Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2019-10-01, n. 201902536

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2019-10-01, n. 201902536
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902536
Data del deposito : 1 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01206/2019 AFFARE

Numero 02536/2019 e data 01/10/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 settembre 2019




NUMERO AFFARE

01206/2019

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29658 del 23 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;


Premesso e considerato:

Con nota prot. n. 29658 del 23 luglio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, per il parere di questo Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Questo Consiglio di Stato, con precedente parere 18 ottobre 2017, n. 2162, si è già pronunciato sullo schema del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 “ Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ”.

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 1 della legge delega n. 167/2015 ha previsto la possibilità per il Governo di adottare, nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (termine successivamente modificato in trenta mesi a seguito della novella disposta dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2019, n. 84), “ uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi ”, con la precisazione che il decreto legislativo correttivo deve comunque essere adottato “ nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo ”.

Lo schema di decreto legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2019, ha appunto la funzione di apportare modifiche ed integrazioni, ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, della legge delega n. 167/2015, al precedente decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, di riforma del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Con la medesima nota del 23 luglio 2019 indicata in epigrafe, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, oltre al testo dello schema di decreto legislativo correttivo in esame, la relazione sottoscritta dal Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

La Sezione, ai fini della formulazione del richiesto parere, ritiene tuttavia previamente necessario che il Ministero riferente trasmetta il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal momento che entrambi i suddetti atti sono richiamati nel preambolo dello schema di decreto legislativo in esame.

Inoltre, poiché il comma 5 dell’articolo 1 della menzionata legge n. 167/2015, nel delegare il Governo alla adozione di uno o più decreti legislativi correttivi, impone comunque il rispetto delle “ modalità di cui al presente articolo ”, si invita il Ministero riferente a trasmettere il concerto espresso dai “ Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell’economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ”, come richiesto dal comma 1 del medesimo articolo 1 della suddetta legge delega.

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