Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-19, n. 201705963
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Pubblicato il 19/12/2017
N. 05963/2017REG.PROV.COLL.
N. 02440/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2016, proposto da-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocato I D F, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato M D L in Roma, via della Giuliana, n. 44;
U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Consorzio Servizi Abruzzese Csa non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, -OMISSIS-resa tra le parti, concernente la revoca dell’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica a seguito informativa interdittiva antimafia – risarcimento dei danni
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-e dell’U.T.G. - Prefettura di Roma;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante,-OMISSIS-., l’Avvocato M P, per il Comune di -OMISSIS-l’Avvocato I D F e per il Ministero dell’Interno, nella sua articolazione territoriale prefettizia, l’Avvocato dello Stato Isabella Piracci;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la determinazione n. 278 del Settore Pubblica Istruzione n. 278 del 29 luglio 2014, il Comune di -OMISSIS-, odierno appellato, ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica per il periodo dall’ottobre 2014 al giugno 2016 nella scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado per un numero di circa 55.000 pasti annui.
1.1. Alla gara ha preso parte l’odierna appellante,-OMISSIS-., che all’esito delle relative operazioni è risultata aggiudicataria della commessa.
1.2. Con la nota prot. n. -OMISSIS- tuttavia, la Prefettura della Provincia di Roma ha trasmesso a-OMISSIS-. l’informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, commi 3 e 4, e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011.
1.3. Con il successivo decreto n. -OMISSIS-, frattanto, la medesima Prefettura della Provincia di Roma, ravvisandone i presupposti, ha disposto la temporanea e straordinaria gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 31, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.
1.4. Ricevuta l’informativa, il Comune di -OMISSIS-, con la nota prot. -OMISSIS-, ha comunicato a-OMISSIS-. l’avvio del procedimento inteso alla revoca dell’aggiudicazione e ha invitato l’impresa a presentare le relative controdeduzioni.
1.5. Con la nota prot. n.-OMISSIS-,-OMISSIS-., a mezzo degli amministratori giudiziari nominati con decreto n. 102 del 27 luglio 2015 del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, ha trasmesso al Comune di -OMISSIS-tale decreto, unitamente al provvedimento prot. n. -OMISSIS-, per mezzo del quale il Prefetto di Roma ha sospeso al misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 10, della l. n. 114 del 2014.
1.6. Il Comune di -OMISSIS-, ciononostante, ha disposto la revoca dell’aggiudicazione, con la determina n. -OMISSIS-, a cagione della perdurante efficacia dell’informativa antimafia.
2. Detto provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, sede -OMISSIS-da-OMISSIS-., che ne ha chiesto l’annullamento per l’asserita inidoneità del provvedimento interdittivo antimafia a giustificare la revoca dell’aggiudicazione.
2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito in resistenza il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto la reiezione del ricorso ex adverso proposto.
2.2. Con successivi motivi aggiunti-OMISSIS-. ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce degli ulteriori provvedimenti sopravvenuti e, in particolare, del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Roma aveva dichiarato cessata la misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, attestando l’assenza di cause o ragioni che giustificassero la valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa.
2.3. Il T.A.R. per l’Abruzzo, sede -OMISSIS-con la sentenza n. -OMISSIS-, ha tuttavia respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da-OMISSIS-., compensando le spese di lite tra le parti.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello-OMISSIS-., articolando quattro motivi di censura che saranno di seguito esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con l’accoglimento di tutte le domande di primo grado.
3.1. Si sono costituiti il Comune di -OMISSIS-, appellato, e la Prefettura di Roma, entrambi per resistere all’impugnazione, di cui hanno chiesto la reiezione.
3.2. Nella camera di consiglio del 21 aprile 2016, fissata per l’esame della domanda sospensiva, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 3 novembre 2016.
3.3. La causa, per ragioni di connessione rispetto ad altri contenziosi, è stata infine rinviata, per la discussione, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
3.4. Infine, nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e all’esito dell’ampia discussione svoltasi tra questi anche in ordine ad altre cause connesse, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello di-OMISSIS-. è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo (pp. 7-9 del ricorso)-OMISSIS-. censura la sentenza impugnata per avere, a suo avviso erroneamente, respinto la richiesta di sospensione, formulata dalla ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza dell’impugnazione, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, del provvedimento antimafia ad effetto interdittivo emesso dalla Prefettura di Roma.
