Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-03-09, n. 201201351

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-03-09, n. 201201351
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201351
Data del deposito : 9 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02342/2011 REG.RIC.

N. 01351/2012REG.PROV.COLL.

N. 02342/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2011, proposto da:
G S L, rappresentato e difeso dall’Avv. G T L e dall’Avv. N M, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. A P, via Cosseria, 2;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C Luigi, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. A P, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 27768 dd. 22 luglio 2010, resa tra le parti e concernente assegnazione al Tribunale ordinario di Bari con funzioni di Presidente della Sezione Lavoro.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di C Luigi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2011 il Cons. F R e uditi per l’appellante l’Avv. N M, l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana in sede di preliminari per le Amministrazioni intimate, l’Avvocato dello Stato Cristina Noviello in sede di trattazione della causa per le Amministrazioni medesime, nonché l’Avv. Giovanna Corrente per il controinteressato C Luigi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, dott. S L G, è consigliere della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bari dal 2000.

Il G, in esito a procedura valutativa indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura e preordinata al conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado corrispondenti al posto di Presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Bari, non ha conseguito tale incarico, attribuito per contro al dott. Luigi C, giudice del Tribunale di Bari dal 12 aprile 2001.

Giova sin d’ora rilevare che il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si è in tal senso espresso con deliberazione dd. 15 luglio 2009 sulla scorta delle proposte formulate dalla V Commissione del medesimo Organo di autogoverno, a ciò competente, e che – per l’appunto – aveva in tal senso formulato una proposta di maggioranza, assistita da quattro voti a favore del dott. C, e una di minoranza, a sua volta assistita da due voti, a favore del dott. G.

Nel Plenum dell’Organo di autogoverno le due proposte hanno ottenuto 11 voti, ossia la parità dei voti espressi dai membri presenti alla seduta, ma è stata approvata la proposta favorevole al dott. C per la prevalenza del voto del Vice Presidente dell’Organo di autogoverno medesimo.

1.2. Le proposte portate all’esame del Plenum sono state corredate da dettagliati curricula dei due candidati.

In particolare, il C è stato nominato uditore giudiziario con D.M. 27 giugno 1978, divenendo quindi Pretore a Rovereto dal 25 settembre 1979, Pretore ad Andria dal 28 dicembre 1984, giudice al Tribunale dei Minorenni di Trento dal 7 giugno 1986, Pretore del Lavoro a Bari dal 19 settembre 1992, giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari dal 2 giugno 1999 e giudice del Tribunale di Bari dal 12 aprile 2001.

Dai pareri del Consiglio giudiziario per altri incarichi semidirettivi del 17 maggio 2000 e del 27 ottobre 2005, nonché per il conferimento delle funzioni direttive superiori del 10 ottobre 2006, emergono valutazioni incondizionatamente positive.

Concordemente, gli indicatori – anche sulla base delle relazioni dei vari dirigenti – hanno evidenziato la solida e vasta preparazione di base del magistrato, “l’attaccamento al lavoro, l’encomiabile spirito di servizio, l’equilibrio e la concretezza ripetutamente dimostrati, in uno alla sua capacità di soluzione dei problemi non solo giuridici, ma anche organizzativi” .

Sotto quest’ultimo profilo, la proposta di maggioranza resa dalla Commissione ha particolarmente segnalato “le ottime capacità direttive ed organizzative del candidato … dimostrate … con l’esercizio di fatto delle funzioni direttive e semidirettive … espletate nei più diversi uffici giudiziari … e protrattesi complessivamente per circa 6 anni ”.

Nella proposta medesima è stato – altresì – posto in evidenza che “nel primo ventennio dell’attività professionale” il C ha avuto modo di “approfondire particolarmente la sua conoscenza di tutta l’area giuscivilistica” , svolgendo una consistente attività “prima nel settore lavori stico e poi in quello civile”, con statistiche evidenzianti “una produttività sempre assai sostenuta” e “celerità dei tempi di redazione dei provvedimenti” .

Il G è stato invece nominato uditore giudiziario con D.M. 13 maggio 1981, divenendo quindi Pretore a Tortona dal 1982, Pretore a Trinitapoli dal 1984, Pretore del Lavoro a Trani dal 1988, giudice a Trani dal 1990 e consigliere della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bari dal 2000.

