Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-15, n. 201501929

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-15, n. 201501929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501929
Data del deposito : 15 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04447/2014 REG.RIC.

N. 01929/2015REG.PROV.COLL.

N. 04447/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2014, proposto da:
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Sicilia, 50;

contro

A S S, D M, A C, M P O, R T, G A, S C C, F C, C M, M L B, P B e M T, rappresentati e difesi dall’avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Roma, via Della Giuliana, 18;
E R, Antonio Mammarella, Pietro Soldo, Giampietro Zampetti, Monica Rocco, Gabriella Cavina, Alberto Santoro, Antonio Greco, Marco De Vincentis, Massimo Fusconi, Roberto Strom, Barbara Porowska, Stefano Arcieri, Giovanni Ruoppolo, Paolo Lampariello, Simonetta Masieri e Cesare Greco, non costituiti in giudizio nel presente grado;

nei confronti di

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Fabrizio Vestroni, Guido Valesini, Vincenzo Nesi, Alfredo Antonaci, Giorgio Piras, Giuseppe Alessio Messano e Ivano Simeoni, non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 29/2014, resa tra le parti e concernente: approvazione dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, con riguardo alla disciplina dell’elettorato attivo del personale docente;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Napolitano e Meledandri, nonché l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio dichiarava in parte inammissibile e in parte accoglieva il ricorso n. 1185 del 2013 (integrato da motivi aggiunti), proposto da un gruppo di medici ricercatori, da quattro professori associati e da quattro professori ordinari dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ avverso il decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, di approvazione del nuovo Statuto dell’Università, recante una serie di modifiche concernenti l’organizzazione dell’ateneo, gli organi di governo e l’elettorato attivo.

Per quanto qui interessa – tenuto conto dei limiti del devolutum –, l’adìto T.a.r. accoglieva il ricorso nella parte in cui investiva l’art. 32, comma 2, lett. a), del nuovo Statuto, che limita il diritto di elettorato attivo per i docenti che risultino anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca o che abbiano conseguito un giudizio negativo nello svolgimento dell’attività didattica. In particolare, il T.a.r. riteneva che l’impugnata norma statutaria violasse il principio di ragionevolezza, in quanto incideva in senso sanzionatorio sullo status di docente universitario, e che l’impugnata disposizione esulasse dai limiti posti all’autonomia statutaria dall’art. 4, comma 2, d.-l. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, poiché lo status di elettore ammetteva limitazioni solo nei casi più gravi, non ravvisabili nelle ipotesi escludenti contemplate dalla norma censurata.

Il T.a.r. annullava pertanto l’art. 32, comma 2, lett. a), dello Statuto universitario e le deliberazioni consequenziali (con cui erano state indette le elezioni degli organi accademici) impugnate con i motivi aggiunti entro i limiti della loro incompatibilità con la declaratoria di illegittimità dell’annullato articolo statutario.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Università, censurando l’erroneo annullamento dell’impugnata previsione statutaria, in quanto, per un verso, la disciplina dell’elettorato attivo per gli organi accademici elettivi, a norma dell’art. 4, comma 2, d.-l. n. 8 del 2002, convertito nella legge n. 56 del 2002, era rimessa all’autonomia statutaria (ciò, a differenza dalla disciplina dell’elettorato passivo, rimessa alla legge statale), e, per altro verso, la censurata disciplina doveva ritenersi conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, trattandosi di previsione « che, lungi da intento meramente sanzionatorio, vuole piuttosto costituire stimolo per comportamenti virtuosi del corpo docente, nel contesto della normativa del settore universitario, fortemente improntata alla premialità legata al merito e alla pesante sanzione dell’improduttività e del demerito, a partire dalla determinazione dei parametri per l’attribuzione delle già scarse risorse finanziarie » (v. così, testualmente, il ricorso in appello).

L’appellante chiedeva pertanto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione del ricorso di primo grado proposto avverso la disposizione statutaria annullata dal T.a.r. e gli atti consequenziali.

3. Si costituivano in giudizio dodici degli originari ricorrenti, rilevando « che appare incongruo che l’appello sia stato incardinato anche nei confronti di ricorrenti che abbiano revocato il mandato, rinunciato all’azione e agli atti di causa con documentazione in atti » già nel giudizio di primo grado, e per il resto contestando l’appello nel merito, chiedendone la reiezione.

4. Si costituiva, altresì, in giudizio (con comparsa di stile) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, resistendo.

5. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Premesso che il rilievo degli appellati costituiti in giudizio circa la « incongruità » della notificazione dell’appello nei confronti di quei ricorrenti di primo grado, che avevano rinunciato all’azione e agli atti del giudizio, si risolve in un’inammissibile exceptio de iure tertii , non essendosi i rinuncianti costituiti nel presente grado, si osserva nel merito che l’appello dell’Università è fondato.

Il censurato art. 3, comma 2, lett. a), del nuovo Statuto universitario testualmente recita: « 2.(…) Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie dell’art. 9 “Codice etico”: a) per i docenti, coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all’elettorato attivo, altresì, coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l’elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo;
(…)
».

Occorre premettere che la potestà normativa statutaria delle università in materia di elettorato attivo trova il suo fondamento legislativo nell’art. 4, comma 2, d.-l. 7 febbraio 2002, n. 8 ( Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa ), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, secondo cui: « Gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali »;
la disciplina dell’elettorato passivo continua, invece, ad essere riservato alle fonti di rango primario e non ha formato oggetto di delegificazione e rimessione all’autonomia statutaria universitaria.

Già da tale rilievo discende l’inconferenza del richiamo adesivo, nell’impugnata sentenza (e nella comparsa di costituzione degli odierni appellati), all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui « la materia dell’elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell’Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate (docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente) e, in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario (

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