Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200273

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200273
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00273/2022REG.PROV.COLL.

N. 07301/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7301 del 2014, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo studio Alpa in Roma, piazza B. Cairoli n. 6;



contro

la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora e Flora Neglia, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini n 12;
Direzione generale delle politiche territoriali; Direzione generale bilancio e finanze Settore Contabilità, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del provvedimento di revoca del contributo pubblico per alloggio di edilizia agevolata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha partecipato ad una procedura concorsuale indetta dalla Regione Toscana con bando approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 387 del 27 dicembre 1991 e pubblicato il 3 febbraio 1992 per l’assegnazione di contributi finalizzati all’acquisto di un alloggio nell’ambito di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, ai sensi della legge n. 5 agosto 1978 n. 457 e della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48, “ Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata ” modificata dalla legge 17 giugno 1991, n. 28.

La delibera n. 387 del 27 dicembre 1991 indicava i requisiti soggettivi degli assegnatari all’art. 7 richiedendo la cittadinanza italiana (lettera a ), la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa prevalente nella provincia di realizzazione dell’alloggio (lettera b ), la mancanza di titolarità del richiedente o del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione di altro alloggio adeguato (considerato adeguato un alloggio di 45 metri quadri per una o due persone) nel Comune di realizzazione degli alloggi o di altri alloggi in altri Comuni (lettere c e d ); con riferimento ai requisiti di reddito, alla lettera e ), si richiedeva il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando determinato, ai sensi dell’art. 21 della legge 457 del 1978, e non superiore all’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti con riferimento alla dichiarazione fiscale presentata nel 1991(redditi 1990); la previsione della lettera e) rimandava al nucleo familiare individuato ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, disponendo che “ la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio ”.

Il signor -OMISSIS- presentava domanda per un intervento di edilizia residenziale convenzionata agevolata realizzato dalla Cooperativa -OMISSIS-.

Il contributo è stato concesso con decreto del 12 maggio 1995.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, il sig. -OMISSIS- presentava una dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 2 marzo 1996, riguardante il nucleo familiare in formazione da lui composto con la fidanzata signora -OMISSIS- di cui dichiarava il reddito (pari a lire 14.085.000) indicando il suo in lire 6.659.000. Nel modulo predisposto dall’Amministrazione era indicato in nota che per nucleo familiare si intendeva “ la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi ”, “ dal convivente more uxorio, dagli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima del bando di concorso ( 3 febbraio 1992) ”. Era altresì indicato: “ Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale sia stata instaurata almeno due anni prima della data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente che dei conviventi . La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio ”.

Verificati i documenti prodotti, il Dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della Regione Toscana veniva rilasciato, in data 20 giugno 1996, un certificato attestante il possesso, da parte del sig. -OMISSIS-, dei requisiti previsti per fruire dei benefici richiesti, in qualità di assegnatario dell’alloggio contraddistinto con il n. 18 nel Q.T.E. dell’intervento realizzato dalla Cooperativa -OMISSIS-.

Veniva dunque erogato al richiedente il contributo in questione, per un importo pari a euro 29.619,12. L’11 giugno 1997 è stato stipulato il contratto di assegnazione in proprietà dell’alloggio (situato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-) in favore del sig. -OMISSIS-, acquirente per il 100% della proprietà.

Successivamente, con nota del 1°luglio 2008, la Regione Toscana, Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore politiche abitative e riqualificazione insediamenti, comunicava l’avvio del procedimento preordinato alla revoca del contributo erogato, in quanto il contributo in questione era stato richiesto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di nubendi, ovvero coppia in formazione, mentre era stato rilevato che l’unico intestatario dell’alloggio acquistato nel 1997 con detto contributo era il sig. -OMISSIS-, che i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- non avevano costituito un nucleo familiare e non avevano residenza comune nell’alloggio in questione, in cui risultava risiedere il solo sig. -OMISSIS-, con i genitori fino all’8 gennaio 2003, poi con il coniuge sig.ra -OMISSIS- dal 13 gennaio 2003; ritenendo che dovesse permanere una reale corrispondenza tra i soggetti in capo ai quali era stata accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti (nel caso di specie nubendi o coppia in formazione) e coloro che risultavano effettivamente beneficiari del contributo e occupavano l’alloggio con esso acquistato, a causa della mancata formazione di un nuovo nucleo familiare da parte dei soggetti a cui era stato concesso il contributo, la Regione considerava venuto meno il presupposto per il mantenimento di tale beneficio.

Con la memoria partecipativa del 18 luglio 2008 il signor -OMISSIS- rappresentava che l’immobile era stato acquistato in vista del matrimonio con la signora -OMISSIS- programmato per il mese di maggio del 1998, ma il fidanzamento si era interrotto nel settembre 1997 successivamente all’acquisto dell’immobile, per cui egli era andato a vivere nell’appartamento da solo, poi con i propri genitori che lo aiutavano a sostenere le spese, visto che in quel periodo lavorava a -OMISSIS-, e successivamente con la moglie con cui contraeva matrimonio nel 2003. La signora -OMISSIS- confermava in altra memoria inviata alla Regione le circostanze di fatto relative al fidanzamento e alla interruzione dello stesso successivamente all’acquisto dell’immobile.

Con nota del 15 settembre 2008 la Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore politiche abitative e riqualificazione insediamenti, della Regione Toscana, in riscontro alla memoria del signor -OMISSIS-, rappresentava che la finalità della normativa di favore era quella di consentire ai “nubendi” di presentare la domanda facendo riferimento al loro reddito e non a quello del nucleo familiare ma a condizione che fosse poi effettivamente instaurata una stabile convivenza nell’alloggio, nel caso di specie mai realizzata; in nota veniva riportato l’art. 5 della legge regionale n. 25 del 4 maggio 1989 “ oggi legge regionale n. 20 dicembre 1996, n. 96 ”, per cui “ per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale sia stata instaurata almeno due anni prima della data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente che dei conviventi. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi