Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-01-27, n. 201500345
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N. 00345/2015REG.PROV.COLL.
N. 04126/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4126 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
P S, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Giordano, con domicilio eletto presso Alba Giordano in Roma, via Muzio Clementi, 58;
nei confronti di
P T, E S, M C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02028/2014, resa tra le parti, concernente mancata idoneità con conseguente collocazione nella graduatoria finale non utile all'avanzamento al grado superiore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Varone e l’avv. Alba Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il contrammirraglio P S ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il giudizio espresso dalla Commissione Superiore per l’Avanzamento al grado di ammiraglio di divisione per l’anno 2012, lamentando che gli è stato attribuito il punteggio di soli 29,32 punti - non utile alla promozione - ed è stato invece attribuito un punteggio superiore rispetto a quello a lui spettante ai tre contro interessati E S, punti 29.48, M C, punti 29.48, Treu Paolo, punti 29.47 che, di conseguenza sono riusciti a collocarsi nei primi tre posti in graduatoria e quindi a conseguire la promozione. Nonostante la differenza apparentemente minima del punteggio attribuito al S rispetto ai contro interessati, questa è stata sufficiente a farlo retrocedere alla 22^ posizione in graduatoria e a farlo superare non solo dai colleghi sopramenzionati – che lo seguivano nelle promozioni al grado di Contrammiraglio e che ora invece lo avrebbero “scavalcato” – ma anche da molti colleghi con minore anzianità di servizio. Ciò sarebbe frutto della diversità del metro valutativo utilizzato dalla Commissione di Avanzamento, eccessivamente restrittivo nei suoi confronti ed, al contrario, estremamente concessivo per i contro interessati.
Il T, dopo aver premesso che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito che è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità, ha preso in esame le schede valutative e la documentazione caratteristica del ricorrente e dei controinteressati per verificare se i giudizi valutativi espressi dalla CSA nei loro confronti siano stati determinati dalla difformità del metro valutativo denunciato dal ricorrente.
A conclusione dell’attenta disamina della documentazione caratteristica il primo giudice ha affermato illegittimo lo scavalcamento del contrammiraglio S, ricorrente, da parte del collega E S, ma non il più favorevole giudizio riportato dall’altro collega M C.
Il ricorso pertanto è stato accolto, nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione intimata.
Il Ministero della Difesa ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
L’appellato S si è costituito in giudizio ed ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2014, udite le difese delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1.I giudici di primo grado hanno condotto l’esame della documentazione in atti seguendo il percorso indicato dall’art. 1058 del d.lgs. n. 66 del 2010 e sulla base di quanto prescritto dal d.P.R. n. 90 del 2010, artt. 704 e segg. in materia di giudizi di avanzamento al grado superiore.
Muovendo dal requisito delle qualità morali, di carattere e fisiche, hanno osservato che mentre il giudizio di equivalenza del S, del S e del C espresso dalla CSA, sotto tale profilo, trova puntuale riscontro nella documentazione caratteristica, posto che nessuno degli Ufficiali interessati è mai incorso in punizioni nel corso della sua carriera, lo stesso giudizio di equivalenza non trova invece uguale conferma documentale per quanto attiene all’attribuzione di encomi ed elogi. Ed infatti dalla documentazione agli atti si evince una sicura preminenza, sotto il profilo quantitativo, del ricorrente - che ha ottenuto nella qualifica di appartenenza ed in tempi recenti 1 dei 3 encomi semplici ( 2 nel 2011) e 1 encomio solenne (conseguito nel 2009) – rispetto ai contro interessati. Il c.a. S, infatti, non solo ha conseguito riconoscimenti di minor numero ma anche di minor rilievo, avendo ricevuto solo encomi semplici (1 il S, 3 il C).
