Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300661

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300661
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300661
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00661/2023REG.PROV.COLL.

N. 03416/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3416 del 2020, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati F B, G P e P P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, -OMISSIS- avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni per infortunio sul lavoro.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti gli avvocati G P e P P e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- all’epoca dei fatti di cui è causa caporal maggiore dell’esercito addetta alla Compagnia Comando e Supporti del Reggimento Alpini, chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. -OMISSIS-con cui è stata respinta la sua richiesta di risarcimento dei danni derivanti da un infortunio sul lavoro, a suo dire da ascrivere a colpa datoriale ex art. 2087 c.c.

1.1. Espone di aver subito l’infortunio in data 6 febbraio 2014, mentre trasportava unitamente ad un collega una scrivania con annessa cassettiera dal piano terra al secondo piano della palazzina comando, su ordine del suo superiore gerarchico. In particolare, la fuoriuscita della cassettiera le ha cagionato nell’immediato la « contusione delle dita della mano dx » con « contrattura muscolare dorsolombare », come da referto medico rilasciato nell’immediatezza dei fatti presso l’infermeria del Battaglione Alpini “-OMISSIS-”, che le aveva prestato le prime cure. All’episodio aveva fatto seguito una serie ininterrotta e reiterata di licenze per convalescenza, fino alla dichiarazione di inidoneità temporanea al servizio in attesa di invio alla Commissione medica ospedaliera per giorni 30 in data 8 aprile 2014.

1.1.1. In data 26 maggio 2015 la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie:

- “ contusione delle dita della mano destra, contrattura muscolare dorsolombare ” (patologia riconosciuta dalla data del 6 febbraio 2014);

- “ dorsolombalgia da pregresso trauma del rachide con discopatia L5-S1 ” (patologia riconosciuta dalla data del 18 marzo 2014, nella quale a seguito di risonanza magnetica del tratto lombosacrale presso SANIRAD veniva evidenziata “ ernia discale mediana e paramediana ” a livello L5/S1).

1.1.2. In data 21 dicembre 2016 il Ministero della Difesa (Direzione generale della Previdenza militare e della leva) adottava il decreto n. 3231/D con il quale – prendendo atto delle risultanze del verbale BL n. ACMO145868 del 26 maggio 2015 della C.M.O. – si riconosceva la dipendenza delle infermità riscontrate da causa di servizio, pur ritenendo la prima non ascrivibile ad alcuna categoria, la seconda non ancora catalogabile perché non stabilizzata.

1.1.3. Con decreto n. 1092 del 16 giugno 2017, visto il parere n. 52016 del Comitato di verifica per le cause di servizio, veniva attribuito all’appellante l’equo indennizzo nella misura di € 2.098,31 per “ ernia discale L5/S1 mediana paramediana destra con impronta sul sacco durale in quadro di discopatie lombari multiple con esiti di sofferenza neurogena pluriradicolare stabilizzata in pregresso trauma distrattivo dorso/lombare ”.

2. La signora -OMISSIS-ha adito il T.a.r. per il Friuli per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria integrità fisica ritenendolo causato dall’inadempienza dello stesso rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto in essere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218 c.c., 2103 c.c. e 2087 c.c.

3. Il Tribunale adito respingeva il ricorso, rilevando che non vi era la prova né della colpevolezza del datore di lavoro, essendo l’infortunio da ricondurre piuttosto alla condotta imprudente della militare, né del nesso causale fra la patologia “ ernia discale L5/S1 ” per la quale le era stato riconosciuto l’equo indennizzo e l’evento traumatico del 6 febbraio 2014. « In ogni caso, il risarcimento assai cospicuo per cui viene in questa sede azionata la pretesa riguarda una patologia invalidante e indubbiamente non banale che, tuttavia, non è quella causata dall’infortunio, come risulta dal certificato dell’ufficiale medico che visitò la ricorrente il giorno stesso ».

4. La signora -OMISSIS-chiede la riforma della sopra indicata sentenza lamentando:

- eccesso di potere sotto plurimi profili, avendo il primo giudice negato il nesso di causalità con il servizio, in contrasto con le opposte conclusioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, che le ha riconosciuto l’equo indennizzo, nonché introducendo una soluzione di continuità tra quanto accadutole il 6 febbraio 2014 e la patologia riscontratale, sol perché nell’immediato la diagnosi dell’ufficiale medico di reparto non vi faceva comprensibilmente riferimento;

-violazione degli artt. 1218, 1227, 2103 e 2087 c.c., in quanto sarebbe stata disattesa l’univoca giurisprudenza in materia di responsabilità datoriali, in forza della quale a fronte della allegazione da parte del lavoratore del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità con la lesione subita, spetta al datore di lavoro provare che esso è avvenuto per causa a lui non imputabile ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie, che non si esauriscono nel mero rispetto di misure antinfortunistiche. Anche nella denegata ipotesi si fosse ravvisato nella condotta dell’appellante un concorso di colpa, ciò avrebbe dovuto comportare soltanto una diminuzione dell’entità del risarcimento, non la sua esclusione, in applicazione del principio di cui all’art. 1227 c.c.

