Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-05-26, n. 201501590

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-05-26, n. 201501590
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501590
Data del deposito : 26 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03904/2011 AFFARE

Numero 01590/2015 e data 26/05/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2015




NUMERO AFFARE

03904/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai signori B M e M P C,

contro

Comune di Salerno;

LA SEZIONE

Vista la relazione 14812 del 23 dicembre 2014 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento infrastrutture, sistemi informativi e statistici ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R A C;


Premesso:

Con il ricorso in oggetto i signori B M e M P C, proprietari di un immobile in via Dogana Vecchia n. 40, riportato in N.C.E.U. foglio 64 p.lla 874 sub n. 10 nel Comune di Salerno ed elettivamente ivi domiciliati ai fini del ricorso, impugnano:

1) il provvedimento n. 74 adottato dal Comune di Salerno il 15.12.2009 di diniego di istanza di definizione degli illeciti edilizi n. 188016 del 26.10.2009;

2) l’ordinanza n. 3 del 15.01.2010 di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

3) il decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 26 del 27.01.2010 di sospensione dei lavori e di deposito del progetto esecutivo dei lavori chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Su tale immobile gli interessati hanno realizzato senza alcun titolo abitativo, n. 5 soppalchi, un’apertura di un vano di mt. 0,70x2,20 posto sul lato dx nel soggiorno, un altro soppalco di mq. 28,00 nel vano denominato “camera B2, realizzazione al mt.1,00 dal piano di calpestio del soppalco di un vano finestra di mt. 1,00x0,60, realizzazione di una porta di mt. 0,60x1,90 nella muratura tra il “vano camera A” e la sala “pranzo”, realizzabile sul terrazzo di copertura di una tettoia di mq. 20,00 circa.

L’intervento abusivo ricade in zona “A” del P.U.C. e nella categoria di intervento A-B-C1-C2.

I signori B M e M P C eccepiscono quanto segue: i provvedimenti sono illegittimi per violazione degli art. 3, 6, 7 L. 241/90;
art. 10, 22, 33, 34 e 36 d.P.R. 380/01, art. 97 Cost.;
art. 4 L.R.C. n. 9/83.

I ricorrenti lamentano in primo luogo l’irrogazione del provvedimento della demolizione per opere a loro avviso sicuramente sanabili, eccependo che il Comune non ha tenuto nel debito conto le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.

Sostengono come secondo motivo di censura che l’assunta carenza documentale non poteva assurgere a causa giustificativa del diniego, incombendo sul tecnico l’obbligo di richiedere le ulteriore integrazioni che reputava ancora necessarie, prima di esprimersi sfavorevolmente.

Né maggior pregio (terza censura) hanno le motivazioni sulla preesistenza di un procedimento conclusosi con la irrogazione della sanzione di ripristino.

Inoltre i ricorrenti sostengono che né il diniego di sanatoria, né l’ordinanza di demolizione sono state precedute dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241 (quarta censura).

Come quinto motivo di censura i ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’ordinanza, con la quale il Comune di Salerno ha ingiunto ai medesimi la demolizione a loro spese delle opere in oggetto, in quanto realizzate senza i titoli abilitanti, eccependo la carenza dei presupposti legittimanti.

L’ordinanza di demolizione si rileva illegittima, in quanto il Comune ha evitato qualsivoglia preliminare verifica della reale portata degli abusi (6° censura).

L’irrogazione della più grave sanzione ripristinatoria, presuppone, secondo i ricorrenti una preventiva indagine sulla concreta eseguibilità della demolizione, omessa dal dirigente del servizio del Comune (7° Censura).

Infine (ottava censura) non può essere considerata una causa ostativa del permesso di costruire, il mancato deposito del progetto esecutivo, atteso che i lavori eseguiti, secondo i ricorrenti, non violano la normativa sismica di cui al d.P.R. 380/2001 e alla l.r 9/83.

L’Amministrazione eccepisce che, a differenza di come erroneamente interpretato dai ricorrenti, la superficie dei soppalchi, ed in particolare di quello realizzato nella “camera B”, è superiore a quella contentita dal regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC).

Sono inammissibile ed infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso che lamentano difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto i ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di controdedurre ai motivi ostativi all’accoglimento delle istanze;
il provvedimento finale espone un iter motivazionale che rende nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato e ne attesta la relativa consapevolezza. L’Amministrazione non ha accolto le osservazioni presentate dai ricorrenti in quanto non esaustive e contraddittorie rispetto alla documentazione tecnica prodotta.

Inammissibili e infondati appaiono gli ulteriori motivi del ricorso.

Infondata appare l’eccezione di una presunta violazione dell’art. 7 l. n. 241/90. Ed invero, il provvedimento repressivo degli abusivi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge speciale e da questa rigidamente vincolato, non richiede la prevista comunicazione di avvio ai destinatari dell’atto finale, per cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90 non costituisce vizio dell’ordinanza di demolizione.

Né i ricorrenti, al di là delle semplici dichiarazioni di principio riescono a dimostrare le ragioni di carattere tecnico ed economico che giustificherebbero la non demolizione delle opere abusive realizzate.

All’adunanza del 12 ottobre 2011 veniva espresso parere che l’istanza cautelare dovesse essere respinta e veniva richiesta la trasmissione della relazione, la quale è poi pervenuta il 23 gennaio 2015.

Considerato:

La Sezione, essendo le censure infondate nel merito, prescinde dall’esame delle questioni preliminari relative:

1) alla necessità di notifica del ricorso al rappresentante del condominio, perché un abuso contestato concerneva la mancata autorizzazione del condominio a intervenire su murature portanti;

2) alla circostanza che il provvedimento n. 74 dello Sportello unico dell’edilizia del Comune di Salerno, provvedimento oggetto dell’impugnazione principale, al quale gli altri provvedimenti impugnati sono conseguenti, è confermativo del provedimento n. 42 del 20.10.2009, non impugnato.

La Sezione, oltre a riferirsi alle ragioni di infondatezza esposte dalla Amministrazione, sopra riportate, puntualizza che contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti la superficie del soppalco al netto della scala di accesso non può superare 1/3 della superficie del vano in cui esso è ricavato, secondo la specifica previsione dell’art. 199.02. a. RUEC. Così appare esente dai vizi denunciati il provvedimento del dirigente provinciale del Genio civile di Salerno dovendosi ritenere applicabile ai lavori in questione la normativa antisismica, in particolare in relazione ad un soppalco ancorato a mura portanti con travi in legno lamellare e staffe di ferro, trattandosi di un sistema costruttivo di cui all’art. 5, l. 2 febbraio 1974, n. 64.

Nè può essere fatta valere l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/90, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è la semplice constatazione dell’esecuzione dell’opera in assenza del permesso di costruire, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione. Nel caso di specie risulta comprovato che i ricorrenti hanno realizzato, senza alcun titolo abitativo, numerose opere abusive in contrasto con la normativa vigente. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione appare pertanto esente dai vizi denunciati. All’infondatezza delle censure consegue pertanto il rigetto del ricorso.

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