Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402352
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 02352/2024REG.PROV.COLL.

N. 01083/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2020, proposto da
Direr Dirl Lazio, Associazione Dirigenti e Quadri Direttivi della Regione Lazio e degli Enti Collegati e Alberto Sasso D'Elia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M G e D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M P e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Patrizia C, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08807/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima) n. 08807/2019, di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti da Direr Dirl Lazio, Associazione Dirigenti e Quadri Direttivi della Regione Lazio e degli Enti Collegati e dal sig.Alberto Sasso D'Elia avverso la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24.4.2018 (“ Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 – Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni ”) nonché avverso gli atti d’organizzazione a partire da quello d. 9.5.2018, pubblicato sul BURL n. 38 del 10.5.2018, avente ad oggetto “Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Pubblicazioni Avviso Informatico”.

2. Nei motivi d’impugnazione, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della l.r. 12/2016;
violazione e falsa applicazione del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
violazione e falsa applicazione dello Statuto della Regione Lazio;
violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n.1/2002 e s.m.i.;
violazione e falsa applicazione della l. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione all’art.97 Cost.;
eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto di motivazione, evidenti sintomi di sviamento di potere evidenziando.

In forza della delibera impugnata della Giunta Regionale n. 203 del 24.4.2018, che ha novellato il Regolamento di organizzazione degli uffici regionali n.1/2002, il sistema di reclutamento dei dirigenti apicali dell’amministrazione regionale, ad avviso dei ricorrenti, violerebbe le norme ed i principi che in apicibus disciplinano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali: la scelta sarebbe stata demandata all’organo di vertice politico, senza previa individuazione dei criteri né espletamento di alcuna procedura comparativa, tale da ledere gli aspiranti “interni”, a vantaggio di un immotivato reclutamento di soggetti esterni all’amministrazione.

Avendo espunto la previsione normativa che, per la ricerca di professionalità cui attribuire gli incarichi di Direttore di Direzione regionale, onerava l’amministrazione regionale a indire due distinte procedure – la prima diretta a ricercare tale professionalità tra i dirigenti di ruolo della Regione;
la seconda, eventuale (in quanto condizionata all’esito negativo della prima), aperta ai soggetti esterni – sarebbe stato compromesso l’assetto organizzativo della dirigenza interna, ledendo le legittime aspettative alla trasparenza della procedura selettiva per la progressione giuridica ed economica del personale.

3. Il Tar ha respinto il gravame.

I motivi d’economia “procedimentale”, che hanno ispirato le modifiche censurate, secondo i giudici di prime cure, oltre a trovare riscontro nelle medesime modalità di attribuzione d’incarichi seguite dai Ministeri, legittimano l’indizione di preliminari “ avvisi di ricerca anche di (eventuale) personale esterno per l’affidamento degli incarichi di Direttore di Direzione Regionale, senza avere (ancora) valutato la possibilità di coprire tali posti con risorse interne ”.

Nessuna norma, aggiunge il Tar, obbliga l’amministrazione ad effettuare due avvisi distinti, uno per le risorse interne ed uno per quelle esterne, ma esclusivamente a valutare prioritariamente la disponibilità e la compatibilità di risorse interne e, solo in caso di motivata indisponibilità, procedere alla valutazione di personale esterno. A riguardo, si sottolinea in sentenza, la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (SS. UU. ordinanze nn. 11387, 11711, 11712, 11713/ 2016) ha qualificato la procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale apicale come selezione, distinta dal concorso, svolta in due fasi di un unico procedimento, senza che la mancata fissazione di criteri “a monte” infici la legittimità degli avvisi pubblici per l’individuazione delle disponibilità.

E, la valutazione rimessa alla Giunta Regionale, alla stregua della deliberazione impugnata, non è latamente discrezionale, dovendo la Giunta “ provvedere a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico ”.

4. Appella la sentenza Direr Dirl Lazio, Associazione Dirigenti e Quadri Direttivi della Regione Lazio e degli Enti Collegati. Resiste la Regione Lazio.

5. All’udienza pubblica da remoto del 6 marzo 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. In limine , va precisato che, in assenza d’eccezione sulla ritualità del contraddittorio come formatosi nel giudizio di prime cure che in quello all’esame, non si rinviene alcuna ragione per non trattenere il ricorso in decisione.

7. Col primo motivo d’appello si denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di scrutinale i profili d’illegittimità denunciati della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’ Amministrazione “con precipuo riferimento alla fase di valutazione delle professionalità interne disponibili”.

I giudici di prime cure, deduce parte appellante, non valutando “ la censura nel suo complesso ”, avrebbero omesso di rilevare che gli “ atti impugnati sono affetti, oltre che da violazione di legge, da un macroscopico eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, per difetto assoluto di motivazione ”.

La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, come novellata, dalla Regione, oltre a prestare il fianco alla violazione dei criteri previsti dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 – laddove prescrive che incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli – darebbe stura, a giudizio di parte appellante, a conseguenze applicative contrarie ai principi di imparzialità e trasparenza della procedura di selezione degli aspiranti.

Sul punto, quod erat demonstrandum , l’appellante elenca, in via graduata, una lunga serie di effetti negativi ostativi al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 cost., la cui violazione era stata denunciata in prime cure.

7.1 Il motivo è infondato.

In realtà il principio fondamentale, sotteso all’interesse dedotto in giudizio da parte appellante – incentrato sulla prioritaria verifica, sia quanto all’istruttoria del procedimento che alla cronologia delle fasi in cui esso s’articola, della professionalità adeguate tra i dirigenti di ruolo – non è affatto messo in discussione con gli atti impugnati.

