Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-16, n. 202201834

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-16, n. 202201834
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201834
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2022

N. 01834/2022REG.PROV.COLL.

N. 07385/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7385 del 2020, proposto dal
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, n. 81,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Carla Ciuffetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell’odierna parte appellata diretto all’annullamento del provvedimento in data 21 luglio 2015 di comunicazione di giudizio di inidoneità (“ note di insicurezza PS2 )”, riportato nella selezione per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi (G.U. - 4° s.s. n. 32, 24.4.2015) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché i motivi aggiunti presentati avverso la cartella relativa alla valutazione psichica che aveva messo capo al giudizio di inidoneità, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2. L’Amministrazione appellante deduce la legittimità del proprio operato in sede concorsuale in quanto l’esclusione dell’interessato sarebbe conseguita dall’applicazione: della direttiva del Ministero della difesa sui criteri da seguire per l’individuazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con il D.M. 4 giugno 2014, che prevede l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato PS in caso di elementi di riferimento per disturbi che non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative;
dell’art. 579 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, che prevede, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, i requisiti psico-fisici indicati nel bando di concorso;
dell’art. 10, co. 4 e 7 del bando, che prevedono, quale specifico requisito per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il possesso di un coefficiente 1 all’apparato PS. Il Tar non avrebbe tenuto conto dell’intervallo di circa quattro anni intercorso tra gli accertamenti psico fisici svolti in sede concorsuale e la data della verificazione, circostanza idonea a consentire all’interessato di migliorare gli indici psico-fisici per l’arruolamento: ciò in contrasto con i principi tempus regit acum e di tutela della par condicio competitorum , che postulano l’irripetibilità degli accertamenti svolti in ambito concorsuale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice dell’appello.

3. La parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. L’interessato evidenzia che un orientamento che sancisca l’irripetibilità degli accertamenti sanitari al di fuori della sede concorsuale - nella misura in cui esso comporti una limitazione del sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Amministrazione - contrasterebbe con l’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU) circa la necessaria pienezza della cognizione del giudice sull’operato della pubblica amministrazione. L’appellato rappresenta di essere stato considerato “ idoneo ed esente da imperfezioni psichiche dalla stessa Arma dei Carabinieri nell’anno 2018 ” e allega il relativo verbale in data 18 ottobre 2018.

4. La domanda cautelare dell’Amministrazione appellante è stata accolta considerato che: “ per consolidata giurisprudenza della Sezione, a fronte di un giudizio di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una successiva verificazione o di un successivo accertamento sanitario non ha di per sé alcun rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure comunque inattendibile” ;
gli accertamenti espletati nell’ambito di una procedura concorsuale presentano un carattere di irripetibilità, al fine di garantire i principi di tempus regit actum e di par condicio tra i candidati ” (Cons. Stato, ord. 30 ottobre 2020, n. 6349).

5. La causa, chiamata all’udienza del 25 gennaio 2022, è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio osserva che, con riferimento a controversia relativa allo stesso concorso concernente altro candidato cui era stato attribuito il coefficiente 2 all’apparato PS, nel ritenere infondato il ricorso dello stesso candidato, questo Consiglio ha evidenziato che “ le valutazioni medico-legali emesse da esperti di parte o da strutture pubbliche non sono in grado di inficiare l’accertamento specialistico ufficiale effettuato, a norma del bando di concorso, dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ” e che il bando di concorso, all’art. 10, comma 8, prevede che “ il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non è suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita ” (Cons. Stato, sez. I, parere 20 giugno 2019 n.1810).

Tale pronuncia esprime un indirizzo condiviso da questa Sezione, che ha già avuto modo di escludere “ che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito;
e ciò, in quanto nell’ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse
” (Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6175;
in termini, cfr. sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285).

7. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo e che esso non sostanzi il contrasto paventato dalla parte appellata con la giurisprudenza della Corte Edu, sotto il profilo del diritto ad un equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU.

Infatti, il richiamato orientamento di questo Consiglio in tema di irripetibilità degli accertamenti medici fuori della sede concorsuale non esclude il controllo in sede giurisdizionale in ordine a profili di irragionevolezza, abnormità, travisamento dei fatti o errore di fatto del giudizio di inidoneità, anche dando eventualmente ingresso in giudizio al mezzo istruttorio della verificazione. Tuttavia, una tale scelta postula un’analisi critica dell’attendibilità dell’impugnato giudizio di non idoneità sulla base delle “ censure articolate in ricorso e delle prove assolte dall’istante ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4793).

8. Alla luce di questa indicazione metodologica, nella fattispecie occorre notare quanto segue.

In primo grado, il ricorrente aveva prodotto una relazione di esperti che, in base ad una ‘rilettura’ degli esami svolti in sede concorsuale, concludeva per l’inesistenza di ‘scale’ dimostrative delle “ note di insicurezza PS2 ” che avevano motivato il giudizio di inidoneità. In sostanza, con tale relazione, la lettura degli accertamenti effettuati dall’organo concorsuale veniva sostituita da quella proposta dagli esperti individuati dal ricorrente: metodo non condivisibile, se si considera che, se la sussistenza di note di insicurezza può non costituire una patologia psichiatrica che escluda lo svolgimento di attività lavorative, tuttavia ben può l’Arma dei Carabinieri stabilire criteri di selezione più rigorosi rispetto a quelli di altre Amministrazioni civili o militari in considerazione della delicatezza e della pericolosità dell’attività che si richiede ai suoi appartenenti.

Inoltre, l’ordinanza del Tar che aveva disposto la verificazione si era limitata a rilevare che il ricorrente avversava il giudizio di inidoneità deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo l’insussistenza delle “ note di insicurezza ” e che occorreva disporre una verificazione per accertare “ la sussistenza o meno delle cause di inidoneità in questione ”. Dunque, non si rileva, nell’ordinanza che ha dato ingresso al mezzo istruttorio, una valutazione in ordine all’idoneità di elementi o di principi di prova, eventualmente allegati dal ricorrente, a fungere da presupposto del ricorso al mezzo stesso: in tali circostanze, quindi, la verificazione non pare essere altro che uno strumento per la loro ricerca.

Occorre notare che, dalla relazione del soggetto incaricato della verificazione - che attesta che dagli accertamenti svolti l’interessato presentava un “ normale e funzionale assetto della struttura di personalità in assenza di elementi psico patologici ” - non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che l’organo concorsuale si fosse discostato dalla disciplina stabilita dalle fonti normative richiamate dall’appellante o che fosse incorso in un errore di fatto, ad esempio per i metodi di esame utilizzati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5536). Assume un indubbio rilievo la circostanza dell’intervallo di circa quattro anni tra la data di compimento degli accertamenti psico fisici effettuati in sede concorsuale e quella della verificazione sotto il profilo dell’idoneità di quest’ultima a far emergere un tale errore. In proposito deve condividersi il rilievo dell’Amministrazione per cui un tale intervallo temporale avrebbe consentito all’interessato di migliorare gli indici psico-fisici per l’arruolamento, in contrasto con i principi “ tempus regit actum ” e di “ par condicio competitorum ”. Il che esclude che possa darsi seguito a quanto dedotto dalla parte appellata in merito al giudizio di idoneità ottenuto in altra selezione per il reclutamento presso la stessa Arma dei Carabinieri nell’anno 2018.

9. In conclusione, per quanto sopra esposto, l’appello deve essere ritenuto fondato e deve essere accolto.

Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, operato come in dispositivo, consegue alla soccombenza. Resta a carico del soccombente il compenso del soggetto incaricato della verificazione come da nota spese prodotta in primo grado e non contestata dalle parti.

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