4.1. Reitera pertanto l’istanza risarcitoria, quantificata in euro 692.226,25, nonché la richiesta di C.T.U. in particolare sul nesso causale e la (eventualmente diversa) quantificazione dei danni subiti.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa che con successiva memoria ha controdedotto per dimostrare l’infondatezza nel merito dell’appello.

4. All’udienza del 13 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Nel merito, l’appello va respinto.

6. Con due motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di sinteticità degli atti, l’appellante deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del Ministero ai sensi dell’art 2087 c.c., atteso che: i) il T.a.r. non avrebbe valorizzato la circostanza che la Commissione medico ospedaliera e il Comitato di verifica delle cause di servizio hanno accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata;
ii) la riconduzione al primo trauma solo della contusione delle dita e non dell’ernia, sconta la valorizzazione della diagnosi, necessariamente riduttiva, resa nell’immediatezza dell’evento;
iii) la responsabilità dell’Amministrazione è stata ampiamente provata individuando il nesso eziologico tra la lesione e le criticità dell’ambiente di lavoro, spettando pertanto al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitarla.

7. Le censure sono infondate.

8. Sostiene parte appellante che la responsabilità dell’amministrazione per mancata adozione delle misure di protezione nei confronti del militare prevista dall’art. 2087 c.c. debba considerarsi provata alla luce dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compresa la gravosità delle mansioni (implicitamente invocata mediante richiamo all’art. 2103 c.c.), il nesso di causalità tra danno e condotta e l’omessa adozione delle misure di protezione.

9. Per contro, osserva il Collegio che la responsabilità ex art. 2087 c.c. (o anche ex art. 2043 c.c.) non può essere desunta automaticamente e acriticamente dalla dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, trattandosi di istituti differenti per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva.

10. Questa Sezione ha anche di recente ribadito che il risarcimento del danno, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica, mentre l’equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell’integrità fisica - per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente- è, invece, assimilabile a una delle molteplici indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio (Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2022, n. 3877).

10.1 Ne discende che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c. non può sottrarsi all’onere probatorio su di esso gravante, riportandosi semplicemente alle conclusioni della Commissione medica ospedaliera (o del Comitato di Verifica) in sede di accertamento della dipendenza dalla causa di servizio, ma, invocando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, è tenuto a provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia dimostrato le predette circostanze - l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2022, n. 3877; id ., 7 ottobre 2021, n. 6679;
9 agosto 2021, n. 5816;
sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418;
Cass., Sez. lavoro, n. 3788 del 17 febbraio 2009).

11. Vero è che l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’uno che dell’altra (Cass., 22 agosto 2018, n. 20889; id ., 2 agosto 2007, n. 17017).

11.1. In una declinazione più rigorosa del rapporto di inferenza tra i due giudizi la Suprema Corte ha tuttavia precisato che « Pur non potendosi negare, come già si è anticipato, che l’autonomia dell’indennizzo rispetto alla violazione degli obblighi prevenzionali abbia subito una certa attenuazione, né che si sia venuta a formare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa sia ai fini dell’equo indennizzo che del riconoscimento della malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito, ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c., deve chiarirsi che l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo risente dei limiti della utilizzabilità in concreto da parte del giudice del merito: nel senso che deve essere o tale da non rendere necessari ulteriori accertamenti, perché fondato su riscontrabili presupposti valutativi, o deve risultare supportato da ulteriori elementi di prova. Nella sostanza, esso non può non essere preso in considerazione e può fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentito dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo » (Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40998).

12. La fase amministrativa dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è idonea, dunque, a fornire al giudice elementi di giudizio o anche veri e propri indizi, purché compatibili con le regole del processo logico di tipo inferenziale e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze dello stesso (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3830).