L’avere espunto la disposizione preesistente di due distinti avvisi informativi – il primo rivolto ai soli interni ed il secondo, eventuale, ai soli esterni – prevedendo, al suo posto, due fasi di un unico procedimento, non viola ipso iure alcuna norma o principio di cui alla tassonomia richiamata.

Né l’art. 19, comma 6, d.lgs.165/2001, né l’art. 20, l. r. n. 6/2002 (riproduttiva della norma statale: “ Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione ”) prescrivono che la verifica di tale condizione debba essere oggetto di una apposita procedura riservata agli interni.

Non è leso il principio precettivo, disciplinante le procedure concorsuali, sulla fissazione a monte, negli avvisi pubblici, dei criteri o parametri di valutazione dei candidati o aspiranti, dato che la selezione in esame non rientra nel paradigma concorsuale (cfr., (Cass., sez.un., ordinanze nn. 11387, 11711, 11712, 11713/ 2016).

Né, va sottolineato, la scelta cui attribuire l’incarico è meramente discrezionale o legibus soluta . Come rilevato dai Tar, in caso di nomina di un soggetto esterno, l’amministrazione deve motivare l’opzione attinta, dando conto delle ragioni per cui non è stato possibile rinvenire al proprio interno alcuna professionalità.

In senso paradigmatico, la Giunta – recita la novella regolamentare – deve “ provvedere a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico ”.

Vero è che la norma nel contenuto concretamente precettivo è indefinita.

Nondimeno, essa è integrata dai principi che conformano ab imis le procedure comparative indette dalla pubblica amministrazione, quali imparzialità, trasparenza ed efficacia, declinati con quello d’economicità, come espressamente richiamati in tema dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons.Stato, sez. V, 6261/2012).

Correttamente, venendo a specifico motivo di censura, l’amministrazione ha assicurato adeguate forme pubblicità degli incarichi, prevedendo la pubblicazione sul sito web, sul Bollettino Ufficiale e sull’intranet regionale e i candidati hanno dieci giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul BURL per presentare le domande.

8. Con il secondo motivo di censura, parte appellante si duole del ragionamento del giudice di primo grado: il Tar non avrebbe deciso su quanto sostanzialmente chiesto dagli odierni appellanti, ossia “ una complessiva valutazione in ordine all’idoneità della procedura delineata dagli atti impugnati, in relazione alla modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e, di conseguenza, di effettiva scelta del candidato migliore innanzitutto fra il personale di ruolo all’interno dell’Amministrazione stessa e, solo in via subordinata ed eventuale, fra personale esterno ”.

8.1 Il motivo è infondato.

Si è già dato conto dei precetti giuridici, di diritto positivo e pretori che presiedono all’attribuzione d’incarico conferito ad un soggetto esterno, cui, seppure ellitticamente, ha fatto ricorso il Tar: s’è precisato, in senso qui condiviso, che l’ipotetica violazione si essi attiene all’impugnativa dei singoli atti di conferimento dell’incarico, non già all’oggetto del presente contenzioso.

Che, va ricordato, ha ad oggetto un atto normativo, generale ed astratto – e in disparte la quaestio iuris dedotta in giudizio – non lesivo in via immediata di situazioni giuridiche soggettive.

Nell’ottica di implementare le garanzie poste in discussione, va condiviso l’inedito caveat rivolto dal Tar all’amministrazione resistente: “ sarebbe opportuno da parte dell’amministrazione esternare puntualmente le ragioni del conferimento a soggetti esterni, non solo con riferimento alla meritevolezza dei soggetti esterni incaricati, ma anche e soprattutto con riguardo alla indisponibilità di analoghe risorse all’interno dell’amministrazione, eventualmente anche con riferimento alla comparazione dei curricola dei dirigenti di ruolo che abbiano partecipato alla procedura ”.

9. Con il terzo motivo, si censura la delibera n. 203/2018 laddove, istituendo due nuove Direzioni regionali, comporterebbe un aumento di posizioni dirigenziali dovuto alla creazione delle strutture, smentendo nei fatti “ la proclamata ed apodittica invarianza della spesa complessiva riferita alle strutture dirigenziali con il conseguente (dichiarato) mancato incremento di oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ”.

9.1 Il motivo è inammissibile.

La censura, per un verso, è antitetica all’interesse giuridico dedotto in giudizio, posto che l’incremento di nuove Direzioni va a vantaggio della categoria, e non a danno;
per l’altro, è dedotta senza legittimazione attiva, poichè la contabilità regionale è assoggettata a specifici controlli, che esorbitano dal focus del gravame in esame.

10. L’ultimo motivo di appello ha ad oggetto l’avvio della procedura per la ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi.

10.1 Il motivo è infondato.

L’avviso impugnato (Atto di organizzazione 9.5.2018 n. G06028), come evidenziato dalla Regione resistente, è stato redatto e sottoscritto dal Segretario Generale anziché dal Direttore degli Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, in quanto avente per oggetto il procedimento per il conferimento dell’incarico di Direttore di questa direzione.

Correttamente, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno che fosse il medesimo Direttore della direzione in questione ad avviare il procedimento avente per oggetto il conferimento dell’incarico.

Ulteriore censura, prospetta che, non essendo stato ancora approvato il bilancio 2018 della Regione, l’atto di avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi avrebbe violato l’art. 9, commi 1 quinquies, e ss. d.l. 113/2016.

Sennonché, la norma in questione riguarda esclusivamente gli enti locali;
non è estensibile alle Regioni.

11. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

12. La particolarità delle questioni dedotte giustificano la compensazione delle spese del grado di giudizio.

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