Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-30, n. 201602285

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-30, n. 201602285
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602285
Data del deposito : 30 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09048/2009 REG.RIC.

N. 02285/2016REG.PROV.COLL.

N. 09048/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2009, proposto da
Savda s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, A C e M E C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Panama, 74, int. 8;

contro

Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato F S M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 1513/2009, resa tra le parti, concernente accertamento tariffe trasporto pubblico locale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Colapinto e Marini;


VISTA la sentenza di questa V Sezione 12 marzo 2009, n. 1513 su ricorso della SAVDA s.p.a. nei confronti della Regione Valle d’Aosta, che affermava l’obbligo della Regione autonoma di stabilire, con cadenza annuale, le tariffe del trasporto pubblico locale per il periodo 1982-1986 e 1997-2001;

VISTA la successiva sentenza 8 ottobre 2010 n. 7347 con la quale questa V Sezione, in accoglimento di un primo ricorso per ottemperanza, ha ritenuto elusivo il comportamento serbato dall’amministrazione regionale;

VISTA la sentenza del 16 ottobre 2013 n. 5027, di accoglimento di un ulteriore ricorso per esecuzione del giudicato, con cui è stata ritenuta elusiva la nota regionale 31 ottobre 2012 e si è osservato che “ l’attuazione del comando giudiziale impone (…) l’esercizio del potere amministrativo finalizzato alla fissazione delle tariffe con l’adozione di specifici provvedimenti motivati all’esito di procedimenti finalizzati all’acquisizione di tutti gli elementi istruttori richiesti dalla normativa regolatrice della materia” ;
al contrario la nota regionale adottata in via retroattiva giungeva con un ragionamento ipotetico alla conclusione che le determinazioni annuali, se adottate, avrebbero confermato gli importi fissati negli anni 1982, 1988 e 1992: il che disattendeva il vincolo precettivo del giudicato e la sentenza procedeva all’ordine rivolto all’amministrazione regionale di determinare le tariffe di trasporto pubblico locale come fissato nella pronuncia 12 marzo 2009 n. 1513 nel termine novanta giorni nominando, in caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Segretario generale della Regione Valle d’Aosta;

VISTO il nuovo ricorso per esecuzione del giudicato proposto da Savda avverso la deliberazione della Giunta regionale prot. n. 1351/2015 del 25 settembre 2015 e con il quale veniva chiesta la dichiarazione di nullità di tale deliberazione perché riproduttiva dei precedenti provvedimenti che avevano reiterato le determinazioni ritenute illegittime con la sentenza n. 1513 del 2009 e la condanna al pagamento delle somme derivanti dal dovuto adempimento regionale con gli accessori di legge ed inoltre per il riconoscimento della responsabilità aggravata della p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva dell’esecuzione del giudicato;

VISTA la costituzione in giudizio della Regione Valle d’Aosta, con la quale si è sostenuta l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

CONSIDERATO che la determinazione prot. n. 1351/2015 del 25 settembre 2015 appare essere mera reiterazione dei precedenti provvedimenti e va dichiarata nulla con conseguente assegnazione all’amministrazione regionale di nuovo termine per l’adozione di atti dovuti, con contestuale nomina di commissario ad acta nel caso di persistente inottemperanza, previsione del pagamento in via equitativa per ogni giorno di ritardo oltre il termine assegnato, nonché denuncia all’autorità giudiziaria del commissario ad acta nel caso di persistente inerzia o di elusione del giudicato;

RITENUTO di ancora individuare nella persona del Segretario generale della Regione autonoma Valle d’Aosta il commissario ad acta ;

Ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza;

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