La prevalenza da riconoscere per tale titolo al c.a. S, – ad avviso dai primi giudici – non viene compensata in favore del c.a. S dagli elementi desumibili dalle recenti schede valutative, né nella Sezione concernente la valutazione delle qualità fisiche, morali e di carattere (Parte I), né nei giudizi di sintesi (vedi schede n. 67-69). Il compilatore di tali documenti (che è sempre lo stesso) descrive il S come ufficiale di spiccate qualità umane e morali, che presenta tratti e caratteri (dedizione al lavoro, grande resistenza, disponibilità ed affidabilità, capacità di contatto umano ed entusiasmo) e quindi in termini non dissimili da quelli utilizzati per descrivere il ricorrente. Quest’ultimo nelle note di qualifica, infatti, viene apprezzato in termini analoghi, ed è gratificato, inoltre, dal rilievo delle non comuni qualità fisiche – per le quali è superiore ai colleghi anche più giovani – che aggiungono un quid pluris alla positiva valutazione delle qualità personali indicate nella Parte I della scheda valutativa che, se cumulate con i titoli onorifici sopra richiamati, inducono a concludere per la prevalenza, per quanto riguarda la valutazione del complesso delle qualità personali, del c.a. S sul S.
Alla stessa conclusione i primi giudici non sono pervenuti con riferimento al c.a. C, nei confronti del quale non risulta dimostrata quella discriminazione di trattamento valutativo denunciata dal ricorrente: il conseguimento di un maggior numero di benemerenze, e di tipologia più rilevante, da parte di quest’ultimo, infatti, non assume valore decisivo in quanto legati a singoli episodi e costituiscono solo alcuni degli indicatori previsti dal DPR 90/2010 per l’apprezzamento delle qualità morali e di carattere, che si possono desumere anche dall’osservazione del comportamento e dei risultati conseguiti nell’attività ordinaria, come sintetizzati nelle note di qualifica.
1.2. Il T, dato atto che la valutazione di equivalenza tra gli ufficiali considerati quanto alle qualità intellettuali trova riscontro nella documentazione caratteristica, ha rivolto l’attenzione al giudizio sulle qualità culturali, osservando che questa deve essere effettuata, come previsto dall'art. 705 DPR n. 90/2010, nella prospettiva della influenza delle stesse sullo svolgimento del ruolo istituzionale dello scrutinando e quindi sul risultato in termini di efficienza dell’organizzazione. Gli elementi da prendere in considerazione, ai sensi della disposizione citata, sono: il percorso formativo, i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale, ed in particolare l’eventuale frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), i corsi in Italia ed all'estero, i titoli culturali, la conoscenza di lingue straniere debitamente accertate, le pubblicazioni.
A tale riguardo si è ritenuta la preminenza del ricorrente S, quanto alle competenze linguistiche, posto che vanta un’ottima conoscenza dell’inglese e del francese, che gli ha consentito di seguire corsi in lingua e svolgere incarichi operativi all’estero, mentre i controinteressati non risultano (almeno alla luce della documentazione depositata) dotati di alcuna competenza linguistica.
Si è tratto anche argomento dalla rilevanza del corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) che deve essere valutato ai fini del giudizio di avanzamento (art. 1032 d.lgs. n. 66/2010) e che il S ha frequentato presso il Centro Alti Studi della Difesa ed al termine del quale è stato giudicato "idoneo all'impiego in incarichi di particolare rilievo negli ambiti interforze in organismi di vertice nazionali e internazionali".
La mancanza di tale titolo e di analoghe competenze linguistiche da parte dei controinteressati non è compensata dal possesso di altri titoli culturali, anzi la disparità si approfondisce ulteriormente ove si considerino i titoli accademici ( il S ha conseguito la Laurea in Scienze Marittime e Navali e la Laurea Specialistica in Scienze Marittime e Navali mentre il pari grado S possiede solo la prima ed il C non ne possiede alcuna, le docenze e le pubblicazioni (che solo il ricorrente vanta).
Tale divario linguistico-culturale neppure risulterebbe compensato dalla frequenza di corsi (che il ricorrente ha seguito in maggior numero e per maggiore durata) o dai risultati conseguiti nel percorso formativo (o nel possesso di brevetti, abilitazioni, specializzazioni e qualifiche (il ricorrente ne vanta 4, di cui un Brevetto di Specializzazione Superiore, in Telecomunicazioni ed Elettronica, mentre il S 2).
Si è quindi affermata la prevalenza del S sul S e sul C, sia per qualità morali e di carattere sia per le doti linguistiche e culturali.
