Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-23, n. 201001091
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Numero 01091/2010 e data 23/03/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2010
NUMERO AFFARE 01856/2009
NUMERO AFFARE 01857/2009
OGGETTO:
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Per L'Impresa e L'Internazionalizzazione.
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Per L'Impresa e L'Internazionalizzazione.
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
proposti dai sig.ri S F, S R,
F R, O Z, per annullamento
di delibere di inquadramento e per la revocazione del d.P.R.
22 luglio 2008, con cui è stato deciso precedente ricorso
straordinario per revocazione.
LA SEZIONE
Vista la nota del 5 maggio 2009, prot. n. 39888, e le relazioni con cui il Ministero dello Sviluppo economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Ufficio II – Affari giuridici e contenzioso) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari indicati in oggetto;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del 23 giugno 2009;
Vista la nota del ricorrente, Orlando Zalaffi, del 17 settembre 2009, pervenuta in Segreteria il 2 ottobre 2009 e trasmessa al Ministero dello Sviluppo economico con lettera del Presidente della Sezione n. 0021267 del 5 ottobre 2009;
Vista la nota dell’Amministrazione n. 83786 del 25 settembre 2009 e pervenuta in Segreteria il 7 ottobre 2009, con la quale si adempie alla pronuncia interlocutoria del 23 giugno 2009;
Vista la nota del Presidente della Sezione del 7 ottobre 2009 n. 21491;
Vista la nota dell’Amministrazione del 20 ottobre 2009 n. 92183, pervenuta in Segreteria il 2 novembre 2009;
Vista la nota del ricorrente del 21 ottobre 2009 con i relativi allegati, pervenuta in Segreteria il 2 novembre 2009;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
Ritenuto in fatto quanto esposto dall’Amministrazione e dal ricorrente nel ricorso e nei diversi atti citati in epigrafe;
PREMESSO
La vicenda sottoposta all’esame del Collegio è compendiata in due distinti ricorso straordinari.
Il primo dei ricorsi (recante data 9 luglio 2008, contenuto nel fascicolo n. 1856/2009) è finalizzato ad ottenere l’annullamento:
• delle delibere di inquadramento adottate: 1) dalla Giunta delle CC.I.A.A. di Firenze, in applicazione del d.P.R. n. 665 del 1984;2) dal Segretario generale delle CC.I.A.A. di Firenze, in applicazione del d.P.R. n. 665 del 1984;
• delle determinazioni di avanzamento di carriera adottate dal Segretario generale della CC.I.A.A. di Firenze sulla base del superamento delle “prove selettive” previste dal d.P.R. n. 665 del 1984;
• delle determinazioni di attribuzione del L.E.D. adottate dal Segretario generale della C.C.I.A.A. di Firenze, in applicazione del d.P.R. n. 665 del 1984;
• delle relazioni istruttorie e dei decreti presidenziali, redatti dal Ministero dello Sviluppo economico, asseritamente “incompetente in materia (…)”;
• dei pareri emessi dalla Sezione III del Consiglio di Stato, ricettivi: a) delle asseritamente “illegittime relazioni istruttorie”;b) delle asseritamente “illegittime richieste di parere”, redatte dal Ministero dello Sviluppo economico;
• di ogni altro atto connesso, conseguente, anteriore e successivo, compresi gli atti generali autorizzativi.
Con il secondo ricorso straordinario (recante data 17 settembre 2008 e contenuto nel fascicolo n. 1857/2009) i ricorrenti chiedono alla Presidenza del Consiglio di voler istruire il ricorso per la revocazione del d.P.R. 22 luglio 2008, lamentando l’incompetenza del Ministero dello Sviluppo economico ad istruire i gravami in materia.
