Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-11, n. 202501988
Ordinanza cautelare
29 aprile 2022
Ordinanza cautelare
24 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
27 maggio 2023
Ordinanza collegiale
27 gennaio 2022
Ordinanza collegiale
27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare
24 febbraio 2022
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Accoglimento
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2025
N. 01988/2025REG.PROV.COLL.
N. 06399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6399 del 2023, proposto da
Comune di Verucchio e Unione dei Comuni della Valmarecchia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocata Patrizia Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IL AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IL AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocata Paola Mastrangeli, in sostituzione dell'avvocata Patrizia Mussoni, e l’avvocato Valerio Mosca, in sostituzione dell'avvocato Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha determinato la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ed il conseguente rigetto della scia n. 8/2021, inerente l’intervento di “installazione stazione radio base” della IL AL s.p.a. in Verrucchio, via Valle, sull’area identificata al catasto terreni al foglio 10, mappale 2035.
La IL AL s.p.a. (di seguito anche solo IL) ha impugnato tale determinazione, unitamente agli atti presupposti, dinanzi al Tar per l’Emilia Romagna con ricorso introduttivo del giudizio, cui sono seguiti motivi aggiunti con i quali ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui, in data 3 ottobre 2022, il Comune di Verrucchio ha respinto l’istanza presentata per il rilascio di autorizzazione passo carrabile per la realizzazione e il mantenimento di stazione radio base da realizzare, in area privata, all’indirizzo via Valle 416, nonché degli atti presupposti.
Il Tar per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, con la sentenza n. 321 del 23 maggio 2023, ha accolto sia il ricorso introduttivo del giudizio sia i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti di diniego di autorizzazione all’installazione di stazione radio base e di autorizzazione per realizzare il passo carrabile.
Di talché, il Comune di Verrucchio e l’Unione dei Comuni della Valmarecchia hanno interposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
A. Error in procedendo per parziale e sviata istruttoria; erronea valutazione della documentazione; Error in iudicando per violazione dell’ordinanza cautelare Consiglio di Stato n. 351/2022.
Il provvedimento di determinazione negativa della conferenza decisoria sarebbe conseguenza della carenza “contenutistica”, nei documenti prodotti da IL, in relazione agli elementi tecnico-descrittivi in grado di rappresentare le modalità di accesso all’area per la costruzione e manutenzione dell’impianto.
Il SUAP dell’Unione dei Comuni Valmarecchia ha:
- evidenziato una discrasia tra titolarità giuridica dell’area di installazione del manufatto (parte del mapp 2035) in forza di contratto di locazione e titolarità della restante area direttamente prospicente la pubblica via (proprietà Dini/Cantelli - locatari dell’area);
- chiesto la produzione di un adeguato titolo giuridico per intervenire (rectius, per realizzare opere edilizie aggiuntive rispetto alla sola SRB) nell’area “posta oltre i confini del contratto di locazione” e ciò stante la necessità di dimostrare l’accesso all’impianto (come richiede il modello B all.to 13 del Dlgs 259/03) mancando qualsivoglia indicazione circa il titolo giuridico per accedere dalla strada pubblica (l’impianto è previsto in area agricola e ivi non risulta alcun accesso legittimato dalla via pubblica nel punto “disegnato” sulla planimetria).
Per accedere alla specifica porzione oggetto di locazione occorrerebbe una via di accesso individuata e autorizzata, vale a dire che occorrerebbe un titolo giuridico che acconsenta all’accesso ed il SUAP avrebbe consentito ad IL di integrare ben 3 volte l’istanza, senza che questa riuscisse a documentare l’accesso all’area e le relative modalità di passo carraio.
Il TAR avrebbe del tutto pretermesso l’appendice valutativa necessaria, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, per comprovare l’accessibilità all’impianto da parte del personale autorizzato, adagiandosi acriticamente sull’erroneo accorpamento tra “omessa specificazione della documentazione mancante” (inerente all’impianto tecnologico) e documentazione mai allegata relativa all’accesso carrabile, per poi sancire la generale illegittimità delle condotte dell’Unione, per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
Sarebbe legittimo il diniego all’installazione di stazione radio base per telefonia, stante la incompletezza documentale relativa a opera edilizia diversa dall’impianto, ovverosia le vie di accesso al sito ed il necessario passo carraio per accedere dalla via pubblica.
