Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-10, n. 202501934

CS
Accoglimento
Sentenza
10 marzo 2025
TAR Roma
Ordinanza collegiale
18 gennaio 2024
TAR Roma
Sentenza
19 aprile 2024
CS
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
CS
Decreto cautelare
3 giugno 2024
TAR Roma
Ordinanza collegiale
13 settembre 2023
TAR Roma
Decreto cautelare
21 luglio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-10, n. 202501934
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501934
Data del deposito : 10 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2025

N. 01934/2025REG.PROV.COLL.

N. 04408/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4408 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3,



contro

il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7813/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La signora -OMISSIS-, nella veste di cruciale testimone in quattro processi per mafia, gode dal 2014 del dispositivo di protezione della “ tutela su auto non protetta ”, corrispondente al 4° livello di rischio di cui all’art. 8 del d.m. 28 maggio 2003, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale.

Tuttavia, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 18 luglio 2023, la Legione Carabinieri Lazio, reparto scorte e sicurezza di Roma, ha comunicato all’interessata che, non ravvisando più la sussistenza delle condizioni che avevano suggerito sino a quel momento il mantenimento del dispositivo tutorio su tutto il territorio nazionale, “ l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale ha disposto che il dispositivo di protezione, corrispondente al 4° livello, in atto a favore della S.V., venga espletato esclusivamente nell’ambito della Regione Sicilia ”.

2. – Con ricorso innanzi al TAR per il Lazio l’interessata, nell’avversare il provvedimento di rimodulazione del dispositivo di protezione, ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando il fatto che non si sarebbe tenuto conto degli episodi di intimidazione dalla stessa subiti nell’ultimo triennio presso il domicilio romano dove vive – riferendosi in particolare alla comparsa di quattro croci nere disegnate sul pianerottolo di fronte la porta di ingresso dell’abitazione, fatto denunciato alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Roma Centro il 13 settembre 2020, al rinvenimento di un sacco contenente un piccione morto sul tavolo dove è solita pranzare nei pressi dell’ufficio, fatto occorso nel 2021, e all’avvicinamento da due loschi figuri a margine di un evento associativo antimafia nel 2022 – né della circostanza di esser stata nominata presidente dell’associazione “Contra” per la lotta al fenomeno mafioso, presentata il 23 maggio 2023 alla Camera dei deputati.

3. – Il primo giudice, dopo aver acquisito in via istruttoria una relazione riservata dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (UCIS) ha concluso con la sentenza gravata per l’insussistenza dei denunciati vizi, dacché la misura tutoria sarebbe stata rimodulata dopo un lungo periodo di monitoraggio e dopo un’attenta analisi degli episodi segnalati dalla ricorrente.

4. – L’interessata ha adito questo Consiglio di Stato con rituale ricorso in appello, corredato da domanda cautelare, deducendo fondamentalmente due nuclei censori: sul versante sostanziale il difetto istruttorio e motivazionale per aver l’Autorità sottovalutato il pericolo cui è ancora esposta l’appellante denotando in particolare l’illogicità e l’irragionevolezza del provvedimento gravato, atteso che il dispositivo di protezione cessa di avere efficacia nel territorio capitolino, dove la -OMISSIS- vive quotidianamente e lavora, laddove resta invariato in Sicilia, dove la stessa oramai si reca solo saltuariamente; sul versante procedimentale, lamenta l’obliterazione delle garanzie partecipative e dei principi del giusto procedimento essendo mancata la ponderazione degli interessi coinvolti e l’osservanza del principio del minor sacrificio.

5. – Si è costituito nel giudizio di appello il Ministero dell’interno che ha svolto controdeduzioni in difesa del provvedimento e della pronuncia impugnata.

6. – In sede cautelare, l’istanza di sospensione interinale è stata dapprima accolta con decreto monocratico e successivamente confermata all’esito della delibazione collegiale del 27 giugno 2024 sul rilievo che il susseguirsi di episodi intimidatori, o presunti tali, risale a tempi recenti e la delimitazione territoriale dell’efficacia del dispositivo di protezione non tiene adeguatamente in conto che l’appellante ha radicato a Roma il centro dei suoi affetti ed interessi.

7. – In esito all’udienza pubblica del 17 ottobre 2024 il Collegio ha disposto a verbale l’acquisizione in via istruttoria degli atti di causa depositati in forma riservata nel fascicolo di primo grado. Gli atti sono stati acquisiti in formato cartaceo il 28 ottobre 2024.

8. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 ed è stata conseguentemente trattenuta in decisione.

9. –

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