1.3. Ricordato quanto prescritto dagli art. 705 e 706 del d.P.R. n. 90 del 2010 a proposito del giudizio sulle qualità professionali, con particolare riguardo al rilievo che deve avere l’accertamento “in concreto” delle capacità e delle attitudini dimostrate nell’espletamento dagli incarichi, la sentenza esprime l’avviso, in conformità alla giurisprudenza consolidata, che, in mancanza di indicazioni normative circa il valore da attribuire a ciascun incarico, il giudice di legittimità non è in grado di verificare la correttezza delle valutazioni operate dalle Commissioni di Avanzamento alle quali la normativa in materia attribuisce un’ampissima discrezionalità valutativa anche e soprattutto per quanto riguarda la valutazione del curriculum lavorativo.
Si avverte, peraltro, che la detta circostanza non impedisce il sindacato del giudice quando è la stessa Amministrazione ad attribuire particolare importanza a determinati tipi di impiego, come quelli svolti all’estero ed a carattere interforze (art. 705 d.P.R. n. 90 del 2010).
E’ apparsa quindi doverosa l’affermazione del maggior rilievo delle funzioni svolte alla guida della Maritime Task Force 448, nell'ambito della Missione Maritime Task Force 448 UNIFIL dell'ONU in Libano rispetto al Comando delle Forze di Sbarco assunto dal S. Ed infatti il ricorrente precisa, senza essere smentito, che il Comando delle Forze di Sbarco si inquadra, ai sensi del D.M. 459 del 19.10.1999, nell'ambito dei Comandi di Reparto (con responsabilità dell'addestramento delle Forze, ma non nella loro condotta operativa) e quindi comporta , un grado di responsabilità e autonomia minore rispetto alle funzioni svolte dal ricorrente – per delega del Comandante ONU dell’UNIFIL- il Comandante del controllo (OPCON) di tutte le Forze Marittime del Comando della Missione UNIFIL (Comando operativo di ben 32 unità di 5 Paesi ONU, protratto per dieci mesi e per totale 20.000 ore di navigazione).
Analoga la constatazione ha riguardato nella sentenza la più elevata rilevanza dei compiti di formazione del personale svolta dal S quale Comandante al corso Allievi Ufficiali di Complemento rispetto a quella, affidata al S, di Direttore Corsi Ufficiali prima e di Comandante in 2° dell’Accademia Navale: questa si evince dallo stesso fatto che quest’ultimo incarico comporta la responsabilità della supervisione di tutti i 23 corsi dell’Accademia, incluso quello comandato dal S (che, pertanto, per necessità logica, si deve ritenere di livello inferiore e quindi di minore responsabilità rispetto alla direzione dell’intero Corso).
I primi giudici hanno anche osservato che la preminenza del S per la qualità degli incarichi di comando non risulta compensata dall’apprezzamento dei risultati conseguiti dal pari grado e dalle qualità professionali espresso nelle relative schede di valutazione.
Dalla documentazione caratteristica del S, si evince, infatti, che egli è apprezzato per l’ampia e diversificata esperienza professionale, per la notevole motivazione, mantenuta anche in situazioni critiche, oltre che per l’instancabile ricerca di ottimizzazione organizzativa, la capacità di leadership, le rimarchevoli capacità dirigenziali, e considerato figura di riferimento nel settore anfibio (scheda 67 e 68). Tali apprezzamenti, se confrontati con quelli conseguiti dal ricorrente nelle schede di qualifica, non consentono di evidenziare una preminenza del S, rispetto al ricorrente, tale che possa compensare le valutazioni più favorevoli conseguite da quest’ultimo relativamente alla qualità in esame – oltre a quelle indicate dalla lett. a) e b) dell’art. 1058 DL 66/2010 – che, pertanto, su tali basi avrebbe dovuto essere ritenuto quantomeno parimenti meritevole all’avanzamento di carriera.
1.4. Analoga valutazione di prevalenza del ricorrente non è stata ritenuta, invece, dai primi giudici con riguardo al giudizio riportato dal collega C.
Questi, infatti, ha conseguito apprezzamenti nelle schede di valutazione – per quanto riguarda i risultati conseguiti e delle qualità dimostrate nell’espletamento degli incarichi – che potrebbe, in un giudizio complessivo, qual è quello prognostico che la Commissione di Avanzamento deve esprimere, compensare i maggiori titoli vantati dal ricorrente. Si tratta, tuttavia, di una valutazione che non può essere effettuata in questa sede, in quanto il confronto degli incarichi di Comandi ricoperti dai due interessati, quanto al rilievo degli stessi, risulta meno agevole che nel caso del S, atteso che mancano in questo caso parametri normativi per stabilire se quelli svolti dal C siano o meno di maggior importanza rispetto a quelli espletati dal ricorrente.
