Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-23, n. 201903347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-23, n. 201903347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903347
Data del deposito : 23 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2019

N. 03347/2019REG.PROV.COLL.

N. 06408/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6408 del 2014, proposto da
Sony Europe Limited , Sede Secondaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, A V, con domicilio eletto presso lo studio P B in Roma, via Flaminia n. 135;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi;
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04015/2014, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati P B e Sergio Fiorentino dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’appello in esame la società appellante impugnava la sentenza n. 4015\2014 con cui il Tar Lazio aveva respinto l’originario gravame, proposto dalla stessa Sony Europe limited sede secondaria italiana (d’ora in avanti Sony) aveva proposto avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti Autorità), reso nell'adunanza del 20 dicembre 2013 all'esito del procedimento istruttorio n. PS8714. Tale atto aveva ad oggetto "pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società Sony Europe limited, consistente nella diffusione di informazioni non veritiere in merito alla garanzia legale di conformità prestata dalla SONY e nell'opporre difficoltà di varia natura agli acquirenti in relazione all'esercizio dei loro diritti in materia di garanzia legale di conformità, di cui agli artt. 128 e ss Codice del Consumo", con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500.000,00 Euro.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 128 – 132 d.lgs. 206\2005 relativi alla garanzia legale di conformità, dell’art. 133 sulla garanzia convenzionale, degli articoli da 20 a 25 sulle pratiche commerciali scorrette, di violazione delle direttive n. 1999/44/CE e n. 2005/29/CE, degli artt. 23 e 41 Cost., nonché di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, incongruenza, sviamento, straripamento, sulla assenza dei presupposti di induzione in errore dei consumatori, sulla non obbligatorietà di descrivere in dettaglio la garanzia legale;

- violazione degli articoli 9, 13, 27 del medesimo d.lgs. 206 cit. e dell’art. 11 della legge n. 681 del 1981, nonché diversi profili di eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità fra lesione e sanzione.

L’autorità si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 16\5\2019, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. L’appello in esame ha ad oggetto la sentenza resa dal Tar Lazio in merito alla controversia concernente la sanzione irrogata dall’Autorità avverso Sony Italia, a cagione della scorrettezza delle informazioni fornite dalla società circa l'applicazione della garanzia legale di conformità sul proprio sito internet e sulla documentazione a corredo dei prodotti, con particolare riguardo alla garanzia del prodotto da eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per la durata di un solo anno a partire dalla data originale di acquisto, anche alla luce dei comportamenti non univoci tenuti in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti al consumatore in materia di garanzia legale di conformità, essendosi alcuni punti vendita rifiutati di ritirare i prodotti nonostante il difetto si fosse manifestato entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

In particolare, sul sito internet www.sony.it, nella pagina intitolata «Garanzie Termini e condizioni della garanzia Sony» si leggeva: «Sony garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per la durata di un anno e a partire dalla data originale di acquisto (...) La presente garanzia non copre i costi ed i rischi associati al trasporto del vostro prodotto a Sony o al laboratorio del centro di assistenza e viceversa».

L’istruttoria, avviata sulla base di numerose segnalazioni, si svolgeva anche attraverso l’acquisizione del parere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso in data 29\11\2013, che ha ritenuto la pratica commerciale in esame scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1 let. g, 22, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad evitare il riconoscimento e la prestazione della garanzia legale biennale di conformità a favore del consumatore, con il semplice rinvio a quella convenzionale di un anno – con solo un generico e confuso richiamo alle permanenza dei diritti spettanti in base alle leggi nazionali applicabili – inducendolo e/o condizionandolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, sulla base di una erronea rappresentazione dei diritti loro spettanti in merito alla garanzia.

2. Con il provvedimento definitivo, l’Autorità condivideva il parere acquisito e concludeva nel senso che la condotta contestata fosse da reputarsi lesiva ai sensi delle predette norme del c.d. codice del consumo, in quanto ambigua ed omissiva ed in grado di ostacolare indebitamente l’esercizio dei diritti del consumatore, creando confusione, con le proprie indicazioni, tra la garanzia del produttore e la garanzia legale di conformità in modo non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi della disciplina normativa richiamata.

All’esito del giudizio di prime cure, il Tar respingeva il gravame del respingendo le censure dedotte avverso sia le pratiche contestate sia il quantum della sanzione irrogata.

Nella presente sede la parte ricorrente ripropone le censure di prime cure, contestando le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza appellata.

3. In termini di inquadramento occorre riassumere la disciplina applicata dall’Autorità, nei termini già approfonditi dalla giurisprudenza anche della sezione.

3.1 L'espressione "pratiche commerciali scorrette" designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall'art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/Ce. La finalità perseguita dalla direttiva europea consiste nel garantire, a termini del suo considerando 23, un elevato livello comune di tutela dei consumatori procedendo ad un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, ivi compresa la pubblicità sleale, nei confronti dei consumatori.

Per "pratiche commerciali" - assoggettate al titolo III della parte II del Codice del consumo - si intendono tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente "correlati" alla "-promozione, vendita o fornitura-" di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti contrattuali. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche semplici omissioni.

Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno "scorretta", il comma 2 dell'art. 20 del Codice del consumo stabilisce in termini generali che una pratica commerciale è scorretta se "è contraria alla diligenza professionale" ed "è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori".

Nella trama normativa, la definizione generale si scompone

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