Chiedono altresì di voler “uniformare l’istruttoria del presente ricorso a quella del ricorso straordinario (…) prodotto dai sottoscritti il 9 luglio 2008, stante l’unicità del merito dei due ricorsi”.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha prodotto due distinte relazioni (dai contenuti perfettamente sovrapponibili, contrassegnate dai numeri RS 01/09 e RS 02/09), con cui insiste per l’inammissibilità dei due gravami, poiché non sarebbe ammesso ricorso per revocazione avverso una precedente decisione in ordine ad un precedente ricorso per revocazione.
La Sezione ha esaminato i ricorsi in oggetto nell’Adunanza del 23 giugno 2009, disponendo la riunione dei due ricorsi e concludendo con una pronuncia interlocutoria, nella quale ha chiesto all’Amministrazione riferente di acquisire taluni documenti.
Con la nota del 17 settembre 2009 il ricorrente chiedeva di conoscere la suddetta decisione della Sezione e di avere copia della relazione istruttoria unificata redatta dall’Amministrazione.
Con la nota n. 83786 del 25 settembre 2009 l’Amministrazione procedeva all’adempimento della richiesta istruttoria della Sezione e con la lettera del Presidente di quest’ultima, citata in epigrafe, si procedeva ad assicurare la conoscenza da parte dei ricorrenti degli atti da loro richiesti, così come risulta altresì dalla nota dell’Amministrazione del 20 ottobre 2009.
Con la nota del 21 ottobre 2009 i ricorrenti inviavano ulteriore documentazione relativa alla vicenda, che ha dato origine ai ricorsi in oggetto, e si riferivano ad una querela già sporta contro i Presidenti della Sezione, che si sono succeduti nel tempo, e contro il giudice ordinario, che ha esaminato una loro precedente analoga querela.
CONSIDERATO
I due ricorsi citati in epigrafe ritornano per la quarta volta su una questione ampiamente e ripetutamente esaminata dalla Sezione in passato.
Il primo ricorso del 9 luglio 2008, in quanto ripetitivo - nei suoi presupposti soggettivi – quanto a petitum di analoghi ricorsi relativi all’inquadramento del personale della CC.I.A.A. di Firenze e già decisi dalla Sezione, è inammissibile per il principio del ne bis in idem. Analogamente inammissibile è nella parte in cui esso lamenta un vizio nell’istruttoria dei ricorsi a suo tempo respinti, essendo scaduti tutti i termini per impugnare sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale i decreti presidenziali decisori dei ricorsi stessi.
Con il secondo ricorso straordinario del 17 settembre 2008, i nominati in oggetto, nell’intento di perseguire le medesime finalità, di cui al precedente ricorso del 9 luglio 2008, hanno chiesto la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato il non luogo a deliberare in ordine al ricorso dai medesimi ricorrenti depositato direttamente presso il Consiglio di Stato in data 4 luglio 2007 ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per:
a) l’annullamento del d.P.R. 23 maggio 2007, relativo al ricorso per revocazione depositato presso il Consiglio di Stato il 31 gennaio 2006;
b) la conseguente revocazione del d.P.R. 15 settembre 2003 relativo ai ricorsi straordinari prodotti il 19 dicembre 1995 da A M A + 3, il 10 giugno 1997 da A M A + 3, il 10 giugno 1997 da A M A + 46 e da A S + 29 e, infine, il 27 ottobre 1997 da A S + 3 nonché per la revocazione del d.P.R. 23 novembre 2004 relativo al ricorso straordinario prodotto il 24 gennaio 2004 dai ricorrenti medesimi;
c) l’annullamento e l’integrale riforma dei pareri emessi in data 15 ottobre 2002 dalla Sezione III del Consiglio di Stato contraddistinti con i numeri 1802/01 (648/02), 1803/01 (647/02), 1804/01 (649/02) e 1805/01 (650/02);del parere 222/04 emesso il 24 agosto 2004;del parere 528/05 emesso il 12 luglio 2005;del parere n. 810/06 emesso il 24 ottobre 2006.
