Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001142
Data del deposito : 13 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2020

N. 01142/2020REG.PROV.COLL.

N. 08141/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8141 del 2018, proposto da
F P, S P, M C L, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ligestra Due S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, viale Liegi, 32;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07636/2018, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELLA PA RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO QUALE COMMISSARIO DEL DISCIOLTO COMITATO SIR

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ligestra Due S.r.l.;

Visto l’appello incidentale del Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Umberto Parmigiani su delega di A G, M C e l'Avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nel 1979 – a fronte della grave crisi finanziaria e produttiva delle aziende del Gruppo SIR – gli istituti e le banche creditrici costituirono una spa consortile ex lege n. 787/1978 al fine di attuare un piano di risanamento del complesso.

Non avendo tale opzione conseguito i risultati sperati, il Governo optò per una diversa soluzione facente in sostanza perno da un lato sul conferimento ad ENI del mandato di gestione delle società del Gruppo aventi ad oggetto attività nel settore petrolchimico; dall’altro sull’affidamento ad un apposito Comitato di intervento delle operazioni di risanamento e liquidazione delle residue attività già in capo a SIR ( artt. 26 e 27 D.L. 301/1980 i cui effetti furono fatti salvi, dopo la mancata conversione, dalla L. n. 784/1980.).

Con DPCM 5.9.1980 furono nominati il Presidente ed i tre membri componenti del Comitato, fra i quali l’ing. P, dante causa degli odierni appellanti.

Il compenso spettante ai componenti del Comitato fu stabilito con DM Partecipazioni Statali del 23 luglio 1981, n. 1572 nei seguenti termini:

“l’ammontare dei compensi spettante ai componenti del comitato per l’intervento nella SIR [...] sono fissati, atteso l’impegno a ciascuno richiesto e la correlativa responsabilità e atteso, inoltre, il livello dei compensi fissati ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979 numero 95 e per analoghi incarichi, come segue: [...]

b) Ai componenti del Comitato per l’intervento nella SIR S.p.A., spetta, ciascuno, l’annuo compenso di L. 32.5000.000.

Nessun altro compenso spetta, per le funzioni predette, mentre le spese documentate, sostenute per ragioni di servizio sono rimborsate per intero.” .

Il compenso così determinato è stato successivamente modificato.

Il provvedimento del Ministero delle PP.SS. del 23 dicembre 1986, prot. 431/Ris ha stabilito che “l’importo dei compensi spettanti ai membri e ai delegati di controllo del Comitato SIR è integrato, con decorrenza 1° gennaio 1986, del 6%”

Con il provvedimento del medesimo Ministero del 22 maggio 1987, prot. 534 “ i compensi spettanti per l’anno 1987 ai componenti e ai delegati al controllo del Comitato per l’intervento nella SIR sono determinati –al lordo delle ritenute di legge – negli importi appresso indicati: [...] – ai componenti, ciascuno L. 44.000.000”.

Con il successivo provvedimento del 15 giugno 1992, n. 843 il Ministero “ comunica che gli emolumenti da corrispondere annualmente al Presidente e agli altri componenti di codesto Comitato [...] con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e sino a nuove disposizioni, sono così determinati, al lordo delle ritenute di legge [...] – agli altri membri del Comitato, ciascuno £ 55.000.000.

Da ultimo, con l’art. 6 c. 16 del DL 78/2010 il Comitato fu soppresso con contestuale trasferimento del patrimonio attivo e passivo e delle detenute partecipazioni azionarie in capo a Fintecna S.p.a. o a società da essa interamente controllata.

Nei fatti la trasferitaria fu individuata in Ligestra tre S.r.l., appunto controllata di Fintecna. Nel gennaio del 2011 l’ing. P convenne avanti al Tribunale civile di Roma la predetta Ligestra per vedersi riconosciuto il compenso a consuntivo spettante, ai sensi dell’art. 7 della legge 273/2002, ai commissari liquidatori dei Gruppi in amministrazione straordinaria ex lege 79/1995.

Questo giudizio si concluderà con sentenza del giudice civile declinatoria di giurisdizione.

Nel frattempo il predetto aveva anche contestato avanti al TAR Lazio il silenzio tenuto dal Ministero dell’economia sull’istanza-diffida amministrativa, da lui presentata nel gennaio del 2014, al fine appunto di rivendicare l’erogazione del compenso a consuntivo.

Con sentenza del 2015 tuttavia anche il TAR declinava la propria giurisdizione.

Gli eredi dell’interessato proponevano appello avverso tale sentenza.

Nelle more uno dei componenti adiva, a fronte del descritto conflitto negativo, la Suprema Corte di Cassazione la quale con sentenza SS.UU. 2479/2017 dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per l’effetto – annullata in appello la sentenza di primo grado – gli odierni appellanti riassumevano il giudizio avanti al TAR chiedendo in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione sulla predetta istanza; in via subordinata – attesa l’incostituzionalità del ridetto art. 16 DL 78/2010 nella parte in cui affidava a società commerciale compiti prettamente pubblicistici - l’accertamento dell’obbligo della PA di ripristinare il rapporto onorario già in essere.

Si costituirono in resistenza nel giudizio riassunto Ligestra e il Ministero dell’economia il quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale capitolino, dopo aver affermato la legittimazione passiva del Ministero dell’economia in

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