13. A ben guardare, inoltre, nel caso di specie, sia il verbale della C.M.O. che il successivo del C.V.C.S., sui quali si è basata la concessione dell’equo indennizzo, hanno distinto in maniera chiara le contusioni alle dita, dall’ernia discale, non ricollegandola in alcun modo al trauma originario, che pure ha comportato anche una distinta « dolorabilità alla palpazione della muscolatura dorso lombare con dolore evocato anche dalla flessione del tronco » (così testualmente la già ricordata certificazione originaria a cura dell’ufficiale medico dell’infermeria di reparto). Di fatto, cioè, neppure in tale sede si è ricondotta l’ernia sopravvenuta all’infortunio originario, distinguendola chiaramente dalla contrazione muscolare riconducibile evidentemente al brusco movimento indotto dalla rovina della cassettiera. Così nella enunciazione della C.M.O. si distinguono due patologie denunciate, ovvero « dorsolombalgia da pregresso trauma del rachide con discopatia L5-S1 » (A) e « contusione delle dita della mano destra» con associata «contrattura muscolare dorsolombare » (B);
analogamente il Comitato di verifica per le cause di servizio, pur riconoscendo come dipendenti da causa di servizio sia l’ « ernia discale L5-S1 mediana paramediana destra con impronta sul sacco durale », peraltro « in quadro di discopatie multiple trattate con denervazione articolare L4-L5, 02-03 […] […]», che la « pregressa contusione dorsolombare con contrattura muscolare in pregresso trauma distrattivo dorso lombare ». Solo quest’ultima, tuttavia, è stata ascritta « a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave ». L’altra, inserita descrittivamente in un contesto fisico comunque critico, ha dunque una sua successiva diagnosi e autonoma eziologia, seppure da correlare al servizio svolto.

14. Conformemente dispongono sia il decreto dirigenziale n. 3231 del 20 dicembre 2016, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che considera l’ernia discale ancora non stabilizzata, e quindi non catalogabile, mentre la -diversa- contrattura muscolare dorso lombare, collocata « in pregresso trauma distorsivo […] non classificabile », che il decreto ministeriale n. 1092 del 16 giugno 2017, di concessione dell’equo indennizzo. Provvedimenti entrambi non impugnati dall’appellante.

15. A quanto sopra detto si aggiunge la considerazione che è onere del lavoratore che agisce per il risarcimento, indicare anche quali sono le violazioni delle regole precauzionali che avrebbe posto in essere la pubblica amministrazione, ovverosia quali sarebbero, anche dal punto di vista del nesso causale, le specifiche inosservanze degli obblighi di tutela della sua salute che hanno comportato l’incidente occorsogli o ne hanno aggravato le conseguenze. La generica lamentela circa la mancata adozione da parte dell’Amministrazione di tutte le misure per evitare il danno, senza specifiche allegazioni in ordine alle misure omesse e/o agli obblighi di protezione violati, non può essere sufficiente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2022, n. 3716). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, essendosi appunto l’appellante limitata a ipotizzare la mancata adozione delle misure di protezione, senza specificare quali. Anche il ricordato richiamo all’art. 2103 c.c. non è in alcun modo esplicitato enunciando in che misura l’attività svolta o comandata abbia travalicato i limiti delle proprie competenze e funzioni.

16. A ben guardare, infine, difetta totalmente, nell’ambito delle deduzioni difensive, qualunque prova e allegazione in ordine alla circostanza che l’infortunio non sia dipeso in esclusiva dalla caduta rovinosa dei cassetti della scrivania trasportata, senza il loro previo fissaggio, dal piano terra al piano primo della palazzina Comando dell’8^ Reggimento Alpini. Né a fronte di tale dinamica appare chiaro quale intervento cautelante preventivo avrebbe potuto porre in essere l’Amministrazione, salvo consigliare, ove il superiore gerarchico fosse stato presente all’esecuzione dell’ordine impartito, un accorgimento (il fissaggio dei cassetti, appunto) imposto da elementari regole di buon senso e opportunità, piuttosto che di diritto.

17. Le considerazioni richiamate nell’appello, dunque, non sono sufficienti per affermare, nemmeno in via presuntiva, la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra danno lamentato e condotta dell’amministrazione secondo il criterio del “più probabile che non”, in conformità con le regole proprie della responsabilità contrattuale (cfr. ancora, Cons. Stato, sez. IV 30 giugno 2022, n. 5413).

18. Poiché difetta dunque ogni prova del fatto costitutivo del diritto invocato, prive di rilievo sono le censure afferenti all’omessa dimostrazione, da parte della pubblica amministrazione, di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno. Ed è evidente che dell’onere probatorio non assolto dalla parte che intende far valere in giudizio la propria pretesa, non può farsi carico il giudice mediante consulenza d’ufficio, come preteso dall’appellante.

19. In conclusione, per quanto sopra detto il Collegio ritiene che l’appello è infondato e deve essere respinto.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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