Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202408318

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202408318
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408318
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08318/2024REG.PROV.COLL.

N. 01231/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2022, proposto da
Sea Eye E.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M e E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Capitaneria di Porto di Olbia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 757/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Capitaneria di Porto di Olbia;

Viste le memorie delle parti,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Bertolin in dichiarata delega dell'avvocato Mozzati e l’avvocato dello Stato Nardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’Associazione Sea Eye E.V. (in seguito anche solo Associazione o Sea Eye o appellante), organizzazione non governativa tedesca impegnata in operazioni di osservazione e monitoraggio nel mare Mediterraneo centrale, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna avverso il provvedimento denominato ‘ notice of detention for the master ’ (avviso di fermo al Comandante) n. 2/2020 del 9.10.2020, e i relativi atti allegati, con il quale la Capitaneria di Porto di Oblia – Ufficio Locale PSC, aveva disposto il fermo della nave ‘A K’ di proprietà dell’Associazione ricorrente, e battente bandiera tedesca, utilizzata dall’Associazione per perseguire i propri fini statutari.

Detta nave, in base al ‘certificato di classe’ era destinata a ‘Servizi speciali, in navigazione internazionale fino a 100 miglia dalla costa’.

La suddetta nave, dopo aver soccorso al largo della Libia tre imbarcazioni con a bordo circa n. 133 persone che si trovavano in pericolo di vita, si era rivolta agli Stati costieri più vicini alla posizione in cui erano avvenuti i soccorsi, venendo indirizzata dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma verso il porto di Olbia dove i profughi soccorsi venivano fatti sbarcare in data 24.9.2020.

Il provvedimento di fermo veniva emesso a seguito dell’ispezione di PSC (‘ Port State Control ’, controllo dello Stato di approdo) effettuata in data 9.10.2020 dalla Capitaneria del Porto di Olbia nel corso della quale erano state riscontrate una serie di irregolarità di natura tecnica e operativa elencate nell’accluso rapporto ispettivo.

La ricorrente formulava dinanzi al T.A.R. per la Sardegna una istanza cautelare sostenendo che il provvedimento di fermo:

a) impediva l’utilizzo della nave, con conseguente impossibilità per l’Associazione di espletare l’attività di osservazione e di monitoraggio del flusso dei migranti nel Mediterraneo Centrale;

b) determinava anche un grave danno patrimoniale all’Associazione (che traeva le risorse per il proprio sostentamento da donazioni volontarie), tenuto conto delle ingenti spese portuali connesse al fermo della nave.

L’Associazione, paventando danni gravi derivanti dal persistere del fermo della nave, chiedeva di essere autorizzata al trasferimento della nave ‘A K’ al fine di recarsi presso il porto spagnolo nel quale aveva dichiarato di voler andare per gli adeguamenti necessari al ripristino in condizioni di sicurezza della sua attività di navigazione.

Il T.A.R., con ordinanza n. 80 del 2021, accoglieva l’istanza di sospensiva formulata dall’Associazione ritenendo opportuno ‘ consentire alla nave A K di lasciare le acque territoriali italiane all’unico fine di recarsi presso il porto spagnolo nel quale ha dichiarato di volersi recare per gli adeguamenti necessari al ripristino in condizioni di sicurezza della sua attività di navigazione ’.

L’Associazione effettuava talune lavorazioni sull’imbarcazione onde rimuovere le carenze indicate dalla Capitaneria di Porto di Olbia, in occasione del sopralluogo del 9.10.2020.

L’Associazione, nel corso del giudizio, tenuto conto che il T.A.R. per la Sicilia, con ordinanze nn. 2974 e 2994 del 2020, aveva disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE di numerose pregiudiziali di interpretazione della direttiva 2009/16/CE, chiedeva al T.A.R. adito, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.



