Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202407586

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202407586
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407586
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 07586/2024REG.PROV.COLL.

N. 09807/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9807 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e udita per la parte appellante l’avvocato Daniela D'Agnano su delega dell'avv. A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze del 3 dicembre 2020 di recupero di somme corrisposte in eccesso.



2. L’appellante, tenente colonnello dell’Arma del Carabinieri, aveva partecipato alla missione internazionale denominata “Eupol” per la quale è prevista l’indennità di cui al r.d. 941/1926, oltre ad una speciale indennità quantificata e contabilizzata dalla Missione di Polizia dell’Unione Europea in Afghanistan su tre distinte voci:

(i) per diem allowance, indennità corrisposta allo scopo di rimborsare a titolo forfettario costi vari eventualmente sostenuti e causalmente connessi al dispiegamento all'estero, comprendenti, ad esempio, le spese telefoniche o le spese per i pasti;

(ii) la hard ship allowance, indennità compensativa per spese relative a disagi quali malattie, allocazione, maggior costo per l’acquisto di beni difficilmente reperibili in loco;

(iii) risk allowance, indennità finalizzata a compensare il disagio dovuto al dispiegamento in zona caratterizzata da specifici rischi.

L’Amministrazione comunicava alla Missione di voler costituire in mora il personale Eupol che avesse percepito l’indennità di missione ex r.d. 941/1926 al lordo della decurtazione prevista dall’art. 3 della l. 108/2009 e quindi procedeva all’emanazione dell’atto impugnato dall’ufficiale.



3. La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso dopo aver disposto una verificazione. Innanzitutto la sentenza ha affermato come ormai si sia formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato circa la non cumulabilità tra le indennità di contingentamento o di missione e quelle Eupol, poiché l’indennità nazionale compete dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno e copre ogni sorta di disagio e rischio correlati all’impiego in territorio estero.

Il ricorso è stato accolto solamente in relazione all’entità della somma richiesta poiché l’Amministrazione ha richiesto la restituzione di € 34.041,31 mentre dalle verifiche effettuate è risultato che per l’indennità Eupol al militare sono state corrisposte in totale € 30.288,34.

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