Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202306903

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202306903
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306903
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 06903/2023REG.PROV.COLL.

N. 03841/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3841 del 2019, proposto dalla società Poa Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A S D ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;



contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, avv. V M Vgilante, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti A C, F V e A P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini e Partners in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter, del 28 marzo 2019, n. 4155, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati A S D e F V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società Poa Solar S.r.l. ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. che dapprima l’avevano sospesa cautelarmente e poi l’avevano dichiarata decaduta dal diritto alla tariffa incentivante di cui al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto conto energia) per l’impianto fotovoltaico denominato Poa Solar, di potenza pari a 994,52 kW, sito nel Comune di Trani (BT), in località Contrada Santa Perpetua, con conseguente richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti per un ammontare di € 1.730.350,23.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Gestore dei Servizi Energetici.

Le parti hanno prodotto scritti difensivi.

Si è successivamente costituito in resistenza anche il Ministero dello Sviluppo economico.

Con ordinanza collegiale del 2 novembre 2022, n. 9518, in considerazione della richiesta di differimento della trattazione dell’appello presentata dall’appellante in attesa della definizione dell’istanza di riesame proposta al Gestore in virtù del regime introdotto dall’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con l. 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto il rinvio della trattazione a un’udienza pubblica del primo trimestre del 2023 da fissarsi con separato decreto presidenziale.

In vista della discussione il Gestore dei Servizi Energetici ha prodotto una nuova memoria, rappresentando, tra l’altro, che il procedimento di riesame era sospeso in attesa della pubblicazione della sentenza di appello in un parallelo giudizio innanzi al giudice penale.

L’appellante ha prodotto una memoria di replica e ha chiesto un ulteriore rinvio della decisione.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2023, non ritenendosi sussistenti le eccezionali ragioni per addivenire al rinvio per la seconda volta richiesto, le parti sono state invitate a discutere la causa e, all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. – In via preliminare dev’essere ribadita l’insussistenza delle eccezionali ragioni per disporre un nuovo rinvio della trattazione della causa, che, all’uopo richieste dall’art. 73, co. 1 bis, c.p.a., possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (ex aliis, C.d.S., sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11190; C.G.A.R.S., 31 gennaio 2022, n. 153).

2. – Nel merito, poiché la controversia concerne un provvedimento di decadenza della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico ritenuto oggetto di artato frazionamento, mette conto precisare da subito, in punto di fatto, le motivazioni che sono state fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (d’ora innanzi GSE) a sostegno del provvedimento in questione, adottato il 1° giugno 2017.

In tale atto il GSE osservava, per quanto più interessa, che:

« - sulla base delle risultanze emerse nel corso dell’attività di verifica e di quanto contenuto negli atti afferenti al procedimento penale n. 6477.11 R.G.n.r./Mod.21, emerge chiaramente che:

• le Denunce di inizio attività relative agli impianti di proprietà delle società Circus Energy S.r.l. (DIA 26797) e Poa Solar S.r.l. (DIA 30402) sono state presentate nel medesimo periodo (luglio 2008);

• i terreni sui quali risultano installati gli impianti nn. 610733 e 610569, rispettivamente nella titolarità delle società Circus Energy S.r.l. e Poa Solar S.r.l., sono attualmente censiti al Fg. 73, p.lle 251 e 252 del NCT del Comune di Trani. Detti terreni, tuttavia, alla data di presentazione delle predette DIA, costituivano un unico terreno, di proprietà della Aziende Agricole Di Martino S.a.s, a suo tempo censito al Fg 73 p.lla 150, “all’uopo artatamente frazionati [il 4 dicembre 2009] in superfici idonee ad allestire impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW”;

• i proprietari dei summenzionati terreni hanno trasferito alle società Circus Energy S.r.l. e Poa Solar S.r.l. i diritti di superficie afferenti agli stessi nella medesima data (30 maggio 2011);

• la società Sol Technology GMBH ha acquistato, rispettivamente, in data 6 maggio 2011 e 1° giugno 2011, la proprietà del capitale sociale delle società Circus Energy S.r.l. e Poa Solar S.r.l.;

- quanto illustrato ai precedenti punti delinea un evidente piano volto a realizzare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 1 MW, evitando il conseguimento dell’Autorizzazione Unica Regionale, che comporta valutazioni specifiche in ordine alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico eluse con l’accesso ad una procedura semplificata (nel caso di specie, la DIA);

[…]

- in ragione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali […] è da ritenersi illegittima la realizzazione, mediante il conseguimento delle DIA in luogo dell’Autorizzazione Unica, di più impianti fotovoltaici, riconducibili al medesimo centro di interessi e artificiosamente frazionati, allo scopo di eludere i limiti di potenza fissati dalla normativa di riferimento, da cui consegue, nel caso di specie, la violazione rilevante di cui alla lettera j) dell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 - "insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi”;

- alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività di verifica e di quanto riportato nella “Richiesta di rinvio a giudizio n. 6477.11 R.G.n.r./Mod.21, del 4 novembre 2015”, le dichiarazioni rese dalla Società in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, all’atto della presentazione dell’istanza di incentivazione, sono da intendersi non veritiere conseguendone, pertanto, la violazione rilevante di cui alla lettera a), dell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 – “presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi” ».

3. – Il T.A.R. ha ritenuto che i sopra richiamati dati di fatto fossero pacifici, in quanto non contestati tra le parti e anzi confermati dai riscontri provenienti dalla sentenza di patteggiamento n. 640 del 2016, emessa dal Tribunale di Trani, e ha respinto i motivi di censura articolati in primo grado ritenendo, in sintesi, che:

- il GSE, ai fini della concessione delle incentivazioni, fosse abilitato a compiere una valutazione complessiva dei titoli autorizzativi relativi all’impianto oggetto di controllo, compresa la verifica dell’idoneità del titolo edilizio, con conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 sui controlli in materia di incentivi, trattandosi di una norma non comportante alcuna invasione delle attribuzioni in materia di governo del territorio spettanti alle amministrazioni locali;

- ricorressero nella specie le “gravi ragioni” ex art. 21 quater l. 241 del 1990 atte a giustificare la sospensione degli incentivi nelle more del procedimento di decadenza;

- fosse corretta la valutazione del GSE sulla sufficienza degli indizi che conducevano a ritenere sussistente, nel caso di specie, un’ipotesi di artato frazionamento di un unico impianto con potenza complessivamente superiore ad 1 MW, con conseguente necessità di ottenere, quale titolo abilitante, l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e non la mera D.I.A.: sia perché la ricorrente si sarebbe limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che si sarebbe

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