Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-09-18, n. 201204935
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N. 04935/2012REG.PROV.COLL.
N. 00186/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2001, proposto da:
D C T, D G M L, D D R, P P, D C M P, M A;rappresentate e difese dagli avv. A S, A D, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
U.S.L. N.23 della Regione Campania - Gestione Liquidatoria, A.S.L. Napoli 2, rappresentate e difesi dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Sara Merlo in Roma, via Carlo Passaglia 14;Regione Campania;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 02834/1999, resa tra le parti, concernente riconoscimento della qualifica di educatore professionale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. A P e uditi per le parti gli avvocati Davide e Sasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori D C T ,D G M L, D D R, P P, D C M P, M A hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: sezione V n. 02834/1999 che ha respinto il loro ricorso:
- per l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico relativo al sesto livello retributivo di cui al D.P.R. n. 348/1983, al settimo livello retributivo di cui al D.P.R. n. 270/1987 e D.P.R. n. 384/1990;
- previo annullamento del silenzio rifiuto sulle istanze presentate dalle ricorrenti in data 25 settembre 1990 e sulla successiva diffida notificata alla Unità sanitaria locale n. 23 della regione Campania in data 11 settembre 1992.
Considerato che :
- la sentenza del TAR ha respinto i ricorsi in quanto le ricorrenti non hanno dimostrato di avere diritto alla qualifica da essi pretesa, ma nel contempo ha affermato che “l’omissione da parte della regione della redazione dei ruoli nominativi regionali non può ritenersi di ostacolo all’eventuale conseguimento del livello nel quale le ricorrenti ritengono di dover essere inserite. Infatti l’ordinamento, attraverso l’istituto del silenzio e, in ipotesi di perdurante inadempimento da parte dell’Amministrazione, della nomina di un commissario ad acta , garantisce l’adozione di tutti i provvedimenti riconosciuti idonei al soddisfacimento dell’interesse di parte”;
- in tal modo la sentenza del TAR risponde anticipatamente e in modo condivisibile alle eccezioni di inammissibilità che l’ Amministrazione, non costituitasi in primo grado, avanza in grado di appello, non essendo stato impugnato il primo atto di inquadramento;
- a tali eccezioni di inammissibilità dei ricorsi si oppone con ancora maggiore evidenza il fatto che il vero oggetto del presente giudizio è quello di verificare l’esito del procedimento di inquadramento disposto dalla USL competente e trasmesso ai competenti organi regionali (presumibilmente ancora in corso al momento dello svolgimento del giudizio di primo grado) e che tale oggetto corrisponde a quello proprio di un processo per l’accertamento del diritto delle ricorrenti;
- proprio sull’esito di tale procedimento questa Sezione ha disposto nell’udienza pubblica del 18 novembre 2011 l’ ordinanza istruttoria n. 6312, con la quale si rileva che esistono agli atti proposte della USL e documenti della Regione che indicano gli appellanti come educatori professionali “da” iscrivere nei ruoli nominativi regionali e si chiede se il procedimento relativo all’inquadramento degli interessati come personale di ruolo con qualifica di educatore professionale si sia concluso con l’effettiva attribuzione di tale qualifica nei ruoli;
- La Regione Campania ha trasmesso la risposta in data 4 gennaio 2012, con una breve nota con la quale si afferma che “le disposizioni che attribuivano a questa Amministrazione l’incombenza di redarre(sic) un ruolo nominativo del personale SSR, nelle more mai attivato, sono state superate dalle norme istitutive delle Aziende sanitarie” e si conclude che quindi che spetta a queste ultime tenere il ruolo del loro personale;
- la documentazione depositata dalla parte appellante, ulteriormente integrata in questa ultima fase del giudizio, comprende l’allegato informatico trasmesso alla regione – con nota prot. 27981/2001 - dal Direttore generale della ASL Napoli 2, in cui è confluita la soppressa USL 23, nonché la indicazione dell’ulteriore scambio di note tra Regione Campania e ASL, dopo la quale il direttore generale della ASL Napoli 2 ha trasmesso alla regione Campania, con nota prot. 34923/2001, la deliberazione n. 1388/2001, con la quale si attesta che “gli inquadramenti del personale dipendente di questa ASL sono quelli riportati su supporto informatico, predisposto in rigorosa aderenza alle disposizioni fornite dall’Assessorato regionale alla Sanità, già inviato con nota n. 27981/2001”;
- dalla trascrizione del supporto informatico acquisito agli atti in corrispondenza ai nominativi delle ricorrenti compare il codice attribuito alla qualifica di Educatore Professionale. La stessa qualifica risultava anche dalle schede anagrafiche della USL, già esibite nel corso del giudizio di primo grado e considerate dal TAR insufficienti a dimostrare l’inquadramento nella qualifica, in mancanza di un atto della Regione, cui risultava attribuita la competenza di approvare gli organici con effetti costitutivi;
- la ASL n. 2 Napoli non ha contestato tale documentazione né le sue risultanze, limitandosi ad argomentare, in via solo formale, la non spettanza della qualifica in base alla normativa che prevede che il personale delle USL proveniente da altre amministrazioni mantiene l’inquadramento iniziale, nonché affermando che la competenza all’inquadramento è esclusivamente propria della Regione, il che è oggi smentito dalla nota della Regione stessa in risposta alla ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione.
Ritenuto che
- nel caso di specie vi siano agli atti sufficienti elementi per ritenere che la qualifica delle appellanti dal momento del primo inquadramento, che avrebbe dovuto fissarla ai sensi del DPR n.761/1979, sia stata mantenuta per anni in una situazione provvisoria nel carteggio tra Regione e USL prima e ASL poi e che ciò non possa giustificare la lesione di posizioni professionali per come risultano costantemente qualificate dai documenti e dalle proposte della USL/ASL presso la quale le corrispondenti attività erano esercitate;
- deve essere affermato, pertanto che agli appellanti spettava la qualifica di educatore professionale, con il conseguente inquadramento ed il relativo trattamento retributivo con la decorrenza che risulta dagli atti della ASL o della USL 23 e, comunque, da data non anteriore al 23 luglio 2001, data della deliberazione n. 1388/2001, con la quale si attesta formalmente ai competenti organi regionali che i ruoli del personale della ASL sono quelli indicati dal supporto informatico trasmesso con la precedente nota n. 27981;
- in ragione dell’andamento della vicenda processuale le spese per il presente grado di giudizio debbono essere compensate.