Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-01, n. 201601288

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-01, n. 201601288
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601288
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10089/2014 REG.RIC.

N. 01288/2016REG.PROV.COLL.

N. 10089/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2014, proposto da:
Università degli Studi del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

M D, rappresentata e difesa dall’avv. S D P, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Regus in Roma, piazza del Popolo N. 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00456/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Garofoli e l’avvocato Di Pardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli studi del Molise per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha accolto il ricorso proposto da D M e, per l’effetto, ha annullato la graduatoria definitiva per la selezione dei candidati al servizio civile per il progetto “sistema informativo e di orientamento –

SIOM

3”, pubblicata sul sito dell’Università in data 24 marzo 2014.

2. La sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo fondati entrambe i motivi formulati dalla ricorrente.

3. Più nel dettaglio, il T.a.r. ha censurato l’operato della Commissione ritenendo che la stessa abbia: a) valutato titolo nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal bando, quali il superamento nel corso degli studi universitari di un esame di lingua straniera e le competenze informatiche;
b) violato l’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, non risultando dalla verbalizzazione delle prove orali la predeterminazione delle domande poste ai candidati, le modalità del sorteggio e il numero delle domande rivolte a ciascun candidato.

4. L’Università degli studi del Molise ha proposto appello articolando le seguenti censure:

la ricorrente non avrebbe fornito la c.d. prova di resistenza, ovvero la prova che l’accoglimento delle censure avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria;

la Commissione non avrebbe introdotto titoli nuovi o aggiuntivi, ma si sarebbe limitata a specificare nell’ambito della discrezionalità tecnica che le compete, a specificare e a p ponderare titoli già previsti dal bando;

non troverebbe applicazione l’art. 12 d.P.R. n 487 del 1994, non venendo in rilievo un concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ma una procedura di selezione per l’individuazione di volontari da utilizzare in progetti di servizio civile nazionale, senza alcuna instaurazione di un rapporti di lavoro di pubblico impiego.

Anche a prescindere dalla non applicabilità dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, dai verbali comunque risulterebbe che la Commissione abbia predeterminato le domande nei contenuti e nel numero ed individuato le modalità di sorteggio.

5. Si è costituita l’appellata D M chiedendo il rigetto dell’appello.

6. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7, L’appello non merita accoglimento.

8. Il primo motivo con cui si lamenta la mancanza della c.d. prova di resistenza è infondato, in quanto i motivi proposti sono diretti ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata. La ricorrente non aveva, quindi, l’onere di fornire alcuna prova di resistenza.

9. Il secondo motivo, con cui si sostiene che la Commissione avrebbe solo specificato o ponderato titoli già previsti dal bando, è pure infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Il bando prevedeva la possibilità di attribuire fino a sei punti per la voce “altre conoscenze” secondo la seguente ripartizione: conoscenze linguistiche certificate (max 2);
conoscenze informatiche certificate (max 2);
altre conoscenze attinenti al progetto certificate (max 2).

Dopo l’invio della domande, la Commissione ha stabilito di attribuire un punteggio (1 o 2 punti a seconda dei crediti formativi universitari) a conoscenze informatiche risultanti, oltre che da titoli certificati, anche dal superamento di esami universitari relative a competenze informatiche (1 punto per gli esami fino a 3 CFU;
2 punti per gli esami da 4 CFU).

Non è contestabile che il superamento dell’esame universitario non possa essere considerato equivalente al rilascio di un titolo certificato. Gli esami universitari sono propedeutici al conseguimento del titolo finale e non costituiscono di per sé un titolo definitivo e completo. Pertanto, introducendo tra i titoli valutabili anche gli esami universitari, la Commissione ha di fatto introdotto ex post un titolo non contemplato dal bando, violando i principi di trasparenza e par condicio che si applicano aqualsiasi procedura comparativa.

10. Infondato è anche il terzo motivo con cu si sostiene la non applicabilità dell’art. 12 d.P.R. 487 del 1994: la norma in questione, invero, è espressione di un principio di carattere generale (rappresentando un corollario del più generale principio di trasparenza e di imparzialità) destinato a trovare applicazione se non diversamente previsto anche nell’ambito di procedure selettive che pur non finalizzate all’accesso ai pubblici impieghi, sono comunque caratterizzate, non diversamente dai concorsi pubblici, dallo svolgimento di un colloquio.

11. Infondato è, infine, il quarto motivo: i verbali citati dall’appellante fanno riferimento solo alla predisposizione di domande aperte su argomenti di base informatica. Tuttavia, il colloquio non verteva solo su argomenti di base di informatica, ma anche su ulteriori profili per i quali le domande non risultano predeterminate dall’Amministrazione appellata.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.

13. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge.

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