Si è dunque concluso che, alla luce delle risultanze della documentazione caratteristica, lo scavalcamento operato dal C a danno del ricorrente non risulta inficiato dai medesimi vizi già riscontrati con riferimento allo scavalcamento operato dal S.
2. Deve essere esaminata, preliminarmente, l’eccezione sollevata dalla parte appellata, la quale sostiene che, non avendo l’Amministrazione della Difesa, pur costituita nel giudizio di primo grado, svolto in tale sede alcuna difesa o contestazione dei motivi di ricorso, non avrebbe più titolo per svolgere in appello quell’attività difensiva che non ha svolto in primo grado. La tesi si fonderebbe sull’art. 64, comma 2, c.p.a. a norma del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, e quando tale contestazione sia mancata, le argomentazioni poste a sostegno dell’appello sarebbero da qualificare come questioni “nuove”, vietate dall’art. 104, comma 1, c.p.a..
Il Collegio non ignora che con l’art. 64, comma 2, del c.p.a. è stato accolto nel processo amministrativo, come già nel codice di procedura civile, a seguito della modifica apportata all’art. 115, comma 1, dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il principio di non contestazione, da cui derivano, per la parte costituita in primo grado, che non abbia svolto attività difensiva in tale grado, talune preclusioni a contestare in appello i fatti non specificamente contestati che la sentenza abbia posto a fondamento della decisione.
E’ tuttavia da ritenere che tale principio non precluda alla parte soccombente di proporre appello, svolgendo censure avverso la motivazione della sentenza mediante la denuncia della erroneità delle statuizioni che risultino affette da vizi logici, o si pongano in contrasto con disposti normativi o puntuali orientamenti giurisprudenziali, avvalendosi dei fatti che risultino dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, e come tali noti al collegio giudicante.
3.1. Nell’appello del Ministero della Difesa, che deve intendersi riferito, per quanto si è detto sub 1.4., alla sola statuizione di accoglimento pronunciata il TAR, che riguarda il giudizio più favorevole emesso per il c.a. S, si assume che il TAR avrebbe erroneamente estrapolato dalla documentazione caratteristica solamente alcuni spetti favorevoli al ricorrente senza valutare il complessivo curriculum del controinteressato, ponendosi così in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la valutazione dei singoli requisiti non ha valenza autonoma dovendosi valutare la figura dell’ufficiale nel suo insieme, ben potendo la mancanza di alcuni elementi essere compensata dalla presenza di altri equivalenti o di maggior valore.
Con un’articolata censura l’Amministrazione, quindi, tende a dimostrare che i primi giudici non avrebbero tenuto nel debito conto i profili di limitata valenza presenti nel curriculum dell’appellato, sottostimando, invece, i titoli posseduti dal collega meglio posizionato nella graduatoria.
3.2. In particolare si è segnalato che il S, nel corso della carriera ha riportato tre qualifiche non apicali: un “nella media” da sottotenente di vascello per circa 4 mesi, 2 “superiore alla media” sempre a s.t. di vascello per complessivi 15 mesi.
Il rilievo, ad avviso del Collegio, non appare idoneo a sostenere la prevalenza del S, posto che, a parte la evidente scarsa significatività di valutazioni relative ai primissimi anni di carriera, i citati giudizi non superlativi sono ampiamente bilanciati dal fatto che il S ha mantenuto la qualifica non apicale di “superiore alla media” per un periodo assai più lungo del S (38 mesi l’uno, 19 mesi l’altro).
3.3. Secondo l’appellante, l’originario ricorrente in numerose schede valutative, pur conclusesi con la massima qualifica finale, non sarebbe stato giudicato con le massime aggettivazioni possibili.
Osserva il Collegio che il dato potrebbe assumere effettivo rilievo, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (n. 7604 del 2006), ma che esso è prospettato in termini talmente generici che non è possibile tenerne conto in questa sede.