2. Il T.A.R. per la Sardegna, con sentenza n. 757 del 2021, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, assumendo che con l’ordinanza cautelare n. 80 del 2021 il Tribunale, in accoglimento delle istante dei legali dell’Associazione, aveva consentito alla nave ‘A K’ di lasciare le acque territoriali italiane al fine di recarsi presso il porto spagnolo, nel quale aveva dichiarato di voler andare per gli adeguamenti necessari al ripristino in condizioni di sicurezza della sua attività di navigazione.

Il Tribunale evidenziava che dalla nota n. 105840 del 2 settembre 2021, depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 4 settembre 2021, unitamente al rapporto di ispezione, la nave ‘A K’ dopo i predetti interventi di adeguamento, era stata sottoposta a re-ispezione nel porto di Augusta il 1 settembre 2021, dal quale risultava che tutte le carenze rilevate in occasione dell’ispezione svolta ad Olbia il 9 ottobre 2020 erano state rettificate.

Il Collegio di prima istanza concludeva che: “ in ragione di quanto sopra deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso da parte della ricorrente che nessuna utilità potrebbe conseguire dall’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso neppure sotto il profilo risarcitorio, tenuto conto che l’immediata adozione del provvedimento cautelare ha scongiurato il prodursi dei paventati danni derivanti dal fermo nave;
che pertanto non merita accoglimento l’istanza – proposta dalla ricorrente nell’imminenza dell’udienza di trattazione – di sospensiva del giudizio in attesa della definizione di quello incardinato presso il T.A.R. Sicilia (che su analoga questione ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE di numerose questioni pregiudiziali di interpretazione della direttiva 2009/16/CE, cause riunite C – 14/21 e C – 15/21)”.



3. L’Associazione ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti doglianze: “

1. Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Omessa pronuncia. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà”.
L’appellante sostiene che a seguito della erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il T.A.R. non avrebbe esaminato le censure dedotte con il ricorso introduttivo, che, ai fini dell’esame, vengono riproposte in questa sede.



4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Olbia si sono costituiti in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.



5. Le parti con memorie hanno precisato le proprie difese.



6. All’udienza del 20 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO



7. Con il primo mezzo, l’Associazione deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse alla decisione della causa nel merito, laddove, al contrario, l’Associazione ha un concreto interesse alla definizione del giudizio per varie ragioni. L’appellante riferisce che l’eventuale riconoscimento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati potrebbe determinare la sussistenza dei presupposti per formulare domande risarcitorie in relazione all’illegittimità del fermo e al periodo nell’ambito del quale il provvedimento ha prodotto i suoi effetti. L’ordinanza cautelare è, infatti, intervenuta ad oltre sette mesi dal provvedimento di fermo, che ha comportato il blocco della nave con ingenti spese strettamente legate al fermo dell’imbarcazione nel porto, e ai costi sostenuti mensilmente senza la possibilità di utilizzo.

Inoltre, a parere dell’esponente, sarebbe errata l’affermazione del T.A.R. laddove respinge ‘ l’istanza – proposta dalla ricorrente nell’imminenza dell’udienza di trattazione – di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello incardinato presso il T.A.R. Sicilia (che su analoga questione ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE di numerose questioni pregiudiziali di interpretazione della direttiva 2009/16/CE cause riunite C – 14/21 e C – 15/21) ’, atteso che la ricorrente non ha mai chiesto la sospensione del processo in attesa delle conclusione di analoghe cause incardinate al T.A.R. per la Sicilia, ma la sospensione del giudizio ex artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. tenuto conto della pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di un giudizio (cause riunite C – 14/21 e C – 15/21) che ha investito questioni la cui soluzione risulta determinante per l’esito della controversia.

L’Associazione, inoltre, osserva che, ai fini della valutazione della permanenza dell’interesse, non potrebbe assumere rilievo il fatto che dopo la proposizione dell’impugnativa, e al solo fine di ridurre il pregiudizio derivante dal provvedimento di fermo, abbia rimosso le carenze indicate dalla Capitaneria di Porto di Olbia, in quanto tale circostanza non costituisce in alcun modo acquiescenza all’atto impugnato e non esclude la sussistenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito.

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