Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-14, n. 202502119
Sentenza
1 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
Parere definitivo
6 febbraio 2025
Sentenza
1 ottobre 2021
Parere definitivo
6 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2025
N. 02119/2025REG.PROV.COLL.
N. 01771/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2022, proposto dal signor MA OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Tammaro Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
SA IN, CA Bencivenga, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6150/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Chiacchio Tammaro e Somma Giuseppe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor OR MA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento 2405 del 7 marzo 2016 del Comune di Gricignano d’Aversa recante annullamento in autotutela del permesso in sanatoria n.710 del 27 maggio 2015.
2. L’appellante è comproprietario di un fabbricato in Gricignano d’Aversa alla via Mameli n.12 assentito con permesso di costruire n.50/2002; tale fabbricato era interessato da un modesto ampliamento verso la fascia della latistante area di rispetto stradale, sicché risultava posto da questa ad una distanza di ml 5.00 invece di ml. 6,00, e pertanto veniva presentata istanza di condono ex art. 32,