Il medesimo G è stato inoltre componente del Consiglio giudiziario di Bari per il biennio 2001-2003, è stato referente dal gennaio 2005 per la formazione decentrata del personale di magistratura a Bari, ha diretto la Pretura di Tortona dal 1982 al 1984, ha presieduto per due anni il collegio per le controversie di lavoro e per la sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Trani e ha presieduto alcuni collegi giudicanti in materia di lavoro nelle sue attuali funzioni presso la Corte d’Appello di Bari.

Nella proposta a suo favore si rimarca che nel parere attitudinale del 27 ottobre 2005 reso dal Consiglio giudiziario è puntualmente descritta l’elevata professionalità del magistrato nel settore civile, in specie lavoristico.

Nella proposta medesima si evidenzia inoltre che il G è autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e collaboratore con il Foro Italiano , rivista per la quale ha pubblicato 17 tra note a sentenza ed articoli, prevalentemente in ambito lavoristico e previdenziale, e che nel susseguente parere per il riconoscimento delle funzioni direttive superiori del 4 dicembre 2007 sono state pienamente confermate “le valutazioni di ottima professionalità, di laboriosità, preparazione giuridica e culturale, dedizione al lavoro, equilibrio e serenità” del candidato.

Nella proposta a favore del G si danno inoltre atto dei giudizi “altamente positivi” dai presidenti della Sezione Lavoro della Corte d’Appello nei suoi confronti, anche con riferimento alla presidenza di collegi giudicanti;
viene ulteriormente sottolineata l’attività di docenza da lui svolta anche quale relatore in vari seminari ed incontri di studio organizzati in materia di diritto civile dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, e si afferma che le statistiche sul suo lavoro giudiziario, comparate ed aggiornate al dicembre 2008, hanno rivelato “una buona produttività, nella fascia medio-alta della sezione” .

1.3. A questo punto giova anche svolgere una ricognizione in ordine alla disciplina di ordine generale sulla valutazione dei candidati al conferimento di incarichi semidirettivi contenuta nelle circolari emanate al riguardo dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Con la propria circolare n. 11036/08 dd. 30 aprile 2008 l’Organo di autogoverno ha infatti rilevato l’esigenza di apportare modificazioni alle disposizioni in materia di conferimento di incarichi semidirettivi già contenute nell’ormai risalente circolare 15098 del 1993, e ciò nell’espressa considerazione delle “due novità principali costituite dalla temporaneità degli uffici semidirettivi, che comporta la previsione di una durata massima dello svolgimento dell’incarico presso uno specifico ufficio, e dalla trasformazione della anzianità da requisito di valutazione a criterio di legittimazione” , ravvisando in tal senso l’esigenza di “una migliore puntualizzazione dei requisiti di nomina alla luce delle indicazioni normative contenute nella nuova formulazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.l.vo 5 aprile 2006 n. 160 e di “un vaglio di conformità della normativa consiliare rispetto alla normativa primaria” .

L’Organo di autogoverno, nel dare quindi atto del proprio precedente intervento in tema di conferimento degli incarichi direttivi contenuto nella risoluzione del 21 novembre 2007, integrativa della risalente circolare n. 13000 del 1999 emanata in materia, afferma la conseguente necessità di pervenire ad un’omogeneizzazione di fondo delle procedure di nomina dei ruoli direttivi e semidirettivi, anche in considerazione “che la competenza per la selezione appartiene ormai ad un’unica commissione: la quinta” .

I criteri di valutazione introdotti dall’Organo di autogoverno per il conferimento degli incarichi semidirettivi sono quindi i seguenti per ciascuno dei parametri di valutazione contemplati al riguardo (merito, attitudine e valutazione residuale dell’anzianità), fermi peraltro la rilevanza del parere attitudinale specifico e il relativo limite triennale di validità.

A) Merito

Nell’osservare come l’ “interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge” (ossia, gli anzidetti commi 10 e 12 dell’art. 12 del D.L.vo 160 del 2006) consenta di desumere “inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto” (scelta interpretativa, questa, che del resto “trova conforto nel complessivo impianto del nuovo ordinamento giudiziario” , l’Organo di autogoverno ha rilevato come “in tale criterio rientri la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 del D.L.vo 160 del 2006 , e ha quindi stabilito che:

a) “la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali;
dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento;
dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate”
;

b) “la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
dai tempi di smaltimento del lavoro;
dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio”
;

c) “la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;
dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;
dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza”
;

d) “l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio;
dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura;
dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta
”.

