Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401427

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401427
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401427
Data del deposito : 24 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09600/2011 REG.RIC.

N. 01427/2014REG.PROV.COLL.

N. 09600/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9600 del 2011, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dagli avv. L V e D F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Comunale, in Roma, via delle Carrozze, n. 3;

contro

Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Badoero, n. 63;

nei confronti di

F C, A R, C P, L M, D P, L L, Attilio Olanda, Giovanni G, Francesco Alaia, Gianfranco Capaldo, Virgilio Panico, Eva Liguori, Giuseppe Polverno, Natale Brancaccio, Achille Pironti, Gerardo Caiazza, Vincenzo Rago, Vincenza Ventre, Ciro Carbonaro, Vincenzo Caiella, Carmine Novella, tutti non costituiti in giudizio;
M R A, Antonio Cretella, Luigi Liguori, Raffaele Ferraiolo, Rosario Battipaglia, Amedeo Motta, Aniello Marino, Mario Sposito, Marcello Mauro, Alberto Caputo, Giovanna Siniscalco, Gaetano Fiorilli, Giuseppina Landi, Angelo Vicinanza, Mario Elia, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Taranto, n. 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 1001/2011, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per la progressione verticale ai fini della copertura di 37 posti di specialista di vigilanza, nonché degli atti connessi.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno, nonché della sig.ra M R A e di altri 14 consorti in lite, in epigrafe indicati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati Vuolo, Musio e Clarizia, per delega di Brancaccio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Il sig. V G, che ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di 37 posti di Specialista di Vigilanza di Polizia Locale, indetto dal Comune di Salerno con deliberazione della Giunta comunale n. 1628 del 31.12.2007, risultando collocato al 56° posto in graduatoria, in posizione non utile per l’accesso alla categoria superiore, ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Salerno, la graduatoria finale approvata con d.d. n. 285 del 22.12.2009, nonché gli atti connessi, deducendone la illegittimità in primo luogo per essergli stato assegnato un solo punto per il “curriculum”, in applicazione di un indefinito criterio di significatività, mentre a “curricula”, assuntamente più scarni e privi di pregio, sono stati attribuiti punteggi maggiori;
in secondo luogo per essere stata illegittimamente valutata d’ufficio la partecipazione a corsi di formazione professionale in assenza di esplicita richiesta da parte di concorrenti e per essere stata riconosciuta al “curriculum” una capacità selettiva sproporzionatamente alta.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito T.A.R. ha respinto detto ricorso.

Con il ricorso in appello in esame il suddetto concorrente ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione del bando di selezione e dell’art. 111, VI c., della Costituzione, carenza assoluta di motivazione ed illogicità, “error in procedendo” e “in iudicando”.

La sentenza di primo grado è viziata da omesso esame e da travisamento delle censure dedotte.

2.- Sono stati riprodotti i motivi di ricorso di primo grado, di violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del bando di selezione ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).

Con atto depositato il 26.1.2012 si sono costituiti in giudizio la sig.ra M R A ed altri 14 consorti in lite, che hanno eccepito l’inammissibilità e dedotto l’infondatezza dell’appello, nonché hanno riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a., le difese svolte in primo grado e parzialmente non esaminate dal T.A.R., in particolare evidenziando l’inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo per indeterminatezza e genericità (non essendo stato chiarito quali sarebbero stati gli errori commessi dalla Commissione nell’esprimere i propri giudizi ed impingendo la censura nel merito delle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione stessa) nonché la sua infondatezza;
inoltre hanno dedotto l’infondatezza del secondo motivo (con riguardo alla censurata attribuzione di punteggio anche ai concorrenti che non avevano menzionato nella domanda di partecipazione la partecipazione al corso regionale di Polizia municipale) e la sua inammissibilità (non essendo stata impugnata la prescrizione del bando che tanto consentiva), nonché, con riguardo all’attribuzione al curriculum del punteggio massimo di 5 punti, hanno eccepito l’inammissibilità della censura (per non essere stata tempestivamente impugnata la clausola del bando che fissava tale punteggio).