La mancata progettazione della viabilità confliggerebbe con le previsioni dell’all.to 13 d.lgs. n. 259 del 2003 illo tempore vigente, che prevedeva “Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato”.
B. Error in iudicando per violazione di legge: violazione art 87 D. Lgs 259/2003. Violazione delle norme del Codice della Strada e omessa ed erronea applicazione del Regolamento comunale passi carrai.
La normativa di cui all’art. 87 e ss. D. Lgs 259/03 (ratione temporis applicabile, prima del correttivo D. Lgs 207/21), consentirebbe di concentrare all’interno di un unico procedimento l’istruttoria e il rilascio della IA utile alla sola realizzazione e messa in opera della struttura radio/base (e delle opere strettamente accessorie quali cablaggi e recinzioni).
Il procedimento unico, invece, non sarebbe idoneo all’ottenimento del titolo legittimante altre e diverse opere edilizie (quali ad esempio strade di collegamento e accessi carrabili per l’immissione dalla pubblica via all’area di interesse).
Le opere edilizie ulteriori rispetto alla SRB (vale a dire: realizzazione di strada di accesso; esecuzione di passo carraio) necessiterebbero di idoneo titolo edilizio e procedimento, seppur condotto in contestualità con il c.d. procedimento unico ex art. 87 T.U., così da garantirne la speditezza, ma con completa e corretta allegazione ed istruttoria edilizia comprensiva delle prescrizioni documentali di cui all’all.to 13 art 87 D. Lgs 259/03 (illo tempore vigente, e relativo agli accessi).
Controparte sarebbe stata consapevole della necessità di comprovare gli accessi all’area, stante l’operatività dell’all. 13 del D. Lgs 259/03, tant’è che si era impegnata, in sede amministrativa, ovvero il 14/6/21, ad ottenere il relativo titolo. Successivamente alcunché è stato versato a fascicolo e allorquando è stata presentata un’istanza, nell’agosto 2022 - ovvero al di fuori del procedimento unico ex art 87 Cod. telecomunicazioni (ormai definitivamente concluso a fronte peraltro dell’impugnazione innanzi al TAR) – ciò sarebbe avvenuto in totale violazione del codice della strada e del regolamento passi carrai del Comune di Verucchio.
IL non avrebbe comprovato di aver realizzato una strada né di aver ottenuto una autorizzazione per accedere dalla strada pubblica alla SRB, sicché la sentenza di prime cure avrebbe confuso tra la normativa in tema di autorizzazioni per la costruzione e messa in opera della stazione radio e quella afferente al regime autorizzativo per le opere edilizie diverse, quali quelle di realizzazione di una strada e accesso all’area.
La prima istanza presentata da IL nel marzo 2022, oltre a dichiarare falsamente la previgente esistenza del passo carraio ante 31/12/98, si sarebbe riferita ad un numero civico inesistente e sarebbe stata sottoscritta da soggetto non titolato, sicché è stata rigettata da parte del Comune, mentre la seconda istanza, presentata nell’agosto del 2022 (ove, correggendo le precedenti inesattezze, si specificava “che il passo carraio non esiste alla data odierna e che si richiede autorizzazione di passo carraio proprio per realizzare la stazione radio base e il suo accesso”), sarebbe risultata sfornita della comprova circa la realizzazione delle opere (di accesso) nonché dei presupposti fissati dal Codice della strada e dall’art. 5 Reg. Comunale passi carrai (ex multis: distanze dalle intersezioni, visibilità ecc. ecc.).
Pertanto, in ossequio alla normativa di settore (non potendo chiaramente concedersi autorizzazione ad un passo carraio senza rispetto dei requisiti prescritti dal Codice della strada), il Comune ha denegato anche la seconda istanza.
Il Tar avrebbe errato poiché l’art. 4 del Regolamento Comunale (titolato “Adeguamento passo carrabile esistente”) si riferisce chiaramente alla regolarizzazione di passi carrabili già esistenti alla data del 31/12/1998, diversamente da quanto dichiarato da IL spa