Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202403301

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202403301
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403301
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 03301/2024REG.PROV.COLL.

N. 07478/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7478 del 2023, proposto dal Centro Medico Lucano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati A C e F S, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia,

contro

- la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M B, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;
- l’Azienda sanitaria locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A S, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;

nei confronti

di Genovese Camillo s.r.l. e dell’Ambulatorio di nefrologia ed emodialisi Sm2 s.r.l., non costituiti in giudizio,

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 385 del 2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’ASL di Potenza;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del 14 marzo 2024, il Consigliere Pier Luigi Tomaiuoli e viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1.- Il Centro Medico Lucano - struttura sanitaria accreditata dalla Regione Basilicata che opera nel campo della specialistica medica e della chirurgia ambulatoriale - ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva del Tar Basilicata in epigrafe meglio indicata, con cui sono stati dichiarati inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti volti all’annullamento degli atti di fissazione dei tetti di

spesa per la specialistica ambulatoriale relativi all’anno 2022.

La sentenza impugnata ha affermato il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, non avendo essa stipulato alcun accordo contrattuale con il servizio sanitario, di guisa che nessun risultato utile essa potrebbe ottenere in caso di annullamento degli atti impugnati, con cui sono stati determinati i tetti di spesa per gli operatori già contrattualizzati.

2.- Il centro ricorrente in primo grado ha interposto appello avverso la predetta sentenza, lamentandone l’erroneità, dal momento che essa sarebbe legittimata all’impugnazione.

La sua legittimazione, in particolare, si fonderebbe sulla circostanza che aveva già presentato istanza di contrattualizzazione, da ultimo proprio nell’anno 2022 e prima dell’adozione degli atti impugnati.

A conferma di ciò, d’altra parte, l’appellante richiama la sentenza del medesimo Tar Basilicata n. 96 del 2021, relativa ai tetti di spesa per l’anno 2019, che aveva accolto nel merito il suo ricorso, senza ravvisare un difetto di legittimazione.

Nel merito, l’appellante ripropone le censure già articolate in primo grado a sostegno della illegittimità della determinazione dei tetti di spesa relativi all’anno 2022 sulla base del consuntivo relativo all’ormai lontano anno 2014.

3.- Si sono costituite in giudizio la Regione Basilicata e l’ASL Potenza, aderendo alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata ed eccependo l’infondatezza del gravame avversario.

4.- All’udienza del 14 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

È corretta la statuizione del primo giudice, poiché, come è noto, il possesso dell’accreditamento istituzionale non è sufficiente ad una struttura sanitaria per contestare i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e di ripartizione del budget adottati dall’Amministrazione, occorrendo anche che le medesime strutture abbiano stipulato gli accordi di cui all’art. 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Prima della stipula di tali accordi, infatti, le strutture sanitarie non si trovano in una posizione qualificata e differenziata rispetto alla collettività.

Nessun rilievo, poi, può avere la circostanza che il medesimo difetto di legittimazione non sia stato rilevato in un precedente del medesimo Tar Basilicata relativo ad altra annualità, trattandosi di una circostanza endoprocessuale non rilevante nei successivi contenziosi.

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

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