Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-07-28, n. 202105596
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2021
N. 05596/2021REG.PROV.COLL.
N. 01779/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2021, proposto da -O-, in qualità di amministratore di sostegno del proprio figlio -O- rappresentato e difeso dall’Avvocato A G e dall’Avvocato D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza n. -O-del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto da -O-, in qualità di amministratore di -O- contro:
a) il verbale n. -O-della Commissione Medica Ospedaliera di Milano;
b) il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. -O-;
c) ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.;
visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, nonché l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 70 del 2020;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi in modalità da remoto per l’odierno appellante, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, l’Avvocato A G e l’Avvocato D O;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso depositato il 25 novembre 2017 avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierno appellante -O-, in qualità di amministratore di sostegno del figlio -O- già percettore dell’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210 del 1992, ha impugnato il verbale n. -O-con cui, in occasione dell’istruttoria relativa all’ulteriore istanza ex l. n. 229 del 2005, era stato rivisto e rettificato dalla Commissione Medica Ospedaliera il verbale n. -O-, ritenendo tardiva la domanda di ammissione al beneficio riconosciuto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ai sensi della medesima l. n. 210 del 1992.
1.1. Premessi brevi cenni sulla propria storia clinica del figlio, che aveva visto l’insorgere di dette complicanze – e, in particolare, un ritardo mentale medio con organizzazione psicotica quale esito di verosimile encefalite postvaccinica – in seguito alla vaccinazione contro la poliomielite eseguita nel 1983, l’amministratore di sostegno ricorrente in prime cure ha addotto, a sostegno delle proprie doglianze, vari ordini di censure.
1.2. Con un primo motivo, anzitutto, egli ha fatto valere avanti al primo giudice l’illegittimità del provvedimento per l’omessa comunicazione ex art. 7 della n. l. 241 del 1990; vizio, quest’ultimo, che avrebbe pregiudicato, a suo