3.4. L’appellante tende poi a ridimensionare sotto diversi profili le qualità intellettuali e culturali del C.A. S , cui invece farebbero riscontro notazioni positive a favore del collega S.
Si allega, a tal fine, che nel corso normale presso l’Accademia Navale, nel corso di prepilotaggio U.S.A., al corso superiore, al corso di specializzazione SIOC, al tirocinio presso la Scuola di Comando Navale, non avrebbe riportato esiti brillanti, a differenza del S che ha ottenuto piazzamenti migliori.
Si dà atto che il S, a differenza dal S, ha frequentato il Corso di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) portandolo a termine “con profitto molto buono” ma senza a espressioni di apprezzamento e/o compiacimento, mentre il S ha partecipato al Corso superiore di Stato Maggiore svolto presso l’Istituto di Guerra Marittima, che avrebbe importanza equivalente, e lo ha superato “con moltissimo impegno ed eccellente profitto”.
L’argomentazione non coglie nel segno.
Nell’area dei corsi e degli esami per la formazione e il perfezionamento la netta prevalenza del S emerge, innanzi tutto, dalla frequenza di 17 corsi di cui 6 in lingua inglese e francese all’estero, mentre il S può vantarne soltanto 9.
Con riguardo alla frequenza del 1° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) con risultati molto buoni e aggettivazione “eccellente” in tutti gli aspetti valutati, corso che il S non può vantare, giustamente i primi giudici hanno riconosciuto al titolo valenza particolare posto che il detto Corso è l’unico specificamente menzionato dall’art. 1032 del d.lgs. n. 66 del 2010 quale elemento da valutare nei giudizi di avanzamento.
Né appare producente la tesi, sostenuta nell’atto di appello, che il corso ISSMI sia equivalente al soppresso Corso Superiore di Stato Maggiore, svolto presso l'Istituto di guerra marittima, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, frequentato dal S, il quanto anche il S lo ha superato con esito brillante ed è stato poi ammesso, a seguito di apposita selezione, al Corso ISSMI.
3.5. In merito al fatto che il S abbia conseguito, oltre la laurea in scienze marittime e navali, come il S, anche quella specialistica in scienze marittime e navali, l’appellante fa osservare che le lauree sono elementi di rilievo molto importante ma non decisivo, perché le qualità dell’ufficiale si devono valutare nel concreto esercizio del servizio, quali emergono dai giudizi espressi dai superiori.
A tale rilievo l’appellato non può che contrapporre, efficacemente perché non hanno formato oggetto di contestazione, giudizi assai elevati da lui conseguiti, per qualità intellettuali e culturali, in numero notevolmente superiore al parigrado promosso: 14 giudizi di “pregevole” di cui 8 in periodo di comando, contro gli 8 che può vantare il S.
Le qualità culturali possedute dall’appellato vengono poi attestate di livello prevalente su quelle del S dalla conoscenza di due lingue straniere, inglese e francese, oltre la capacità di orientarsi in altre lingue come l’arabo e il russo, doti non possedute dal collega in questione.
A ciò va aggiunto che il S è autore di saggi e ha svolto attività di docenza di 1^ categoria presso l’Accademia Navale.
Risultano quindi infondate le censure rivolte alla sentenza sotto tale profilo.
5.4. L’appellante non nega che il S vanti 1 encomio solenne e 3 encomi semplici, a fronte dei 2 encomi semplici riportati dal S, ma segnala che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il numero degli encomi non avrebbe importanza determinante nella attribuzione del punteggio, in quanto si riferiscono ad aspetti episodici della storia dell’ufficiale, salva la assoluta eccezionalità e costanza del servizio fornito e quanto possa desumersi dalla motivazione dei singoli encomi.
