Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-14, n. 202305844

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-14, n. 202305844
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305844
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 05844/2023REG.PROV.COLL.

N. 08603/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8603 del 2022, proposto dal Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

il professor A M, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 351/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor A M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il Cons. D D C;

Udito l’avvocato M A;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 558/2021, proposto dinanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, il signor A M ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell’Ufficio scolastico Regionale per la Liguria, nella parte in cui, recependo la proposta formulata dal dirigente scolastico del Liceo classico Cristoforo Colombo, lo ha escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) valide per il biennio 2020-2022, per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche), in considerazione del fatto che, al momento delle verifiche dei titoli di accesso alla procedura selettiva, si era appurato che il medesimo, essendo in possesso di una laurea in scienze politiche vecchio ordinamento, ottenuta senza sostenere l’esame di diritto commerciale, risultava privo di un titolo necessario per insegnare nella relativa classe di concorso.

2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto quattro motivi di ricorso:

I) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e comunque per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti;

II) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 19/2016 e della allegata tabella A, in particolare in ordine alla sussistenza del requisito della frequenza da parte del docente, laureato in scienze politiche vecchio ordinamento, del corso di diritto commerciale o di esame omogeneo;

III) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell’affidamento ingenerato nel ricorrente;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 60/2020, nella parte in cui richiama il d.P.R. n. 19/2016 contenente “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (...)”;
del d.P.R. n. 19/2016, come interpretato dall’art. 5 del d.P.R. n. 259/2017;
e dell’art. 5 del d.P.R. 259/2017 per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

3. Con la sentenza impugnata, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, con la motivazione che “ (è) provato che il ricorrente, dopo la proposta 1.2.2021 del Dirigente scolastico del Liceo classico Cristoforo Colombo (doc. 7 delle produzioni 22.7.2021 di parte ricorrente), di esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso A046, ma prima dell’adozione del provvedimento 30.6.2021 prot. 2041 di effettiva esclusione dalla graduatoria (doc. 11 delle produzioni 22.7.2021 di parte ricorrente), abbia provveduto a sanare per tempo la sua posizione, sostenendo e superando, in data 10 maggio 2021, l’esame di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Genova (doc. 9 delle produzioni 22.7.2021 di parte ricorrente), e dandone tempestiva comunicazione via pec al Provveditorato in data 6.6.2021 (doc. 16 delle produzioni 22.7.2021 di parte ricorrente) .”.

Il Tar ha quindi condannato il Ministero dell’istruzione a rifondere al ricorrente le spese di

giudizio, liquidandole in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre spese generali, IVA e CPA.

4. Nell’appellare la sentenza, il Ministero dell’istruzione ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e ha sostenuto che il primo non avrebbe correttamente interpretato e applicato l’art.

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