta in via del tutto generica senza alcuna indicazione degli specifici danni patiti né di alcuna prova degli stessi.

Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della particolarità della questione, possono essere compensate.

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