Con memoria depositata il 14.5.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, che ha dedotto l‘infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 12.10.2013 i controinteressati costituiti hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata notifica a tutti i candidati classificatisi in posizione utile in graduatoria (essendo stato chiesto, sia pure in subordine, l’annullamento della intera procedura di selezione) e, ex art. 95 del c.p.a., per mancata corretta notifica presso il domicilio eletto in primo grado ai controinteressati costituiti in primo grado (e non essendo state consegnate al procuratore copie in numero pari a quello dei destinatari);
inoltre hanno ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di appello.

Con memoria “di replica” depositata il 19.10.2013 i contro interessati costituiti hanno ulteriormente eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per le progressioni verticali ed hanno ribadito eccezioni, tesi e richieste.

Con memoria “di replica” depositata il 22.10.2013 l’appellante ha dedotto l’infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata notifica ai concorrenti situati in posizione utile in graduatoria (essendo stata correttamente effettuata, dal momento che non era stato chiesto l’annullamento della intera graduatoria e per essere sufficiente, ex art. 170, comma 2, del c.p.c. la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti). Ha inoltre ribadito la fondatezza dell’appello.

Alla pubblica udienza del 12.11.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal sig. V G, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva relativa alla progressione verticale per la copertura di n. 37 posti di specialista di vigilanza cat. D1, nella parte in cui il deducente è stato collocato al 56° posto, e di tutti i provvedimenti connessi.

2.- Rileva preliminarmente la Sezione che l’infondatezza dei motivi di appello consente, per economia processuale, di prescindere dalla disamina di tutte le eccezioni di inammissibilità dello stesso formulate dalle controparti e della ritualità della memoria di “replica” depositata dai controinteressati il 19.10.2013, con cui sono state formulate ulteriori eccezioni di inammissibilità, che è sprovvista dei contenuti di una replica a precedente memoria conclusionale di controparte (il cui deposito costituisce presupposto per la replica stessa), nonché, conseguentemente, di quella “di replica” depositata il 22.10.2013 dall’appellante.

3.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso è stato dedotto in primo luogo che la sentenza di primo grado è viziata da omesso esame delle censure dedotte e, laddove ha affermato che il punteggio di cinque punti previsto dal bando per il “curriculum” non era sovradimensionato perché rappresentava il 10% dei punti assegnabili per titoli ed il 5% del punteggio massimo totale, da travisamento del significato della relativa censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, con cui era stato sostenuto che detto punteggio massimo previsto per il “curriculum” condizionava l’esito della procedura concorsuale, sia perché in cinque punti si trovavano oltre cento candidati e sia perché non vi era stata la predeterminazione della portata oggettiva e dei criteri che potevano far assurgere i “curricula” ai vari e determinati ranghi di significatività previsti.

Secondo l’appellante non poteva detta carenza essere assorbita nel vago criterio di significatività introdotto dalla Commissione, atteso che esso può rilevare solo su un piano empirico ma non nell’ambito di una procedura concorsuale (in cui i parametri di valutazione devono indefettibilmente essere ancorati a criteri oggettivi e prestabiliti a garanzia della trasparenza e della par condicio, pena l’arbitrio nell’assumere le determinazioni relative).

Il primo Giudice, essendosi limitato, con riguardo a detta censura, a riportare la graduazione prevista e ad affermare che l’impostazione appariva corretta, non si sarebbe sostanzialmente pronunciato circa l’arbitrario criterio di significatività.

3.1.- Rileva in proposito il Collegio che sono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal primo Giudice con riguardo alla stabilita percentuale del punteggio attribuibile per il “curriculum”, che appare assolutamente non sovradimensionata rispetto al totale del punteggio assegnabile ai candidati, con conseguente non manifesta irrazionalità della relativa determinazione ed insussistenza dei dedotti vizi di violazione dei principi di imparzialità e di osservanza del giusto procedimento.

Infatti il bando, all’art. 6, prevede l’assegnazione di un massimo di 100 punti, 50 dei quali da assegnare per il colloquio e la prova pratica e 50 attribuibili per i titoli.

Nell’ambito di questi ultimi 6 punti (di cui fino a 5 per il curriculum) possono essere assegnati per “arricchimento professionale”, 40 punti per titoli di servizio, 2,5 punti per titoli di studio e 2,5 punti per idoneità.

Il punteggio assegnabile per il curriculum costituisce quindi al massimo, il 10% dei punti attribuibili per i titoli ed il 5% del punteggio massimo totale.