L’Organo di autogoverno ha quindi disposto che. “per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni” , e ha quindi ragguagliato a 6 punti il punteggio massimo complessivo attribuibile a fronte della voce di valutazione inerente al “merito” .

B) Attitudine

L’Organo di autogoverno ha al riguardo evidenziato la presenza di due categorie specifiche per la valutazione delle attitudini semidirettive.

La prima di esse è costituita dall’ “attitudine specifica” , segnatamente contemplata dall’art. 12, comma 12, del D.L.vo 160 del 2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi e consiste “nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili” , nonché nella “propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari” .

L’Organo di autogoverno ha reputato in tal senso valutabili le “pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura” , sottolineando comunque come “gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del D.L.vo 160 del 2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscano … lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione” , e stabilendo che “nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo” , e che, nell’ambito della verifica attitudinale “va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale” .

Viceversa, sempre secondo l’Organo di autogoverno, “nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’ “organizzazione” ”.

L’Organo di autogoverno ha quindi individuato in 6 punti il punteggio massimo che può essere attribuito in relazione alla categoria “attitudine” così come sin qui descritta.

La seconda categoria attitudinale è invece identificata dall’Organo medesimo nell’esercizio di “funzioni omologhe … attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante”.

A tale riguardo l’Organo di autogoverno ha ritenuto congruo “riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi” , con conseguente possibilità di attribuire un punteggio pari a 2 punti frazionabili.

C) Valore residuale dell’anzianità.

L’Organo di autogoverno ha innanzitutto richiamato in proposito le invero consistenti modificazioni determinatesi per tale elemento di valutazione per effetto delle modificazioni rivenienti dalla L. 30 luglio 2007 n. 111, recante in proposito una disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli ufficio direttivi, e ha quindi affermato l’esigenza di pervenire ad un profondo “ripensamento dei criteri selettivi stabiliti nella normativa consiliare, che hanno fino ad oggi attribuito un peso eccessivo al criterio dell’anzianità rispetto al merito e alle attitudini” .

Pertanto è stato stabilito dal medesimo Organo che i

l valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi può residuare solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita” ;
e, quindi, una volta “operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito” , segnatamente mediante l’introduzione “un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto – valutabile solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini – da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale per pervenire ad una significativa ed utile valutazione comparativa tra gli aspiranti” .

In dipendenza di tutto ciò, l’Organo di autogoverno ha reputato la necessità di “diversificare, per ogni tipologia di ufficio, il valore aggiunto da assegnare alla durata nel tempo del positivo esercizio delle funzioni e della costante capacità professionale, per selezionare in concreto la platea di aspiranti che è utile valutare comparativamente, anche al fine di addivenire ad una razionalizzazione dell’azione amministrativa” ;
e, per quanto attiene agli uffici semidirettivi giudicanti per i quali è richiesta la seconda valutazione (8 anni dalla nomina), è stato dato atto dell’opportunità di “ differenziare il valore aggiunto da attribuire al fattore “durata” rapportandolo alla diversa dimensione degli uffici giudiziari, … distinti in ragione del numero di semidirettivi presenti in organico”, stimandosi congruo “indicare quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione: 1) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti che annoverano sino a cinque Presidenti di Sezione;
2) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un Procuratore Aggiunto;
3) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione compreso fra sei e undici e per la funzione di Aggiunto dell’ufficio GIP-GUP;
4) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con due o con tre Procuratori Aggiunti;
5) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione superiore a undici;
6) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un numero di Procuratori Aggiunti superiore a tre”
.

1.3 Ciò posto, nella proposta favorevole alla nomina del C sono formulati i seguenti punteggi di merito per i due candidati.