6.1. Secondo l’appellante, infatti, la sentenza di prime cure merita riforma perché il primo giudice avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, instauratosi avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, in quanto la decisione sulla predetta impugnativa aveva carattere pregiudiziale, costituendo domanda principale rispetto al giudizio celebratosi innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, sede -OMISSIS-che, rispetto al primo, assumeva la connotazione di domanda accessoria.
6.2. Il motivo è destituito di fondamento.
6.3. Il primo giudice ha ritenuto, sul punto, di non potere vagliare le censure sollevate contro la presupposta informativa, perché proposte avanti ad un diverso giudice e, cioè, il T.A.R. per il Lazio, e di non poter disporre la sospensione del giudizio, nemmeno chiesta dall’odierna appellante che, alla luce dei provvedimenti adottati dalla Prefettura e dal Tribunale di Roma, ha sostenuto che il ricorso avverso l’informativa avesse perso gran parte dell’originario interesse a coltivare il giudizio avanti al T.A.R. per il Lazio (pp-10-11 della sentenza impugnata).
6.4. La statuizione del primo giudice va immune da censura anche perché, al momento in cui fu adottata la revoca dell’aggiudicazione in questo giudizio impugnata,-OMISSIS-. aveva impugnato l’informativa antimafia avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ma non ha poi impugnato con motivi aggiunti, nel medesimo giudizio relativo alla causa principale, il consequenziale atto adottato dall’Azienda.
6.5. È stata dunque-OMISSIS-. a dare causa, con il proprio contegno processuale (l’impugnativa dell’atto consequenziale in un separato giudizio, avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, anziché avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, giudice della causa principale che avrebbe attratto per connessione anche la causa accessoria), alla situazione costituente il presupposto logico-giuridico della qui invocata pregiudizialità, in spregio di quanto ha affermato la sentenza n. 17 del 31 luglio 2014 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio.
6.6. In detta pronuncia, intervenuta a dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale proprio sul giudice territorialmente competente in ordine alle impugnative, anche separate, delle informazioni antimafia e degli atti consequenziali, l’Adunanza plenaria ha chiarito che l’impugnativa degli atti consequenziali all’informativa antimafia dovrebbe avvenire con motivi aggiunti avanti al T.A.R., già adito, competente territorialmente a giudicare dell’informativa (e, cioè, quello del luogo in cui ha sede la Prefettura che ha emesso il provvedimento interdittivo), senza moltiplicare avanti a diversi TT.AA.RR., come ha pure puntualmente evidenziato la sentenza impugnata (p. 11), i giudizi relativi agli atti applicativi adottati dalle diverse stazioni appaltanti sul territorio nazionale, per « le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all’art. 24 e 111 Cost. ed i principi comunitari » ed evitare, in questa materia, il ben noto fenomeno del c.d. forum shopping (Adunanza plenaria, 31 luglio 2014, n. 17).
6.7. Non può dunque-OMISSIS-. invocare l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. quando è stata essa stessa ad introdurre la causa pregiudiziale con separato giudizio rispetto alla causa pregiudicata.
6.8. In ogni caso, e per quanto qui rilevar possa, la causa pregiudiziale, definita dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. -OMISSIS-ed appellata dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Roma e dall’ANAC avanti a questo Consiglio di Stato con ricorso avente R.G. n. -OMISSIS-, è stata chiamata in decisione, per evidenti ragioni di connessione-pregiudizialità, alla stessa udienza pubblica del 12 dicembre 2017, sicché la denegata sospensione del giudizio, al di là della sua inammissibilità per le vedute ragioni, non può determinare alcun conflitto tra giudicati, nemmeno potenzialmente, perché anche la causa pregiudiziale viene simultaneamente decisa da questo Consiglio di Stato con contestualità, ed uniformità, di giudicati.
6.9. Il motivo dunque, in quanto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Con il secondo motivo (pp.