A questo riguardo non può che concordarsi con l’avviso espresso dai primi giudici in merito alla rilevanza delle motivazioni su cui si fonda l’encomio solenne riportato dal S. Conseguito nell'esercizio del Comando da Ammiraglio, in un’operazione interforze e internazionale in Libano, in reale “teatro di guerra”, ed in ragione dei risultati conseguiti e delle qualità morali e capacità professionali dimostrate, la motivazione così si esprime: “in condizioni estremamente avverse conduceva con successo una complessa operazione di salvataggio a mare di 40 uomini e recupero degli 80 membri dell'equipaggio (…) dando prova di straordinaria leadership, capacità di guidare forze navali appartenenti a nazioni diverse in un'area di mare ampia e resa pericolosa dalle condizioni atmosferiche (..). l'operazione, ampiamente riconosciuta dalle autorità libanesi, ha meritato il plauso e l'apprezzamento delle diplomazie e dei media internazionali”. In aggiunta ai titoli richiamati, inoltre il ricorrente vanta inoltre 4 onorificenze e decorazioni straniere (Cavaliere dell'Ordine del Cedro —2 Medaglie NATO per attività operative svolte in Libano e Kosovo) nonché il Distintivo d'onore per l'Operazione ITALFOR LEONTE che il S non possiede.
5.5. Si allega che il S può fregiarsi della medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare e della croce commemorativa per le operazioni in Somalia, della croce commemorativa per le operazioni in Afghanistan e dell’attestato di benemerenza di III classe 1^ fascia del Dipartimento di Protezione Civile.
Ma è evidente lo scarso valore probante delle qualità professionali derivante dalla medaglia mauriziana, che si ottiene da tutti gli ufficiali che ne facciano domanda, pur che abbiano una determinata anzianità senza demerito. E considerazioni analoghe possono farsi per gli altri titoli appena accennati.
5.6. Si fa rilevare, ancora, che nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che l’appellato avesse costantemente sopravanzato il parigrado S sia nella valutazione per l’avanzamento al grado capitano di vascello, sia in quella al grado di contrammiraglio, dovendosi tenere conto che secondo la costante giurisprudenza, a partire dall’Ad. Plen. n. 5 del 1998, i giudizi emessi a distanza di anni da diverse commissioni, specie se riferite alla promozione a gradi diversi sono caratterizzate da completa autonomia e come tali non comparabili.
La censura non può essere condivisa posto che nella giurisprudenza più recente, pur riaffermandosi il risalente insegnamento dell’Adunanza Plenaria, sono state espresse alcune significative precisazioni che tendono ad attenuare la rigidità dei suddetti principi.
Il fatto che due diverse e anteriori procedure di avanzamento – è stato osservato - si siano concluse con la promozione dell’ufficiale poi pretermesso nella valutazione in contestazione, e l’accantonamento del collega poi promosso, costituisce quanto meno un dato ineludibile: sino al 2006, data dell’avanzamento a grado di c.a., e salvo conoscenza sopravvenuta di fatti pregressi negativamente connotati, il S era considerato maggiormente meritevole del secondo.
“Questa certezza costituisce, nell'ambito delle procedure successive, non certamente un vincolo ma un elemento istruttorio di indubbia rilevanza, così come di innegabile significatività ed importanza è il percorso professionale compiuto dall'ufficiale, dal 2004(6) in poi. L'amministrazione, nel motivare la scelta del generale Ri. ed il contestuale accantonamento della candidatura del gen. In., avrebbe, per coerenza, dovuto evidenziare le risultanze istruttorie evincibili dalla documentazione caratteristica deponenti per una flessione di rendimento del secondo ed un incremento di rendimento del primo. ….Il vizio della motivazione, nel senso ora chiarito determina l’illegittimità della valutazione” (Sez. IV, 12 giugno 2014 n. 3015).
In un caso di analogo scavalcamento, è stato affermato: “ Sul piano della logica, della ragionevolezza, dell'imparzialità e della giustizia sostanziale appare dunque per lo meno singolare che l'ufficiale il quale, nel corso dell'intera carriera ha sempre dimostrato un alto profilo, è sempre stato impegnato in incarichi per lunghi periodi all'estero ed ha avuto comandi operativi in scenari conflittuali, sia stato inspiegabilmente posposto nel giudizio in esame … ”, ad altro ufficiale pur sempre eccellente, ma che non possa vantare profili di servizio dello stesso livello (Sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4954).
5.7.1 In relazione allo specifico aspetto dell’importanza da attribuire dagli incarichi ricoperti dai due ufficiali nel grado contrammiraglio, l’appellante, ricordato l’insegnamento giurisprudenziale costante che riconosce alla C.S.A. la competenza non sindacabile a valutare l’importanza degli incarichi, contesta la valutazione dei primi giudici circa la maggiore valenza del Comando della Maritime Task Force UNIFIL rivestito dal S, rispetto al Comando della Forze da Sbarco svolto dal S, rilevando che il parametro utilizzato dai primi giudici, ossia il d.m. n. 495 del 1999, sarebbe stato abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010, e inoltre sarebbe inconferente rispetto alla problematica in esame.