A) dott. C:

- punti 2 per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo temporale superiore a quello considerato nella circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999 del medesimo Organo di autogoverno, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005;

- punti 6 per il merito, “atteso che non si riscontrano quanto agli altri candidati pareri espressi in termini che possano ritenersi maggiormente positivi in rispetto alla perfetta conoscenza della materia giuslavoristica ed all’ampio grado di laboriosità, diligenza, competenza e celerità” ;

- punti 6 per le attitudini specifiche, in “un’ottica comparativa che non può non tener conto delle specifiche esperienze direttive e semidirettive di fatto, maturate dal candidato in questione per un periodo prolungato di circa sei anni in vari uffici giudiziari e sempre con risultati positivi, che trovano obiettivo riscontro nelle relazioni e nei pareri in atti” ;

- punti 2 “per l’esercizio di funzioni specifiche in materia lavoristica svolte in via esclusiva ed in maniera eccellente per un periodo di ben nove anni” ;

- punti 6 “in considerazione del durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare in relazione alle dimensioni dell’ufficio messo a concorso” ;

il tutto per un totale di punti 22.

B) dott. G:

- punti 2 per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo temporale superiore a quello considerato nella circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999 del medesimo Organo di autogoverno, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005;

- punti 6 per il merito, in quanto “dotato di rimarchevoli capacità giuslavoristiche” ed in ragione delle “valutazioni di ottima professionalità, vasta preparazione giuridica e culturale, laboriosità e dedizione al lavoro, equilibrio e serenità” ;

- punti 3 per le attitudini specifiche, in quanto, in “un’ottica comparativa rispetto al candidato dott. C va … sottolineato che il dott. G ha maturato esperienze dirigenziali in giurisdizione, seppure di fatto, in un ufficio uni personale quale la Pretura di Tortona dal 1982 al 1984, ha presieduto per il due anni il collegio per controversie di lavoro e per la sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Trani, ha presieduto peraltro solo alcuni collegi di lavoro nelle sue attuali funzioni presso la Corte d’Appello” e che, pertanto, tali “esperienze, a fronte di quelle indubbiamente rimarchevoli del dott. C … possono tranquillamente essere definite modeste’” ;

- punti 2 “per l’esercizio di funzioni specifiche in materia lavoristica svolte in via esclusiva ed in maniera eccellente, per la qualità delle sentenze di lavoro pubblicate su importanti riviste nazionali, per le esperienze di docenza universitaria nel settore specifico e per le pubblicazioni edite nella medesima materia” ;

il tutto, per un totale di punti 13.

Nella proposta favorevole alla nomina del G sono – viceversa – formulati i seguenti punteggi.

A) dott. C:

- punti 2 per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo temporale superiore a quello considerato nella circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999 del medesimo Organo di autogoverno, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005;

- punti 3 per il merito e punti 3 per le attitudini, “in un’ottica comparativa che, pur evidenziando l’ottima caratura professionale del candidato, lo vede necessariamente soccombente rispetto al profilo professionale del candidato ritenuto più meritevole dell’attribuzione dell’incarico messo a concorso, ossia il dott. G” ;

- punti 1 “per l’esercizio di funzioni specifiche in materia lavoristica svolte in via esclusiva ed in maniera eccellente” ;
pur sottolineando come tale punteggio sia “inferiore a quello attribuito al dott. G, che in più può vantare numerosi lavori scientifici pubblicati nella medesima materia” e che “il dott. C non esercita più le funzioni lavoristiche ormai da diversi anni, e ciò non può non pesare in una materia in cui le evoluzioni normative e giurisprudenziali sono continue” ;

- punti 6 “in considerazione del durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare in relazione alle dimensioni dell’ufficio messo a concorso” ;

il tutto, per un totale di punti 15.

B) dott. G:

- punti 2 per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo temporale superiore a quello considerato nella circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999 del medesimo Organo di autogoverno, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005;

- punti 6 per il merito e punti 6 per le attitudini in quanto “il suo profilo spicca nettamente come quello del migliore giuslavorista tra gli aspiranti al posto messo a concorso” , trattandosi “di uno dei maggiori studiosi di diritto del lavoro in campo nazionale, che ha avuto il merito di saper applicare la cultura giuridica di cui è portatore all’ambito giudiziario, come dimostra la qualità del suo prodotto giurisprudenziale” ;
sotto il profilo del merito, “in un’ottica comparativa rispetto al candidato dott. C, che può vantare il punteggio aggiuntivo per l’esperienza maturata, il suo profilo prevale nettamente per l’attualità delle funzioni lavoristiche esercitate, a differenza del dott. C che ha svolto funzioni lavoro in via esclusiva solo fino all’aprile 2001” , inoltre, sotto il profilo attitudinale specifico viene evidenziato che “il dott. G ha maturato significative esperienze dirigenziali in giurisdizione, seppure di fatto” e si “è sempre speso nell’approfondimento di tematiche di ordinamento giudiziario e di organizzazione degli uffici, accumulando esperienze notevoli anche sotto questi profili” ;

