Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-23, n. 201106184

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-23, n. 201106184
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106184
Data del deposito : 23 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03694/2005 REG.RIC.

N. 06184/2011REG.PROV.COLL.

N. 03694/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2005, proposto dall’Azienda Usl Br/1 di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;



contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore; Laboratorio Analisi Cliniche di Birtolo Nicola, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Lofoco, Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 6;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE II- n. 05170/2004, resa tra le parti, concernente DIRITTO AD OTTENERE IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Nicolardi, Lenoci e Lofoco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

-Con la sentenza impugnata il TAR Puglia, II sezione di Lecce, accoglieva in parte il ricorso proposto dal laboratorio di Analisi cliniche appellato, riconoscendo il diritto al pagamento in suo favore da parte dell’Azienda Usl Br/1 di Brindisi delle prestazioni effettuate oltre il tetto di spesa e non remunerate, a titolo di arricchimento senza causa della P.A. e nella misura del 30% rispetto al pagamento a tariffa.

- L’Azienda appellante ritiene la sentenza meritevole di riforma, deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e l’erroneità della decisione nel merito, sotto diversi profili.

Deduce, infatti, come già in primo grado, l’improponibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., per il suo carattere residuale; la mancanza delle condizioni cui è sottoposta l’azione di arricchimento; la legittimità e necessità dei “tetti di spesa” determinati dalla Regione; l’inammissibilità delle pretese risarcitorie del Laboratorio, fondate sull’ipotizzata efficacia erga omnes dell’annullamento delle delibere di G.R. n. 1003 del 1999 e n. 1832 del 1999, intervenuto tra altre parti, operato con DD.PP.RR. del 6 e 8 maggio 2002, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato; l’omessa pronuncia circa il

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