Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401430
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Testo completo
N. 01430/2014REG.PROV.COLL.
N. 03046/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2007, proposto da:
DA Società Semplice, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via San Basilio, 61;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, n. 244 del 22 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente criteri per il calcolo dell'indennizzo per danni subiti per grandinata del 1990.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e udito l’avvocato Annalisa di Giovanni su delega dell'avv. Eugenio Picozza;
FATTO
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. II, con la sentenza 22 febbraio 2006, n. 244, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento:
a) della nota prot. n. 13802 del 18 marzo 1992, con la quale il Coordinatore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna ha comunicato alla società ricorrente i criteri di calcolo dell’indennizzo dei danni subiti per la grandinata del 9.10.1990;
b) del decreto n. 96/15/b del 30 agosto 1991 con il quale il medesimo Coordinatore ha concesso e liquidato l’indennizzo per danni subiti dalla società DA;
c) del decreto n. 48/S.I./95 in data 5 giugno 1991, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha riconosciuto il carattere di eccezionalità della grandinata del 9.10.1990 e stabilito i criteri per la corresponsione dell’indennizzo per le colture danneggiate.
2. Il T.a.r. fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che in seguito al Decreto Ministeriale n. 91/00345 del 10 maggio 1991, pubblicato nelle G.U. del 20 maggio 1991, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 L. 15 ottobre 1981 n. 590, era stata dichiarata l’eccezionalità dell’evento atmosferico (grandinata) che il giorno 9 ottobre 1990 aveva interessato alcune zone coltivate delle province di Cagliari e Nuoro; sulla base di tali atti erano stati emanati i decreti impugnati in primo grado per la concessione di un indennizzo all’attuale appellante DA che ha ritenuto illegittimo l’importo attribuito poiché, ai fini dell’ammissibilità del danno da sussidiare, la relativa percentuale è stata considerata sulle singole colture e non sul danno alla totale produzione lorda vendibile (in prosieguo p.l.v.) aziendale.
Secondo il TAR il decreto assessoriale del 5 giugno 1991, che detta le relative prescrizioni non è stato ritualmente impugnato; dunque, la relativa censura è da considerarsi inammissibile; inoltre, l’appellante non avrebbe considerato che l’indennizzo riguarda i danni subiti dalle singole colture e che, per questa ragione, la relazione istruttoria del perito incaricato non ha compiuto alcuna valutazione della percentuale di danno con riferimento alla p.l.v.
Ha osservato al riguardo il T.a.r.che la relazione del tecnico di parte, oltre a non considerare tutte le colture praticate in azienda (che ha una superficie complessiva di Ha 21.21.25, come risulta dalla domanda della sovvenzione, a fronte della superficie di Ha 9.47.40 in concreto danneggiata), le quali concorrono a determinare la complessiva p.l.v., non considera neppure l’elemento costituito dal numero dei cicli di produzione annuale delle singole colture, elemento questo necessario per il calcolo della p.l.v. annuale nei termini indicati in ricorso, ove la perdita di produzione viene collegata alla compromissione del bilancio aziendale, quindi del bilancio annuale: egli, infatti, indica nel 38,43% la percentuale di danni alla p.l.v. delle colture danneggiate, ma riferendola, ovviamente, ai frutti derivanti dal ciclo di produzione in corso di maturazione al momento dell’evento calamitoso.
3. L’appellante contestava la sentenza del T.a.r. deducendo:
a) revocazione della sentenza ai sensi dell’articolo 395, n. 3 c.p.c.;
b) (motivo rescissorio) violazione della legge statale 15 ottobre 1981, n. 590, e della legge regione Sardegna n. 15 del 6 maggio 1991, nonché del decreto assessore regionale dell’agricoltura n. 49/S.I./95 del 5.6.1991. Eccesso di potere per erroneità del presupposto e travisamento dei fatti. Perplessità nella conduzione dell’istruttoria. Contraddittorietà del comportamento tra atti e documenti facenti parte della medesima procedura. Eccesso di potere anche per sviamento;
c) tempestività del ricorso proposto in primo grado;
d) violazione della legge Regione Sardegna n. 15 del 6 maggio 1991 e della legge statale 15 ottobre 1981, n. 590;
e) violazione in iudicando e in procedendo del secondo capo della sentenza. Sussistenza del vizio di “eccesso di potere per illogicità manifesta e per travisamento e/o errore di fatto”.
4. Si costituiva la parte appellata Regione Sardegna, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Ritiene il Collegio, per una migliore comprensione della vicenda in esame, di dover riassumere i termini fattuali della vicenda oggetto del giudizio.
7. In seguito all’eccezionalità dell’evento atmosferico del 9 ottobre 1990, che aveva interessato alcune zone coltivate della provincia di Cagliari e Nuoro, dichiarata con decreto Ministeriale n. 91/00345, del 10 maggio 1991, pubblicato in GU. del 20 maggio 1991, ai sensi dell’art. 4 l. 15 ottobre 1981, n. 590, la Regione Sardegna emanava la legge n. 15 del 6 maggio 1991, al fine di adottare tutte le misure necessarie per poter concedere i contributi, disciplinando le modalità di esperimento dell’istruttoria e