- punti 2 “per l’esercizio di funzioni specifiche in materia lavoristica svolte in via esclusiva ed in maniera eccellente, per la qualità delle sentenze di lavoro pubblicate su importanti riviste nazionali, per le esperienze di docenza universitaria nel settore specifico e per le pubblicazioni edite nella medesima materia” ;

il tutto, per un totale di punti 16.

1.3 Come detto innanzi, le proposte sopradescritte sono state entrambe trattate nel Plenum , riportando ambedue 11 voti.

E’ risultata tuttavia prevalente la proposta in favore del dott. C in dipendenza del voto favorevole espresso su di essa da parte del Vice Presidente dell’Organo di autogoverno, che presiedeva la seduta.

1.4.1. Con ricorso proposto sub R.G. 9543 del 2009 il G ha quindi chiesto innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 luglio 2009, con la quale è stata disposta la destinazione del dott. Luigi C al Tribunale di Bari con funzioni di Presidente della Sezione Lavoro previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché di tutti gli atti della procedura conclusasi con l’adozione della deliberazione anzidetta e, in particolare, dei verbali della V Commissione con i quali è stata proposta al Plenum dell’Organo di autogoverno l’assegnazione del dott. Luigi C al posto di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.

Il G ha – altresì – chiesto l’annullamento del relativo decreto di nomina del Ministro della Giustizia, ove emanato, e del provvedimento con il quale è stato disposto l’anticipato possesso dell’ufficio da parte del dott. C

1.4.2. Il G ha dedotto nel primo grado di giudizio i seguenti ordini di censure.

1) Sul punteggio assegnato per anzianità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.L.vo 160 del 2006, della Circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005. Istruttoria carente e contraddittoria. Erronea considerazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa..

Ad avviso del G sarebbero stati erroneamente attribuiti al C i 6 punti previsti in relazione al criterio dell’anzianità, in quanto non sarebbero state considerate le revoche di diverse domande per il conferimento del medesimo posto intervenute prima della definitiva valutazione dell’Organo di autogoverno.

In base alla graduatoria esistente prima delle revoche di domande da parte di taluni degli originari aspiranti al conferimento del posto in questione, i più giovani degli aspiranti legittimati erano infatti il dott. Casiello e il dott. Saracino, i quali hanno acquisito la seconda valutazione di anzianità il 22 dicembre 1995.

Secondo la tesi del G, pertanto, conteggiando a ritroso da tale data gli otto anni previsti, si risalirebbe al 22 dicembre 1987, giorno nel quale il C aveva già conseguito la seconda valutazione, avvenuta per l’appunto il 27 giugno 1986: e ciò a differenza del medesimo deducente, che l’ha a sua volta conseguita il 13 maggio 1989 e che avrebbe, quindi, avuto titolo ad ottenere i 6 punti in più stabiliti dalla predetta Circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura

La revoca delle istanze di partecipazione da parte dei candidati Polemio, Nettis, Casiello e Saracino avrebbe quindi determinato – sempre secondo la prospettazione del G - l’individuazione della più giovane aspirante legittimata nella persona della dott. D, la quale aveva per l’appunto acquisito la seconda valutazione di anzianità il 18 febbraio 1992: con la conseguenza – laddove le suddette revoche fossero state tenute in considerazione ai fini della individuazione della fascia di anzianità – che né il medesimo deducente, né il C avrebbero avuto titolo al riconoscimento dei 6 previsti punti (viceversa, attribuiti, invece al solo dott. C).

2) Sul punteggio attribuito per il merito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.L.vo 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 11036/08 del Consiglio , Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999 come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Il G, dopo aver premesso che, per quanto attiene alla valutazione del “merito” dei candidati, il Consiglio Superiore della Magistratura deve considerare la loro preparazione giuridica e il relativo grado di aggiornamento, afferma che l’Organo di autogoverno avrebbe pretermesso di valutare la sua particolare professionalità acquisita nel campo del diritto del lavoro, comprovata anche dalle numerosissime sue pubblicazioni e dagli incarichi di docenza da lui svolti, nel mentre il dott. C non si sarebbe più occupato di lavoro e previdenza negli ultimi suoi otto anni di carriera.