Quanto alla valenza del criterio di significatività la censura in esame è del tutto inidonea a comportare la sua positiva valutazione, sia per genericità, non essendo stato indicato quale altro criterio oltre quello indicato avrebbe potuto essere fissato per consentire una adeguata valutazione dei “curricula”, sia per manifesta infondatezza, atteso che è proprio quello della significatività degli elementi contenuti nei “curricula” dei concorrenti il criterio più logico che poteva essere seguito per apprezzare la valenza dei titoli da essi posseduti ai fini della loro quantificazione nella procedura di selezione di cui trattasi ai fini della attribuzione della superiore qualifica.

4.- Con il motivo in esame è stato ulteriormente dedotto che con il ricorso era stata dimostrata la manifesta illogicità della avvenuta attribuzione di un solo punto al ricorrente, essendo stati versati in atti “curricula” sostanzialmente analoghi valutati in maniera differente (G) ed altri privi di significatività in relazione al posto messo a concorso (Panico) cui sono stati attribuiti punteggi superiori.

Gli assunti contenuti in sentenza che la prova dell’irragionevolezza non era stata raggiunta (atteso il positivo giudizio intervenuto nei confronti dell’appellante ed il mancato raffronto con altre posizioni ritenute di dubbia legittimità), sarebbero incondivisibili, sia perché non sarebbe chiaro come il favorevole giudizio potesse impedire il raggiungimento della prova e sia perché il raffronto con altri “curricula” era ripetutamente stato effettuato con gli scritti difensivi e le relative censure avrebbero dovuto essere vagliate compiutamente, verificando sotto il profilo della correttezza, quanto al criterio e al procedimento seguiti, gli apprezzamenti tecnici effettuati dalla Commissione.

4.1.- Osserva in primo luogo il Collegio che è pacifico in giurisprudenza il principio che l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente adempiuto con l’attribuzione di punteggi numerici, oggetto di valutazioni censurabili in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della loro manifesta irragionevolezza.

È infatti legittima la valutazione in forma numerica nei concorsi pubblici, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;
inoltre essa, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4457).

Tale conclusione si impone, a maggior ragione, allorquando (come nella fattispecie) la Commissione abbia preventivamente enucleato, sulla base di quanto prescritto dal bando, in una griglia i criteri in base ai quali avrebbe proceduto all'attribuzione del voto (graduando la valutazione prevista dal bando con punteggi variabili da 5 a 0 secondo la loro maggiore o minore significatività).

Quanto alla illogicità ed erroneità della valutazione in concreto effettuata osserva la Sezione che la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine (oltre che all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando) alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Le relative determinazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile;
in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui le concrete valutazioni della Commissione di esame possono essere apprezzate “ab estrinseco” e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari.

Nel caso che occupa la votazione attribuita al “curriculum” dell’appellante, punti uno, appare non manifestamente illogica o arbitraria, essendo confacente alla significatività degli elementi, non particolarmente rilevanti, in esso contenuti, come condivisibilmente sostenuto dal Giudice di primo grado.

In particolare l’encomio del 28.11.2000 era stato attribuito a tutto il personale in servizio al Corpo di Polizia municipale, tutti gli appartenenti al quale erano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
inoltre il corso “Allievi Vigili Urbani” rientrava, ex art. 9 del Regolamento del Corpo suddetto, tra i requisiti di assunzione, il servizio reso nell’Esercito Italiano è stato prestato in ottemperanza agli obblighi di leva, al servizio svolto come ufficiale di censimento è stato attribuito il punteggio di 0,06 ed il corso di specializzazione sul Codice della strada è stato valutato quale arricchimento professionale;
infine il corso tenuto dalla Scuola Regionale di Polizia locale è stato valutato per tutti i candidati che lo avevano seguito, secondo le prescrizioni del bando.

Quanto alla disparità di trattamento con il candidato sig. Panico va rilevato, a prescindere dalla genericità delle censure di cui all’atto di appello (in cui è assunto che il suo “curriculum” era scarno e privo di significatività), che il medesimo vantava la titolarità di un diploma di Assistente sociale, che nella discrezionalità della Commissione è stata evidentemente valutata come un elemento significativo, in relazione al posto messo a concorso, idoneo a comportare l’assegnazione del punteggio massimo attribuito, in modo non irragionevole, considerato che le nozioni acquisite con il conseguimento di detto titolo di studio non solo sono compatibili con le mansioni proprie del vigile urbano, ma comportano ulteriore qualificazione professionale che è utilizzabile nello svolgimento dei molteplici compiti dei quali esso è investito.

