Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-06-15, n. 202003804
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2020
N. 03804/2020REG.PROV.COLL.
N. 04210/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e M Si, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Picciano, in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;
contro
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege ;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna (Sezione Prima) n.-OMISSIS-/2016, resa tra le parti, concernente una sanzione disciplinare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 26/4/2001 il prof. -OMISSIS- - professore associato confermato presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ha proposto al proprio ateneo l’attivazione di uno spin off accademico per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di uno strumento per la determinazione di inquinanti nell’acqua.
Con rogito notarile del 10/7/2002, è stata, quindi, costituita tra l’Università, il prof.-OMISSIS-e le sue collaboratrici dott.sse-OMISSIS- assegniste universitarie, una società a responsabilità limitata, denominata -OMISSIS- -OMISSIS-per l’esercizio dell’attività oggetto dello s pin off .
Dopo la costituzione la società ha affidato all’ateneo bolognese, mediante apposite convenzioni, numerosi incarichi di studio e ricerca relativi a nuovi progetti, prevedendo che il prof.-OMISSIS-– assieme al suo gruppo di lavoro – avrebbe assunto la responsabilità della ricerca.
A seguito delle modifiche al sistema universitario introdotte con la L. 30/12/2010, n. 240, l’Università di Bologna ha deciso di dismettere la propria partecipazione nelle diverse società aventi caratteristiche di spin off tra cui l’-OMISSIS-.
A tal fine è stata avviata un’apposita attività istruttoria preordinata alla quantificazione del valore delle quote universitarie e alla successiva cessione delle stesse, che, con riguardo ad -OMISSIS-, non è andata a buon fine.
Sulla base di documentazione raccolta in occasione della detta istruttoria e trasmessa al Rettore con nota in data 9/5/2015, quest’ultimo ha adottato l’atto 5/6/2015, n. 46172, con cui ha contestato al prof.-OMISSIS-di aver violato obblighi di servizio e di aver tenuto comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'onore del professore universitario, consistenti nell'aver posto in essere reiterate condotte incompatibili con lo status di professore universitario e in palese conflitto di interessi, per aver contemporaneamente ricoperto il ruolo di Presidente dello spin off e quindi finanziatore e beneficiario delle ricerche, di responsabile della ricerca per l’Università di Bologna, di tutor delle assegniste dott.sse -OMISSIS-e di Presidente della Commissione che nell'anno 2011 aveva affidato loro un assegno di ricerca.
Acquisite le deduzioni difensive del prof. -OMISSIS- il Rettore ha adottato il decreto 30/10/2015, n. 1301, col quale, visto il parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina – Sezione professori associati nella seduta del 29/9/2015, nonché la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2015, ha irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata complessiva di mesi 9 così articolata:
1) mesi 3 (tre) in relazione al punto a) della contestazione di addebiti (avente a oggetto le condotte poste in essere in situazione di incompatibilità con lo status di professore universitario, in palese conflitto di interessi e in violazione dell’obbligo di astensione);
2) mesi 6 (sei) in relazione al punto b) della contestazione di addebiti (concernente l’aver reso presunte dichiarazioni non veritiere in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità).
Ritenendo il menzionato provvedimento sanzionatorio illegittimo, il prof.-OMISSIS-lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, il quale, con sentenza 5/12/2016, n.-OMISSIS-, lo ha accolto in parte, per l’effetto riconoscendo sproporzionata la sanzione irrogata.
Avverso la sentenza ha proposto appello il prof. -OMISSIS-
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione universitaria.
Con successivi scritti l’appellante ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.
All’udienza telematica del 4/6/2020 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel respingere la censura con la quale era stato dedotto il tardivo intervento della contestazione disciplinare (con conseguente violazione dell’art. 10, comma 2,