Il G – altresì – afferma che i giudizi espressi dal Consiglio giudiziario e dai Capi degli Uffici nei suoi confronti evidenzierebbero contenuti più lusinghieri rispetto a quelli riservati al dott. C.

3) Sul punteggio assegnato per le attitudini. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, lett. d) e 12 del D.L.vo 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento sotto ulteriore profilo.

Il G afferma che se la valutazione del profilo attitudinale dipende, alla stregua di quanto previsto nella predetta Circolare n. 11036/08, dalla verifica della capacità di organizzare e gestire le risorse, nonché dal pregresso esercizio di funzioni omologhe, dovrebbe concludersi che nella specie, con riferimento all’attribuzione di punteggio in favore del C conseguente all’esercizio di fatto di funzioni direttive semidirettive per complessivi anni sei, l’Organo di autogoverno avrebbe omesso di considerare il percorso di carriera “maggiormente specializzato” intrapreso dal medesimo deducente, nonché le attitudini organizzative da lui dimostrate.

Il G evidenzia – altresì – di aver a sua volta parimenti svolto funzioni direttive ed assimilabili anche di diritto e segnatamente consistenti nella direzione della Pretura circondariale di Tortona e della Pretura di Trinitapoli, nonché in funzioni di fatto presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Trani e nella presidenza di collegi giudicanti presso la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bari.

4) Sul punteggio assegnato per l’esercizio di funzioni specifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999, come modificata in data 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Il G censura al riguardo la deliberazione del Plenum anche in relazione alla mancata approvazione della proposta di minoranza della V Commissione, laddove per le funzioni specifiche erano stati a lui assegnato punti 2 e al C punti 1.

5) In via gradata, illegittimità della Circolare P 11036/08 del Consiglio Superiore della Magistratura, con riferimento al metodo di attribuzione del punteggio per il requisito dell’anzianità, per violazione dell’art. 12 del D.L.vo 160 del 2006. Illegittimità derivata.

Secondo il G, dal valore eminentemente residuale attribuito all’anzianità sulla base del nuovo quadro normativo primario di riferimento discenderebbe l’impossibilità di attribuire nella specie 6 punti non frazionabili, senza alcuna possibilità pertanto di parametrare tale punteggio e di frazionarlo in ragione del concreto sviluppo di carriera.

1.5. Si sono costituiti in tale primo grado di giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.6. Si è parimenti costituito in giudizio il controinteressato dott. C, rassegnando analoghe conclusioni.

1.7. Con sentenza n. 27768 dd. 22 luglio 2010 la Sezione I del T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso del G.

2.1. Questi, pertanto, propone ora l’appello in epigrafe, rinnovando in buona sostanza le censure da lui già dedotte in primo grado e riferendole alla sentenza impugnata, pur invertendo in parte l’ordine di proposizione delle censure medesime.

Il G afferma inoltre che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su talune sue specifiche deduzioni, come ad esempio sulla sua maggiore professionalità acquisita nel campo del diritto del lavoro rispetto alla circostanza che il C non si sarebbe occupato di tale disciplina da oltre 8 anni.

L’appellante evidenzia in tal senso che nella sentenza del T.A.R. si considererebbe – per contro – la sua pregressa esperienza nella materia di cui trattasi come sostanzialmente equivalente a quella del C.

2.2. Anche in tale ulteriore grado di giudizio si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Si è costituito nel presente grado di giudizio anche il dott. C, rassegnado analoga conclusione.

2.4. Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Tutto ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che il G ha pure impugnato il decreto ministeriale di recezione dell’impugnata deliberazione del Plenum dell’Organo di autogoverno: decreto che, peraltro, assume carattere vincolato ed è ex se privo di portata lesiva.

In tal senso, quindi, va ribadito che le delibere assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura si configurano quale espressione dell’ autonomia garantita a tale Organo di rilevanza costituzionale per quanto segnatamente attiene al governo del personale appartenente alla magistratura ordinaria, con la conseguenza che tali provvedimenti devono essere tempestivamente impugnati senza necessità di attendere l’ emanazione del decreto ministeriale o presidenziale di recezione, il quale - per

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