Come già rilevato, i ricorrenti con quest’ultima impugnativa ripropongono per la quarta volta istanza di revocazione di un decreto presidenziale decisorio di precedente ricorso per revocazione, tutti riguardanti la medesima materia e aventi ad oggetto lo stesso petitum. Al punto che sulla revocazione del d.P.R. 23 maggio 2007 la Sezione si è pronunciata ben due volte: il 23 ottobre 2007 ed il 26 febbraio 2008. In ambedue i casi concludendo con una decisione di non luogo a provvedere.
Il Collegio ha avuto modo ripetutamente di esprimersi sulla vicenda sottoposta al proprio esame, ribadendo, da ultimo con il parere reso nell’Adunanza del 24 ottobre 2006, come, per consolidata giurisprudenza, la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 403, commi 1 e 2, c.p.c. e 86 R.D. 17 agosto 1907, n. 662, non sia ammessa avverso la decisione pronunciata in sede di revocazione (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2001, n. 4080;Sez. I, 20 settembre 2000, n. 720;7 febbraio 2001, n. 128/01;Sez. II, 5 giugno 1991, n. 566).
Il Collegio ritenne, pertanto, che il ricorso depositato il 4 luglio 2007 per la revocazione del provvedimento presidenziale del 23 maggio 2007, con il quale era intervenuta la decisione in ordine a precedente ricorso per revocazione, non potesse costituire, tenuto conto dei precedenti descritti, ordinaria espressione del diritto di azionabilità delle pretese nei confronti degli atti della pubblica Amministrazione – di cui all’art. 113 Cost., ma si risolvesse, nel caso di specie, in un ingiustificato aggravio del procedimento promosso in assenza degli elementi prescritti dagli artt. 403 c.p.c. e 86 R.D. n. 642 del 1907 sopra richiamati.
Ne è derivata l’adozione di una pronuncia espressiva del fatto che la questione era ormai ritenuta dalla Sezione chiusa, anche perché i motivi addotti dal ricorrente per riaprirla apparivano ingenuamente pretestuosi e ripetitivi.
Anche nell’ultimo ricorso, attualmente all’esame della Sezione, si configura tale ripetitività, in quanto, relativamente all’incompetenza del Ministero dello Sviluppo economico ad istruire il ricorso, la Sezione si era già pronunciata nel proprio parere n. 222/2004 del 24 agosto 2004 e, relativamente al fatto che l’art. 13 d.P.R. n. 1199 del 1971 non prevedrebbe – secondo i ricorrenti - la possibilità di pronunciare il non luogo a parere, esiste ormai una giurisprudenza costante per l’adozione di una pronuncia di non luogo a parere in tutti quei casi in cui il Consiglio non ritiene di dover affrontare la questione sollevata per la mancanza dei presupposti indispensabili, perché si possa addivenire ad una pronuncia. Del resto la revocazione di una decisione giudiziaria è ammessa nei soli casi tassativamente elencati dall’art. 395 c.p.c. e l’error in procedendo ipotizzato dal ricorrente non è ricompreso tra questi casi.
Tuttavia, la vicenda che ha dato origine ai due specifici ricorsi straordinari in oggetto contiene alcuni elementi di novità, che meritano di essere segnalati, in relazione al fatto che, con il pervicace insistere sulla questione, i ricorrenti, non soltanto determinano un’inammissibile aggravio del lavoro della P.A. e delle istituzioni giudiziarie, ma corredano la loro iniziativa con la notizia di aver denunciato i Presidenti della III Sezione del Consiglio di Stato all’a.g.o. per supposti reati commessi nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale ed i magistrati ordinari, che si sono occupati di loro precedenti analoghe denunce. La Sezione si domanda se tale comportamento processuale non abbia il non dichiarato intento di influenzare il normale corso della giustizia amministrativa e penale e di gettare un’ombra di discredito sulle persone chiamate ad esercitare tale funzione.
La Sezione demanda perciò all’Amministrazione riferente di valutare se non sia il caso di far pervenire all’a.g.o. un’informativa sull’intera vicenda, in modo che l’autorità competente valuti l’eventuale sussistenza di ipotesi rilevanti.