Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-08-08, n. 201204535

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-08-08, n. 201204535
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204535
Data del deposito : 8 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02067/2002 REG.RIC.

N. 04535/2012REG.PROV.COLL.

N. 02067/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2002, proposto da:
Asp - Azienda Sanitaria Cosenza (gia' U.S.L. N.4 di Cosenza-Gestione Liquidatoria), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Roma, via Giovanni Nicotera , n.29;

contro

R F P, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Pellicano', M B, con domicilio eletto presso Antonino Pellicano' in Roma, via Archimede, n.132;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE II n. 01645/2001


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Tortorici e Pellicanò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Parte ricorrente aveva adito il Tar Calabria, Sezione di Catanzaro, per ottenere la condanna dell’Azienda Usl n.4 di Cosenza, Gestione Liquidatoria, al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulle competenze asseritamente tardivamente corrisposte a titolo di conguaglio per maggiorazioni stipendiali previste dal contratto collettivo recepito nel DPR 28.11.1990 n.384, nonché degli ulteriori interessi sulla rivalutazione calcolati fino alla data della sentenza. Si costituiva in giudizio la Amministrazione intimata che eccepiva:

-la corretta attuazione del DPR n.384/1990;

-la infondatezza della pretesa in quanto inerente alle somme versate a conguaglio a titolo di arretrati per gli anni 1988/1990 per cui il pagamento dei detti arretrati era potuto avvenire solo previa delibera di nuovo inquadramento adottata nel novembre 1992 e dopo l’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari nel maggio- giugno 1993;

-l’inapplicabilità dell’art. 5 del DPR 384/1990.

Con la sentenza in epigrafe il Tar Calabria, sede di Catanzaro, accoglieva il ricorso condannando la Amministrazione alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione maturati sul credito riconosciuto con la delibera di inquadramento a titolo di conguaglio ex DPR n.384/1990 con decorrenza 18.1.1991 (trenta giorni dall’entrata in vigore del DPR) compensando le spese del giudizio.

Con ricorso in appello la Azienda Sanitaria Provinciale ha impugnato tale pronunzia deducendo i seguenti motivi:

-violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DPR n.384/1990, difetto di motivazione;

-prescrizione della avversa pretesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.295/1939.

Si è costituita in giudizio la parte appellata deducendo la inammissibilità e infondatezza dell’appello.

Con ordinanza del 30.4.2002 il Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare, sospendendo la efficacia della sentenza impugnata.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Infondata è la eccezione avanzata dalla difesa di parte appellata in udienza, di improcedibilità dell’appello proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in relazione al separato appello, dalla stessa appellata proposto, avverso la medesima sentenza, in ordine al quale è intervenuto il decreto di perenzione del 25 luglio 2011, pronunziato da questo Consiglio di Stato, Quinta Sezione.

Al riguardo parte appellata ha richiamato l’articolo 335 del codice processuale civile, secondo cui le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo;
pertanto la mancata riunione dei gravami integrerebbe un profilo di improcedibilità dell’appello proposto dalla Azienda.

Rileva il Collegio che la mancata riunione dei due giudizi di appello non ha alcun effetto preclusivo sull’esame dell’odierno appello, essendo peraltro escluso in radice, atteso l’esito di estinzione del giudizio proposto da parte appellata, il rischio di un possibile contrasto di giudicati alla base della previsione del sopradetto art. 335 c.p.c..

3. L’eccezione di prescrizione proposta dalla appellante amministrazione per la prima volta in grado di appello è inammissibile.

Ed invero, ai sensi dell’articolo 345 co.2 c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo, nonché oggi ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n.104 del 2010, in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d’ufficio. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, come tale rimessa alla volontà della parte che intende di essa giovarsi, non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c. e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta in grado di appello (Cons. Stato Sez. VI 3 novembre 2010 n.7753;
Sez. III, 11 aprile 2012 n.2075).

3. Nel merito l’appello è fondato e la sentenza del primo giudice deve essere riformata.

Parte appellata aveva agito in giudizio per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli emolumenti arretrati a suo dire corrisposti in ritardo dalla amministrazione a titolo di adeguamento contrattuale del trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo di categoria recepito nel DPR n.384/1990. Tale conguaglio veniva corrisposto sulla base della delibera adottata nel novembre 1992 con pagamento delle relative somme nel maggio-giugno 1993, senza nulla prevedere in ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati dal sorgere del diritto al soddisfo.

Il Tar ha ritenuto che la fonte del credito rivendicato da parte ricorrente risiedeva direttamente in un atto normativo quale l’accordo collettivo contenuto nel DPR n.384/1990 e che l’attività richiesta all’amministrazione ai fini della applicazione del nuovo trattamento economico previsto dal contratto fosse di tipo ricognitivo-automatico, priva quindi di qualsiasi esigenza istruttoria o discrezionale.

4. Tale assunto non è condivisibile.

Va premesso, infatti, che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale in caso di ricostruzione della carriera, il valore costituivo dell’atto di inquadramento fa sì che la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione dei crediti retributivi risalga alla data in cui siano venuti in essere tutti gli elementi costituivi del credito e ne sia stato determinato l’esatto ammontare e, dunque, alla data di inquadramento, ancorché avente decorrenza retroattiva.

Nel caso di specie la deliberazione di inquadramento adottata nel novembre 1992 dalla amministrazione appellante costituiva non già un atto paritetico, diretto a dare una immediata applicazione agli istituti di carattere vincolato ed automatico previsti dal DPR, bensì un atto provvedimentale dal quale derivavano gli elementi costituitivi del credito.

Se è vero, poi, il principio che le somme corrisposte tardivamente sugli emolumenti degli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici producono interessi e rivalutazione, è anche vero che per prodursi un tale effetto occorre che si tratti di un vero e proprio abnorme ritardo non essendo sufficiente, il decorso del tempo di esecuzione delle procedure di pagamento delle somme dovute.

Nel caso in esame il tempo tecnico necessario non ha ecceduto il normale limite dei tempi tecnici necessari a provvedere, tenuto conto anche delle esigenze di bilancio e delle compatibilità finanziarie dell’ente pubblico.

5. In conclusione l’appello merita accoglimento e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

6. Sussistono motivi per compensare spese ed onorari del giudizio.


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