Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-07-10, n. 202004054

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-07-10, n. 202004054
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004054
Data del deposito : 10 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2020

N. 04427/2020 REG.RIC.

N. 04054/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04427/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2020, proposto da


Azzurra s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, L C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stazione Unica Appaltante -Cs non costituita in giudizio;

nei confronti

Gemes s.r.l., Villa Sorriso s.r.l., A.M.O.S. Associazione, Ninfa Marina s.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00250/2020, resa tra le parti;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’rt. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. S F e considerati presenti, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 20, per le parti, gli avvocati Bamundo e Cimino;


Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’appello cautelare non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris con riferimento alla posizione dell’Hotel Alhambra di Paola, atteso che non è dato evincere dalla polizza in atti l’esistenza di un contratto di assicurazione per conto altrui ai sensi dell’art. 1981 Cod. civ., senza che possa a tale fine rilevare la clausola di manleva di cui all’art. 5 del “contratto vuoto per pieno riservato all’accoglienza profughi” intervenuto tra Management HoteL s.r.l. ed Azzurra s.r.l.s. in data 8 settembre 2016, difettando dunque, in capo all’appellante, il possesso del requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara;

Ritenuto, al contrario, che non appare controverso il possesso dei requisiti con riguardo all’Hotel Parco degli Aranci di Cetraro, con la conseguenza che va sospesa, in parte qua , l’esclusione dell’appellante;

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