Quanto alla disparità di trattamento con il candidato G va rilevato che il “curriculum” di quest’ultimo presenta elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel “curriculum” dell’appellante, atteso che vanta un compiacimento del Questore di Salerno non posseduto dall’appellante.

Non è stata quindi idoneamente dimostrata la sussistenza di illogicità “ictu oculi” evidenti nella valutazione dei “curricula” tali da rendere evidente la contraddittorietà dei giudizi espressi, nell’ambito della sua discrezionalità, dalla Commissione giudicatrice ed inoltre va considerato che eventuali errori da essa commessi nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, peraltro non percepibili immediatamente in questo ambito essendo espressione di discrezionalità tecnica, non costituiscono comunque per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo o illegittimo calcolo dei punteggi spettanti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3790).

Le censure in esame sono quindi insuscettibili di accoglimento.

5.- Secondo il motivo in esame la sentenza impugnata sarebbe censurabile anche con riguardo alla ritenuta legittimità della valutazione d’ufficio del titolo (Scuola regionale) che alcuni interessati non avevano fatto espressamente valere menzionandoli nella domanda ed allegando la documentazione relativa, decisa dalla Commissione con il verbale n. 2.

Non solo, infatti, la giurisprudenza richiamata in sentenza non si attaglierebbe al caso di specie, ma non sarebbe chiaro da dove sia stato desunto che detto titolo fosse stato indicato nei “curricula”, con conseguente possibilità di valutazione, atteso che la censura formulata in primo grado era diretta a tutti i concorrenti collocati in graduatoria, nell’assunto che non risultavano essere stati “verbalizzati i concorrenti ammessi al beneficio” e che agli atti non era stata acquisita la intera documentazione di concorso e in particolare i “curricula” di tutti i concorrenti.

Comunque al riguardo si sarebbe formato un indirizzo giurisprudenziale per il quale la Commissione non deve compiere attività istruttoria per acquisire titoli anche se l’interessato ha dichiarato di possederli, potendo essere valutati solo quelli prodotti nei termini.

5.1.- Osserva la Sezione che la determinazione di attribuire il punteggio previsto per la partecipazione ai corsi di formazione della Scuola regionale anche ai candidati che non ne avevano fatto menzione nella domanda di partecipazione è stata assunta dalla Commissione, peraltro prima della concreta valutazione dei titoli dei candidati, in applicazione di quanto previsto dal bando di concorso, alla pagina 3, circa la possibilità di riferirsi agli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati per la attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio.

La circostanza, dedotta dall’appellante, che il bando prevedeva che alla domanda dovevano essere allegati tutti i titoli ritenuti utili, è inidonea a superare detta possibilità prevista dalla “lex specialis” atteso che essa è stata, con determinazione della Commissione non oggetto di specifica impugnazione, evidentemente interpretata nel senso che era applicabile solo a tutti i titoli ulteriori rispetto a quelli già comunque in possesso dell’Amministrazione di cui era consentito tenere conto nell’attribuzione del punteggio per la significatività del “curriculum” in base alla disposizione del bando sopra indicata;
ciò considerato anche che era stato comunque rispettato il principio della “par condicio”, essendo stato assegnato il punteggio, secondo il Comune, a tutti i concorrenti che avevano partecipato al corso e che la documentazione non era comunque riferita ad elementi essenziali della domanda.

Irrilevante è poi da considerare la circostanza che sarebbe stato impossibile verificare, in base al contenuto dei verbali di gara, quali fossero i soggetti che avevano concretamente beneficiato della attribuzione di punteggio per la avvenuta frequenza dei corsi della scuola regionale, pur in assenza di menzione nelle rispettive domande, atteso che era comunque possibile individuare detti beneficiari mediante semplice esame, a cura della parte interessata, delle domande e dei punteggi attribuiti.

Anche l’esaminata censura non è quindi accoglibile.

6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

7.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

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