Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-02, n. 201501015
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01015/2015REG.PROV.COLL.
N. 06671/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2009, proposto da:
C P, L F V, F V, C V e F V, rappresentati e difesi dall'avv. P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni De Calvi, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 7643/2008, resa tra le parti, concernente diniego riliquidazione somme per decesso in servizio di un carabiniere.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati Pesciarelli e dello Stato D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- I ricorrenti, vedova e figli dell’appuntato dei Carabinieri Vittorio VACCARELLA, deceduto il 19.10.1970 a seguito di un conflitto a fuoco con malviventi, hanno impugnato il decreto del Ministero dell’Interno in data 18.12.2001, con cui è stata respinta la domanda di riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione per la scomparsa del loro congiunto.
2.- Il beneficio era stato liquidato con il D.M. 31.12.1970 ai sensi dell’art.1 della legge 22.2.1968, n.101 e con il D.M. 11.5.1982, ai sensi dell’art.2 della legge 13.8.1980, n.466, nell’importo di lire 100.000.000.
La domanda, presentata con riferimento all’art.3, comma 3 (rectius:2), della legge 23.11.1998, n.407, che dispone la riliquidazione degli “importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13.8.1980, n.466 e successive modificazioni”, è stata respinta in quanto, trattandosi di fatto avvenuto in data anteriore al 1° gennaio 1990 in conseguenza di un episodio di criminalità comune e non di criminalità organizzata o di terrorismo, il beneficio richiesto non era applicabile “ratione temporis”, in base al disposto dell’art.82 della legge 23.12.2000, n.388.
3. - Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato rigettato, dopo attenta ricostruzione della normativa, con la motivazione che “ la disposizione sostitutiva del terzo comma dell’art.12 della legge 302 del 20.10.1990, relativa alla riliquidazione delle elargizioni già corrisposte in base alla legge n.466 del 1980, non può ritenersi applicabile alle vittime del dovere, ma solo alle vittime del terrorismo. Solo l’art.82 della legge 23.12.2000 n.388, che ha esteso al 1° gennaio 1967 l’efficacia retroattiva dei benefici previsti dalle leggi n.302/90 e n.407/98 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5), ha disposto (comma 1) l’applicazione anche “al personale di cui all’art.3 delle legge 13.8.1980 n.466” (vittime del dovere), del beneficio richiesto dagli istanti, ma solo “a decorrere dal 1° gennaio 1990”.
4.- Con l’appello in esame, gli interessati lamentano l’erroneità della motivazione della sentenza in ordine all’analisi normativa della equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo;l’erroneo computo della decorrenza dei benefici e delle provvidenze previste per le vittime del dovere e l’omessa valutazione del DPR 243/2006, che modifica e aggiorna il quadro normativo richiamato dal TAR, superando il riferimento temporale di cui all’art. 82 della l. 388/2000.
Infine, la P.A. avrebbe dovuto disporre la riliquidazione quantomeno a far data dal primo gennaio 1990.
5. - Resiste in giudizio l’Amministrazione.
6.- All’udienza del 4 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è infondato.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità alla normativa in vigore alla data di adozione dello stesso, il 18 dicembre 2001.
L’art. 82 della l. 388 del 2000 aveva esteso alle vittime del dovere il beneficio di cui all’art. 3 della l. 407 del 1998 ( la riliquidazione dell’indennità ex l. 466/1980, già corrisposta agli eredi del militare Vaccarella Vittorio), ma con decorrenza 1° gennaio 1990.
Sicchè legittimamente l’Amministrazione ha rigettato la domanda proposta dagli istanti.
La sentenza appellata ha, pertanto, correttamente respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti.
2. - Gli appellanti sostengono, tuttavia, che la ricostruzione del quadro normativo elaborata dal Tar risulta carente per il mancato richiamo del D.P.R.