Sarebbe anche errato considerare preminente l’incarico di direttore dei Corsi Ufficiali e di Comandante in 2^ dell’Accademia Navale (Sa.) rispetto a quello di Comandante del Corso Allievi Ufficiali di complemento (Se.) posto che tali incarichi sono stati svolti in gradi diversi da quello di contrammiraglio.
7.5.2. In merito alla sindacabilità in sede giurisdizionale dell’apprezzamento compiuto dalla commissioni di avanzamento sulla rilevanza degli incarichi, è da condividere la proposizione della sentenza appellata con la quale si fa rilevare che tale sindacato è ammissibile quando il livello di importanza di determinati servizi sia fissato nella normativa sovraordinata. La sentenza, infatti, richiama implicitamente l’art. 705 del d.P.R. n. 90 del 2010, a norma del quale si considerano incarichi di particolare responsabilità “quelli a carattere interforze e internazionali ”, cosicché il giudice ben può ritenere illegittima una valutazione di equivalenza di incarichi interni alla singola forza armata e incarichi interforze, o privi di coinvolgimento internazionale.
7.5.3. Per la considerazione anzidetta non ha pregio la doglianza che investe la valutazione di non equivalenza tra il Comando delle Forze da sbarco, affidato al c.a. S, e il Comando navale della Maritime Task Force nell’ambito della Missione Unifil conferito al S, rivestendo il primo il carattere interno alla forza armata e il secondo natura interforze e internazionale.
Il raffronto tra gli incarichi ricoperti dai due ufficiali nel grado di C.A., peraltro, merita di essere approfondito sotto il profilo della diversificazione e della conseguente dimostrazione del livello di versatilità.
Mentre il S vanta nel grado due soli incarichi, interni alla forza armata, uno a carattere logistico (Capo Reparto presso l’Ispettorato per il Supporto logistico e dei fari) per 19 mesi, l’altro in comando (Forza di Sbarco) per 29 mesi, il S, nello stesso grado, ha ricoperto, oltre la posizione di comandante in 2^ dell’Accademia Navale, già conseguita quale di c.v., l’incarico di addetto militare per le tre FF.AA. in Indonesia per 35 mesi;il comando, più volte ricordato nella Missione Unifil per sei mesi, prorogato di tre mesi su richiesta del Governo libanese, e successivamente vice capo del III Reparto di Stato Maggiore Difesa. Tre incarichi di rilevanza internazionale e interforze.
Non appare quindi censurabile la valutazione della prevalenza sotto il profilo strettamente professionale dell’appellato sotto il profilo della versatilità corredata da risultati sempre lusinghieri
7.5.4. Neppure merita consenso la contestazione della preminenza attribuita all’incarico di Comandante in seconda dell’Accademia Navale (c.a. S), cui si contrappone il Comando del corso allievi Ufficiali di complemento (c.a. S): non può sfuggire che il secondo incarico è gerarchicamente subordinato al primo, che comporta la supervisione di tutte le attività di formazione che si svolgono nell’Accademia.
7.6. Si lamenta, poi, che i primi giudici non abbiano attribuito alcun rilievo al comando della Nave Mimbelli, svolto dal S nel quadro della Operazione “Enduring Freedom”.
Neppure l’appellante, tuttavia, si è particolarmente diffuso nella illustrazione del particolare pregio che tale comando, svolto nel grado di capitano di vascello, ha conferito alla figura dell’ufficiale, e se ne individuano le ragioni ove si consideri la relativa scheda valutativa (n. 50). Il S, infatti, ha ottenuto 1 solo giudizio di “pregevole” su 18 attribuibili complessivamente per tutte le qualità, e giudizi complessivi di livello inferiore a quelli riportati dal S per l’omogeneo incarico di comandante della Nave San Giusto, il quale, invece, ha concluso il comando in questione, gratificato da espressioni di vivissimo compiacimento e apprezzamento (v. scheda valutativa da 52 a 55).
In conclusione l’appello deve esse respinto, ma la complessità e la natura nella controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.